TAR Liguria Sentenza del 13 novembre 2008 illegittimo diniego rinnovo pds per mancato aggiornamento
TAR Liguria Sentenza n. 1975 del 13 novembre 2008 illegittimo diniego rinnovo pds per mancato aggiornamento
Nel caso di specie, il Questore di Savona aveva rifiutato il rinnovo del permesso di soggiorno perché il titolare non aveva comunicato la variazione del proprio domicilio abituale, in violazione dell’art. 6 comma 8 D. Lgs. n. 286/1998.
Tuttavia, sulla base della costante giurisprudenza della Sezione (cfr., per tutte, T.A.R. Liguria, II, 19.1.2006, n. 18), la violazione dell’obbligo di comunicare alla Questura le eventuali variazioni del domicilio abituale non può in alcun caso essere considerata ostativa alla permanenza dello straniero nel territorio dello Stato e, per l’effetto, al mantenimento del permesso di soggiorno, poiché tale conseguenza non è prevista dall’art. 6 comma 8 del D. Lgs. n. 286/1998, il quale prevede tassativamente i casi di rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno (art. 5 comma 5 e 4 del D. Lgs. n. 286/1998).
Per ciò detto, il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria ha accolto il ricorso.
N. 01975/2008 REG.SEN.
N. 00935/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
Sul ricorso numero di registro generale 935 del 2008, proposto da:
Ylber Hovi, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanna Vigna, con domicilio eletto presso lo studio della stessa in Genova, alla via XX Settembre, 29/16;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, con domicilio presso l’ufficio della stessa in Genova, al v.le Brigate Partigiane 2;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento Cat. A 12/2006/Imm n.83 emesso dal Questore di Savona in data 28/09/2006, di rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13/11/2008 l’avv. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;
Rilevato che sussistono i presupposti per la definizione del ricorso con decisione in forma semplificata ex art. 26 comma 5 della legge n. 1034/1971;
Avvisate le parti ai sensi dell’art. 21 comma decimo della legge n. 1034/1971 ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;
Rilevato che il provvedimento impugnato fonda il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno sul presupposto della mancata comunicazione della variazione del proprio domicilio abituale, in violazione dell’art. 6 comma 8 D. Lgs. n. 286/1998;
Ritenuto peraltro, sulla scorta della costante giurisprudenza della Sezione (cfr., per tutte, T.A.R. Liguria, II, 19.1.2006, n. 18), che la violazione dell’obbligo di comunicare alla Questura le eventuali variazioni del domicilio abituale non possa in alcun caso essere considerata ostativa alla permanenza dello straniero nel territorio dello Stato e, per l’effetto, al mantenimento del permesso di soggiorno, tale conseguenza non essendo prevista dall’art. 6 comma 8 del D. Lgs. n. 286/1998 ed essendo anzi impedita dall’interpretazione sistematica delle disposizioni contenute nel citato testo unico, il quale prevede tassativamente i casi di rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno (art. 5 comma 5 e 4 del D. Lgs. n. 286/1998);
Considerato che la violazione della disposizione di cui all’art. 6 comma 8 D. Lgs. n. 286/1998 giustifica la compensazione delle spese di giudizio;
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 13/11/2008 con l’intervento dei Magistrati:
Enzo Di Sciascio, Presidente
Antonio Bianchi, Consigliere
Angelo Vitali, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/11/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO