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TAR Marche Sentenza 19 settembre 08 No a diniego automatico regolarizzazione per precedente denuncia

TAR Marche, Ancona, Sezione I, Sentenza n. 1300 del 19 settembre 2008
Accolto il ricorso del cittadino straniero cui il Prefetto di Pesaro e Urbino ha negato la possibilità di regolarizzare la sua posizione lavorativa.
Con l’impugnato decreto il Prefetto di Pesaro e Urbino ha negato la regolarizzazione del ricorrente avendo la Questura negato il prescritto nulla osta, stante la sussistenza delle condizioni ostative di cui all’art. 1, comma 8, lettera c) della L. 9 ottobre 2002, n. 222, in quanto “lo stesso risulta essere stato denunciato in stato di arresto per violazione delle norme relative al possesso di stupefacenti”.
Ciò premesso, considera il Collegio che la Corte Costituzionale, con sentenza 18 febbraio 2005, n. 78, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dall’art. 1, comma 8 lettera c) del D.L. n. 195 del 2002, conv. in L. n. 222 del 2002, nella parte in cui fa derivare automaticamente il rigetto della istanza di regolarizzazione del lavoratore extracomunitario dalla presentazione di una denuncia per uno dei reati per i quali gli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale prevedono l’arresto obbligatorio o facoltativo in flagranza.
La suddetta sentenza spiega efficacia anche relativamente alla fattispecie in esame, poiché le pronunce della Corte Costituzionale che dichiarano l’illegittimità costituzionale di una norma trovano immediata applicazione – operando "ex tunc" – oltre che sui rapporti giuridici pregressi, anche sulle situazioni giuridiche ancora pendenti, sicché il provvedimento impugnato, nella parte in cui ha ritenuto di negare la regolarizzazione del ricorrente in ragione della preesistenza di una denuncia per uno dei reati di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p., deve essere ritenuto illegittimo.
Inoltre in base ad un pacifico principio generale, la legittimità di un provvedimento amministrativo deve essere esaminata in base alla situazione di fatto – oltre che di diritto – esistente al momento della sua adozione, e nella fattispecie il Prefetto di Pesaro e Urbino ha negato la regolarizzazione del lavoratore extracomunitario soltanto perché denunciato per uno dei reati per i quali gli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale prevedono l’arresto obbligatorio o facoltativo in flagranza; resta ovviamente salva la facoltà dell’Amministrazione di valutare la rilevanza della sentenza di condanna pronunciata nei confronti dell’interessato, ai fini della sua permanenza nel territorio dello Stato italiano.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 119 del 2004, proposto da:
IGBINEWEKA Osaro, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Bonaccio, elettivamente domiciliato in Ancona, al Corso Mazzini n. 156, presso l’avv. Andrea Galvani;
contro
la PREFETTURA di PESARO e URBINO, in persona del Prefetto pro-tempore, la QUESTURA di PESARO e URBINO, in persona del Questore pro-tempore e il MINISTERO dell’INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, presso il cui ufficio, alla Piazza Cavour n. 29, sono domiciliati ex lege;
per l’annullamento
del decreto del Prefetto di Pesaro e Urbino in data 9.7.2003 prot. n. 2770/2003/S.p.E., concernente reiezione di istanza di regolarizzazione presentata ai sensi della L. 9 ottobre 2002, n. 222, nonché di ogni atto presupposto, connesso e conseguente.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni in epigrafe indicate;
Vista la propria ordinanza 5 maggio 2005, n. 305;
Vista l’ordinanza del Consiglio di Stato (Sez. VI) 27 settembre 2005, n. 4395;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 18/06/2008, il dott. Giuseppe Daniele e uditi per le parti i difensori come specificato nel relativo verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO
1.- Con decreto in data 9.7.2003 prot. n. 2770/2003/S.p.E. il Prefetto di Pesaro e Urbino ha respinto l’istanza presentata dal sig. Felix Osahon, volta ad ottenere la regolarizzazione del lavoratore extracomunitario Igbineweka Osaro, ai sensi del D.L. 9 settembre 2002, n. 195, conv. in L. 9 ottobre 2002, n. 222.
Il provvedimento è stato impugnato dal suddetto lavoratore extracomunitario, con atto notificato il 20.1.2004, depositato il 4.2.2004, che ne ha chiesto l’annullamento, deducendo molteplici censure di violazione di legge ed eccesso di potere, articolate in quattro distinti motivi.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno, la Prefettura di Pesaro e Urbino e la Questura di Pesaro e Urbino, che hanno dedotto la infondatezza dei motivi del ricorso, concludendo per la reiezione.
Con ordinanza 5 maggio 2005, n. 305 il Tribunale ha respinto l’istanza di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato; la predetta decisione cautelare è stata riformata dal Consiglio di Stato (Sez. VI) con ordinanza 27 settembre 2005, n. 4395.
2.- Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Con l’impugnato decreto in data 9.7.2003 prot. n. 2770/2003/S.p.E. il Prefetto di Pesaro e Urbino ha negato la regolarizzazione del ricorrente avendo la Questura negato il prescritto nulla osta, stante la sussistenza delle condizioni ostative di cui all’art. 1, comma 8, lettera c) della L. 9 ottobre 2002, n. 222, in quanto “lo stesso risulta essere stato denunciato in stato di arresto in data 12.4.2003 da personale della locale Squadra Mobile ai sensi dell’art. 73 D.P.R. 309/90 – stupefacenti”.
Ciò premesso, considera il Collegio che la Corte Costituzionale, con sentenza 18 febbraio 2005, n. 78, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dall’art. 1, comma 8 lettera c) del D.L. n. 195 del 2002, conv. in L. n. 222 del 2002, nella parte in cui fa derivare automaticamente il rigetto della istanza di regolarizzazione del lavoratore extracomunitario dalla presentazione di una denuncia per uno dei reati per i quali gli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale prevedono l’arresto obbligatorio o facoltativo in flagranza. La suddetta sentenza spiega efficacia anche relativamente alla fattispecie in esame, poiché le pronunce della Corte Costituzionale che dichiarano l’illegittimità costituzionale di una norma trovano immediata applicazione – operando "ex tunc" – oltre che sui rapporti giuridici pregressi, anche sulle situazioni giuridiche ancora pendenti, sicché il provvedimento impugnato, nella parte in cui ha ritenuto di negare la regolarizzazione del ricorrente in ragione della preesistenza di una denuncia per uno dei reati di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p., deve essere ritenuto illegittimo.
Deve poi osservarsi che nessuna rilevanza assume la circostanza che il ricorrente, nelle more del presente giudizio, sia stato condannato (in primo grado) alla pena di anni 4 e mesi 3 di reclusione, nonché al pagamento di € 23.000,00, di multa, in quanto ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 73 D.P.R. 309/90. Infatti in base ad un pacifico principio generale, la legittimità di un provvedimento amministrativo deve essere esaminata in base alla situazione di fatto – oltre che di diritto – esistente al momento della sua adozione, e nella fattispecie il Prefetto di Pesaro e Urbino ha negato la regolarizzazione del sig. Igbineweka Osaro soltanto perché denunciato per uno dei reati per i quali gli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale prevedono l’arresto obbligatorio o facoltativo in flagranza; resta ovviamente salva la facoltà dell’Amministrazione di valutare la rilevanza della sentenza di condanna pronunciata nei confronti dell’interessato, ai fini della sua permanenza nel territorio dello Stato italiano.
3.- In definitiva, risultando fondate le censure di violazione dell’art. 1, comma 8 del D.L. 9 settembre 2002, n. 195, conv. in L. 9 ottobre 2002, n. 222, e di eccesso di potere per errore sui presupposti, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento dell’impugnato decreto in data 9.7.2003 prot. n. 2770/2003/S.p.E. del Prefetto di Pesaro e Urbino, restando salve le ulteriori determinazioni dell’Autorità amministrativa.
4.- Si ravvisano ragioni per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche accoglie il ricorso in epigrafe indicato e, per l’effetto, annulla il decreto del Prefetto di Pesaro e Urbino in data 9.7.2003 prot. n. 2770/2003/S.p.E..
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del giorno 18/06/2008, con l’intervento dei Magistrati:
Vincenzo Sammarco, Presidente
Giuseppe Daniele, Consigliere, Estensore
Alberto Tramaglini, Consigliere
   
   
L’ESTENSORE  IL PRESIDENTE
   
   
   
   
   
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/09/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO

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