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TAR LOMBARDIA: pericolosità sociale legittima il rifiuto del permesso

TAR Lombardia – Sentenza n. 1601 del 27 aprile 2011

Con la sentenza n. 1601  i Giudici del Tribunale Amministrativo della Lombardia hanno nuovamente affermato la legittimità del provvedimento di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno nei confronti dello straniero del quale sia valutata la pericolosità sociale sulla base di sentenze penali di condanna.
Alcune tipologie di reati descritte dall’articolo 4 comma 3 del Testo Unico sull’immigrazione, tra i quali rientra anche la produzione ed il traffico illecito di sostanze stupefacienti, sono reati c.d. ostativi al rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno.
In questi casi quindi, il provvedimento di rigetto si configura come atto dovuto da parte del Questore.
L’eventuale richiamo ai legami familiari può essere valutato solo in relazione al permesso di soggiorno richiesto ed alla concreta dimostrazione da parte dello straniero che i rapporti familiari siano veri ed effettivi.
Lo stesso dicasi per la condizione di lunga permanenza sul territorio italiano che può essere valutata, sempre secondo i Giudici amministrativi, soltanto per le richieste di Permessi di sggiorno per soggiornanti di lungo periodo.

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