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Immigrati, cosa cambia dopo l’ok Senato su dl Minniti

Roma, 30 marzo 2017 – Novita’ in vista nel complesso mondo dell’immigrazione in Italia dopo la prima approvazione del Decreto legge n.13 del 17 febbraio 2017 in aula al Senato in prima lettura e che ora passa all’esame della Camera. In sostanza sono quattro le principali novita’ introdotte dal provvedimento fortemente voluto dal ministro dell’Interno Marco Minniti per meglio gestire il fenomeno anche sotto l’aspetto dell’integrazione.

Come annunciato a piu’ riprese, si prevede la riapertura di nuovi Centri, denominati CPR (Centri di Permanenza per il Rimpatrio) che, ha assicurato in tutte le sedi lo stesso responsabile del Viminale, non avranno nulla a che vedere con i vecchi e contestatissimi CIE e saranno monitorati quotidianamente da varie realta’ e istituzioni umanitarie. Questi centri passeranno dagli attuali 4 a 20, in pratica uno per ogni regione per un totale di 1.500-1.600 posti. Si prevede l’annullamento del secondo grado di giudizio in caso di negazione del diritto d’asilo (resta il solo ricorso in Cassazione), la semplificazione di una serie di procedure che riguardano le notifiche dei provvedimenti da parte delle forze di polizia ai migranti, la possibilita’ di iscriversi all’anagrafe solo con il permesso di soggiorno regolare.

Altro punto sul quale si insiste con il provvedimento, quello di iter piu’ snelli per i rimpatri. L’obiettivo e’ quello di costruire un sistema di cooperazione con i paesi di provenienza attraverso accordi bilaterali come gia’ fatto con paesi quali la Libia, il Niger, il Sudan o la Tunisia. Per quanto riguarda, ancora, il complesso tema dell’accoglienza, il governo punta su un modello piu’ possibile incentrato su quello “diffuso e integrato” con gli enti locali, seguiendo quanto di buono e’ gia’ stato fatto con il sistema Sprar. Dopo le modifiche apportate al Senato, si prevede che presso le Commissioni di merito per l’accoglimento della richiesta di asilo o protezione umanitaria, vengano istituite 26 sezioni specializzate (al posto delle 14 originariamente previste), tante quante le sedi di Corte d’Appello. Si prevede ancora la possibilita’ per l’interessato, di presentare istanza motivata per essere audito direttamente dal giudice; si prevede poi che la decisione circa l’istanza venga presa in modo collegiale anziché monocratica (fermo restando la trattazione monocratica).

Alle Sezioni, gia’ competenti in materia di accertamento dello stato di apolidia, e’ stata, inoltre, attribuita la competenza in materia di accertamento dello stato di cittadinanza italiana. Altre modifiche riguardano i casi di irreperibilita’. Le notificazioni degli atti delle Commissioni territoriali, si perfezioneranno solo previo deposito, per 20 giorni, presso le questure. Sono state apportate, poi, limitate modifiche alle modalita’ di trascrizione della videoregistrazione del colloquio, mentre sull’istanza decidera’ la Commissione territoriale. Con gli emendamenti approvati al Senato e’ stato poi previsto l’accesso, senza autorizzazione, ai Centri per i rimpatri per gli stessi soggetti ammessi a visitare gli istituti penitenziari.

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