Roma, 9 febbraio 2024 – La Corte Suprema di Cassazione, ha reso noto, che con un’ordinanza interlocutoria del 30 gennaio scorso è stato chiesto, alla Corte di Giustizia dell’Unione europea di pronunciarsi in via d’urgenza sulla garanzia finanziaria di circa 5mila euro che un richiedente asilo deve versare per evitare di essere trattenuto in un centro alla frontiera in attesa dell’esito della domanda di asilo analizzata con una procedura accelerata.
Le procedure accelerate consistono in un esame della domanda di protezione internazionale che si svolge in tempi più rapidi rispetto alla procedura c.d. “ordinaria”. A tale procedura sono sottoposte le domande presentate dagli stranieri fermati alla frontiera o nelle zone di transito per avere eluso o tentato di eludere i relativi controlli oppure proveniente da un Paese designato di origine sicuro. Il Dl 20/23 (cd Decreto Cutro) ha disposto il trattenimento per quei richiedenti asilo, tra coloro che siano stati avviati a tale procedura, che non abbiano consegnato il “passaporto o altro documento equipollente” o non prestino “idonea garanzia finanziaria”. La “garanzia finanziaria” prevista per evitare di attendere in stato di detenzione l’esame della propria domanda di asilo, è stata fissata in poco meno di 5.000 euro (4.978 euro)
Con due le ordinanze interlocutorie, la Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi su una decina diricorsi del Ministero dell’Interno contro le ordinanze con cui alcuni tribunali non avevano convalidato, nei mesi scorsi, i trattenimenti di alcuni migranti, ha sospeso il giudizio, chiedendo alla Corte di Giustizia Ue di pronunciarsi su alcuni dubbi interpretativi. In particolare i Supremi giudici chiedono alla Corte di Lussemburgo di chiarire se le norme del Parlamento europeo e del Consiglio del 2013 “relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale ostino a una normativa di diritto interno che contempli, quale misura alternativa al trattenimento del richiedente (il quale non abbia consegnato il passaporto o altro documento equipollente), la prestazione di una garanzia finanziaria il cui ammontare è stabilito in misura fissa (nell’importo in unica soluzione determinato per l’anno 2023 in euro 4.938,00, da versare individualmente, mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa) anziché in misura variabile, senza consentire alcun adattamento dell’importo alla situazione individuale del richiedente, né la possibilità di costituire la garanzia stessa mediante intervento di terzi, sia pure nell’ambito di forme di solidarietà familiare, così imponendo modalità suscettibili di ostacolare la fruizione della misura alternativa da parte di chi non disponga di risorse adeguate, nonché precludendo la adozione di una decisione motivata che esamini e valuti caso per caso la ragionevolezza e la proporzionalità di una siffatta misura in relazione alla situazione del richiedente medesimo”.
Saranno quindi i giudici europei a doversi pronunciare, in via d’urgenza, sull’eventuale conflitto tra le norme comunitarie e quelle interne.
FONTE NEWS: Integrazione Migranti