TAR Veneto, Venezia, Sezione III, Sentenza n. 986 del 17 aprile 2008.
E’ legittimo il diniego della carta di soggiorno per invalidità dei titoli di soggiorno precedenti.
A nome del ricorrente sono stati rilasciati, a partire dal novembre 1999 e sino al febbraio 2005, cinque successivi permessi di soggiorno, di cui il primo per effetto di sanatoria.
Alla scadenza dell’ultimo di questi è stata presentata dall’interessato un’istanza per la concessione della carta di soggiorno, ex art. 9 d. lgs. 286/98.
Con il provvedimento qui impugnato è stata respinta la richiesta in quanto “gli accertamenti tecnici eseguiti … dal locale Gabinetto interregionale di Polizia Scientifica, mediante confronto tra le foto effigianti il titolare dell’originario permesso di soggiorno … rilasciato dalla Questura di Treviso in data 11.11.1999”, il titolare del nuovo permesso, rilasciato nel 2001, nonché il soggetto raffigurato sui permessi susseguenti, per il periodo 2003/2006, facevano escludere che “i soggetti riprodotti nelle foto possano identificarsi nella medesima persona fisica, in relazione a ben precise differenze somatiche”.
Su tale presupposto, si dovevano ritenere “inesistenti i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno in favore dell’attuale richiedente, attesa la diversità di identità fisica tra il medesimo ed il soggetto che, presente irregolarmente in Italia nel 1998, ha beneficiato dell’allora normativa di sanatoria presso la questura di Treviso, a seguito di specifica richiesta e previa dimostrazione dei requisiti previsti dalla normativa all’epoca vigente”.
Pertanto, dovendo “considerarsi nulli ab origine i permessi di soggiorno rilasciati dal locale ufficio immigrazione all’attuale istante in quanto emessi sull’erroneo presupposto dell’identità fisica tra il beneficiario della sanatoria del 1998 e il successivo rinnovante, peraltro persona fisica diversa dall’attuale richiedente, non può procedersi ad ulteriore rinnovo dell’autorizzazione medesima per difetto del titolo”.
L’Amministrazione resistente ha dunque legittimamente rifiutato il rilascio della carta, come d’ogni diverso titolo d’ulteriore soggiorno.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
a norma dell’art. 55
della L. 27 aprile
1982 n. 186
Il Direttore di Sezione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione, costituito da:
Angelo De Zotti Presidente
Angelo Gabbricci Consigliere, relatore
Stefano Mielli Consigliere
ha pronunciato, nella forma semplificata di cui agli artt. 21 e 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, la seguente
SENTENZA
nel giudizio introdotto con il ricorso n. 1398/2007, proposto da Victor Onwudiwe, rappresentato e difeso dagli avv. ti Boev e Guolo, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R. Veneto, giusta art. 35 r.d. 26 giugno 1924, n. 1054;
contro
l’Amministrazione dell’interno, in persona del ministro pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria per legge;
per l’annullamento del provvedimento 8 maggio 2007, n. 84794/1623, con il quale il questore di Padova ha respinto la domanda per il rilascio della carta di soggiorno,
nonché d’ogni altro atto e provvedimento inerente, presupposto e consequenziale.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione dell’interno;
visti gli atti tutti di causa;
udito all’udienza camerale del 27 febbraio 2008 (relatore il consigliere avv. Angelo Gabbricci), l’avv. Guolo per il ricorrente e l’avv. dello Stato Cardin per l’Amministrazione resistente;
considerato
che, nel corso dell’udienza camerale fissata nel giudizio in epigrafe, il Presidente del Collegio ha comunicato alle parti come, all’esito, avrebbe potuto essere emessa decisione in forma semplificata, ex artt. 21, XI comma, e 26, IV e V comma, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, e queste non hanno espresso rilievi o riserve;
che sussistono effettivamente i presupposti per pronunciare tale sentenza nei termini seguenti.
1.1. A nome di Victor Onwudiwe (Nigeria – Orlu, 7 luglio 1974) sono stati rilasciati, a partire dal novembre 1999 e sino al febbraio 2005, cinque successivi permessi di soggiorno, di cui il primo per effetto di sanatoria.
Alla scadenza dell’ultimo di questi fu presentata dall’interessato un’istanza per la concessione della carta di soggiorno, ex art. 9 d. lgs. 286/98, nel testo all’epoca vigente.
1.2. Con il provvedimento qui impugnato, il questore di Padova ha respinto la richiesta osservando “che gli accertamenti tecnici eseguiti … dal locale Gabinetto interregionale di Polizia Scientifica, mediante confronto tra le foto effigianti il titolare dell’originario permesso di soggiorno … rilasciato dalla Questura di Treviso in data 11.11.1999”, il titolare del nuovo permesso, rilasciato nel 2001, nonché il soggetto raffigurato sui permessi susseguenti, per il periodo 2003/2006, facevano escludere che “i soggetti riprodotti nelle foto possano identificarsi nella medesima persona fisica, in relazione a ben precise differenze somatiche”.
1.3. Su tale presupposto, proseguiva il provvedimento, si dovevano ritenere “inesistenti i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno in favore dell’attuale richiedente, attesa la diversità di identità fisica tra il medesimo ed il soggetto che, presente irregolarmente in Italia nel 1998, ha beneficiato dell’allora normativa di sanatoria presso la questura di Treviso, a seguito di specifica richiesta e previa dimostrazione dei requisiti previsti dalla normativa all’epoca vigente”.
Pertanto, dovendo “considerarsi nulli ab origine i permessi di soggiorno rilasciati dal locale ufficio immigrazione all’attuale istante in quanto emessi sull’erroneo presupposto dell’identità fisica tra il beneficiario della sanatoria del 1998 e il successivo rinnovante, peraltro persona fisica diversa dall’attuale richiedente, non può procedersi ad ulteriore rinnovo dell’autorizzazione medesima per difetto del titolo”.
1.4. Il ripetuto diniego è stato impugnato con il ricorso in esame; nel giudizio si è costituita l’Amministrazione dell’interno, concludendo per la reiezione.
2.1. Le censure proposte (eccesso di potere per carenza di istruttoria, difetto dei presupposti, illogicità della motivazione) rilevano talune incongruenze nell’operato dell’Amministrazione, la quale, tra l’altro, non avrebbe espressamente dichiarato falsi i documenti, riferiti allo straniero, quali i precedenti permessi, ovvero il suo passaporto, su cui pure si era fondata la sua domanda di carta di soggiorno, respinta con il provvedimento impugnato.
2.2. Comunque, soltanto attraverso un controllo dattiloscopico si potrebbe stabilire l’identità di un soggetto, e non con raffronti somatici; inoltre, il ricorrente è stato deferito alla procura della Repubblica per il reato di sostituzione di persona, e, sino all’esito del giudizio, sarebbe inopportuna una decisione tanto dell’Amministrazione, quanto del giudice amministrativo.
3.1. Orbene, escluso qualsiasi vincolo di pregiudizialità – l’eventuale pronuncia del giudice penale non è qui necessaria per accertare se sussistano i fatti cui si correla la legittimità del provvedimento – è intanto da osservare come la soluzione della controversia dipenda, infine, da un dato elementare.
Si tratta cioè di stabilire se, vi sia identità fisica tra il soggetto che, presente nel 1998 in Italia, ottenne un permesso per regolarizzazione e quello che, utilizzando lo stesso nome, ha recentemente chiesto il rilascio della carta di soggiorno, fondando la sua domanda su di una continuità di titoli di soggiorno, la quale verrebbe meno se tale identità fisica non sussistesse per tutti i permessi via via rilasciati.
3.2. Ovviamente, l’unico modo per stabilire tale identità fisica è di confrontare le fotografie apposte sui successivi permessi di soggiorno, non essendo possibile, all’epoca (1999), richiedere allo straniero di rilasciare le proprie impronte digitali.
3.3. L’Amministrazione ha fatto raffrontare tra loro le successive fotografie al Servizio di polizia scientifica, il quale ha concluso affermando che il primo permesso di soggiorno in sanatoria, di validità 1999-2001, fu rilasciato ad un individuo, diverso da quello che ne ottenne il primo rinnovo per il periodo tra il 2001 a 2003, ed ancora diverso da quello che ottenne gli ulteriori rinnovi, dal luglio 2003 sino al diniego qui impugnato.
3.4. Il T.A.R., per valutare l’attendibilità di tale conclusione, e la correttezza tecnica del relativo procedimento, ha disposto nella fase cautelare una consulenza tecnica, affidata al prof. A.G. Drusini dell’Università di Padova, per la quale egli ha potuto utilizzare lo stesso materiale fotografico e la citata relazione tecnica della polizia scientifica .
L’accurata relazione conclusiva depositata dal c.t.u. perviene alle stesse conclusioni dell’Amministrazione: e non vi è ragione per questo Collegio di discostarsene.
4.1 Ne consegue che il soggetto, odierno ricorrente, e che si qualifica come Victor Onwudive, non dispone di un valido titolo di soggiorno, ripetendo quelli rilasciatigli il loro fondamento legittimante in un primo permesso, scaduto nel luglio 2001, ma di cui era beneficiaria la diversa persona fisica effigiata sullo stesso, nonchè in un secondo (2001-2003) consegnato ad un soggetto ancora diverso.
4.2. L’Amministrazione resistente ha dunque legittimamente rifiutato il rilascio della carta, come d’ogni diverso titolo d’ulteriore soggiorno.
L’Onwudive (sia o meno questo il suo vero nome), è infatti irregolare in Italia, poiché non ha personalmente beneficiato della sanatoria del 1998, e non essendo entrato legalmente in Italia (nulla di diverso si desume dalle difese) non dispone neppure dei requisiti che consentirebbero di rilasciargli un nuovo titolo; in tale situazione era d’altra parte superfluo procedere al ritiro dei permessi intermedi, che avevano comunque esaurito i loro effetti.
4.3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
4.4. Sono poste a carico del ricorrente anche le spese della consulenza tecnica, definitivamente liquidate – come da fondo spese anticipato in favore del prof. Drusini, – in € 200,00 per spese anticipate, ed in € 500,00 per onorari, comprensivi degli accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo rigetta
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidandole in € 2000,00, per diritti, onorari e spese generali.
Liquida definitivamente il compenso al c.t.u., nella somma stabilita in motivazione, mandando alla Segreteria della Sezione di darne comunicazione al consulente stesso.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio addì 27 febbraio 2008.
Il Presidente l’Estensore
Il Segretario
SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il……………..…n.………
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Direttore della Terza Sezione