TAR Friuli Venezia Giulia, Trieste, Sezione Prima, Sentenza n. 263 del 12 maggio 2008 Diniego rinnovo permesso di soggiorno
Il Tribunale Amministrativo Regionale di Trieste respinge il ricorso presentato da un cittadino straniero contro il provvedimento di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione per motivi di lavoro subordinato.
Il provvedimento impugnato si fonda su di una pluralità di motivazioni, che concorrono tutte a suffragare plausibilmente il rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di attesa occupazione richiesto dall’istante, e, segnatamente: una serie di pregiudizi di polizia il richiedente risulta indagato per diversi reati, tra cui quello di minacce, spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti, lesioni personali, porto abusivo d’armi, arrestato, destinatario di misure cautelari e di un avviso orale del Questore ex artt. 1 e 4 della legge n. 1423 del 1956,), il mancato svolgimento di attività lavorativa dal momento del suo soggiorno in Italia, il mancato effettivo radicamento nel territorio nazionale.
Di qui la mancanza dei requisiti richiesti dall’ordinamento per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, rilevata puntualmente dal Questore di Udine, con riferimento al chiaro ed inequivocabile disposto dell’art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 286 del 1998.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
Sul ricorso numero di registro generale 154 del 2008, proposto da:
Alaa Eddine Laloun, rappresentato e difeso dagli avv. Bruno Dal Ben, Duccio Valente, con domicilio eletto presso Segreteria Generale T.A.R. in Trieste, p.zza Unita’ D’Italia 7;
contro
Ministero dell’Interno, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Trieste, piazza Dalmazia 3;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del decreto dd. 7.1.2008, con il quale il Questore di Udine, ha decretato il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato;.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16/04/2008 il dott. Vincenzo Farina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Avvisate le stesse parti ai sensi dell’art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il ricorso si appalesa infondato.
Il provvedimento impugnato si fonda su di una pluralità di motivazioni, che concorrono tutte a suffragare plausibilmente il rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di attesa occupazione richiesto dall’istante, e, segnatamente: una serie di pregiudizi di polizia (il richiedente risulta indagato per diversi reati, tra cui quello di minacce, spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti, lesioni personali, porto abusivo d’armi, arrestato, destinatario di misure cautelari e di un avviso orale del Questore ex artt. 1 e 4 della legge n. 1423 del 1956,), il mancato svolgimento di attività lavorativa dal momento del suo soggiorno in Italia, mancato effettivo radicamento nel territorio nazionale.
Di qui la mancanza dei requisiti richiesti dall’ordinamento per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, rilevata puntualmente dal Questore di Udine, con riferimento al chiaro ed inequivocabile disposto dell’art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 286 del 1998.
La ampiezza e la rigorosità dei referti giustificativi addotti dal Questore, sulla base di una ineccepibile istruttoria, sono tali da sottrarre il provvedimento impugnato ai rilievi attorei sotto il profilo della istruttoria e della motivazione: in particolare, il quadro complessivo delineato dal Questore porta indubitabilmente a ritenere la ricorrenza dei presupposti di legge per negare il rinnovo del permesso di soggiorno: non potendosi, de plano, sostenere, come fa il ricorrente, che la condotta antigiuridica doveva essere necessariamente sanzionata con pronunce del giudice penale (il quale, peraltro, è già intervenuto con la sentenza di patteggiamento n. 505/07 richiamata dall’istante).
Non si rendevano ulteriori ragguagli da parte del Questore, anche al fine di confutare le memorie difensive del deducente: appalesandosi sufficiente la circostanza che le deduzioni attoree erano insuscettibili di incidere sulla determinazione negativa poi adottata.
In conclusione, il ricorso va respinto.
Le spese del giudizio possono venire compensate, sussistendone le giuste ragioni.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia, definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione,
lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 16/04/2008 con l’intervento dei Magistrati:
Vincenzo Antonio Borea, Presidente
Vincenzo Farina, Consigliere, Estensore
Rita De Piero, Consigliere
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/05/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO