Il Tar ha ordinato al Ministero dell’Interno e alla Commissione Asilo di consentire l’accesso al fascicolo personale del richiedente asilo affermando che: “Il richiedente asilo può accedere al suo fascicolo personale relativo alla domanda di riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi della Legge n. 241/90, “risultando il medesimo titolare di un interesse giuridicamente rilevante e sussistendo il nesso di strumentalità tra tale interesse e la documentazione richiesta”.
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