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Assegni familiari anche agli immigrati disoccupati, l’Inps deve pagare

Il tribunale di Venezia accoglie il ricorso di un cittadino tunisino patrocinato dall’Inca. Piccinini: “No a interpretazioni restrittive per risparmiare su chi ha più bisogno”

 

Venezia – 20 maggio 2016 – L’ Assegno al nucleo familiare (Anf) spetta anche agli immigrati disoccupati e anche i familiari a carico non sono in Italia. La legge non lascia spazio a distinzioni tra italiani e stranieri, l’Inps deve pagare. 

Con una sentenza depositata il 18 maggio, il tribunale di Venezia ha accolto il ricorso di un cittadino tunisino, patrocinato dai legali dell’Inca

L’uomo, residente in Italia e titolare di un permesso di soggiorno per lungosoggiornanti che, dopo aver perso il lavoro, ha chiesto e ottenuto l’indennità di disoccupazione Mini Aspi. Proprio per questa ragione, spiega una nota del patronato, ha conseguentemente fatto domanda per l’Assegno al nucleo familiare per i propri congiunti residenti nel paese di origine, così come prevede la convenzione bilaterale del 1984, tra Italia e Tunisia, in materia di sicurezza sociale.

L’Inps, però, ha negato il dritto sostenendo che la convenzione bilaterale è applicabile soltanto ai lavoratori occupati e non ai disoccupati. Il Giudice del Tribunale di Venezia, invece, con la sentenza n. 376, a seguito del ricorso patrocinato dai legali dell’Inca (Vittorio Angiolini, Chiara Santi e Luca Formilan) ha stabilito, fornendo una corretta interpretazione dell’articolo 23 della convenzione tra i due Paesi,  che il lavoratore anche se in stato di disoccupazione è “soggetto equiparabile al lavoratore” e pertanto ha diritto all’Anf, anche per i familiari residenti in Tunisia. 

Nella sentenza si aggiunge inoltre che questa prestazione è comunque dovuta in funzione della normativa europea (direttiva 2003/109/CE che stabilisce il diritto dei lungosoggiornanti ad “usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza (…), salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia dimostrata l’effettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale”. 

Pertanto, il giudice ha condannato l’Inps al pagamento delle somme dovute, compresi gli interessi maturati a decorrere dal 121 esimo giorno dalla domanda di Assegno al Nucleo Familiare, nonché delle spese legali.  

“Si tratta di un risultato significativo per il lavoratori emigrati tunisini, i cui familiari vivono ancora in Tunisia – spiega Claudio Piccinini, coordinatore degli uffici immigrazione dell’Inca -, ma non solo. Questa sentenza chiarisce inequivocabilmente il diritto agli assegni familiari che già prima venivano riconosciuti regolarmente ai lavoratori,  sottoposti ai trattamenti di disoccupazione. Un principio che però l’Inps ha inaspettatamente messo in discussione di recente, con interpretazioni eccessivamente restrittive della norma, nell’intento di risparmiare proprio sui chi è in condizioni di necessità e contribuisce col proprio reddito al mantenimento della famiglia”. 

 

 

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