TAR Lazio Sentenza n. 2143 del 2 marzo 2012
I Giudici ammistrativi, hanno stabilito nella sentenza in commento, che i reati previsti dalle disposizioni del Titolo III, Capo III, sezione II.
l. 22 aprile 1941 n. 633, e successive integrazioni e modificazioni, relativi alla tutela del diritto di autore non sono considerati ostativi al rilascio del permesso di soggiorno CE per cittadini extracomunitari, soggiornanti di lungo periodo.
Nei confronti degli stranieri che da lungo tempo soggiornano sul territorio nazionale infatti, va effettuato un accertamento sulla reale pericolosità da parte dell’Amministrazione, senza che possa esservi l’immediata applicazione dell’articolo 26 comma 7 bis del d.lgs. 286 del 1998 che comporta la revoca del permesso ed espulsione dello straniero. Il potere discrizionale dell’Amministrazione, fa si che questo tipo di reati, non possano costituire titolo preclusivo al rilascio del titolo di soggiorno, senza che vi sia stato un puntuale accertamento sulla pericolosità sociale dello straniero.