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Assegno unico e bonus nido: via libera anche ai titolari di permesso per “attesa occupazione”

Roma, 23 gennaio 2026 – Una svolta importante sul fronte dei diritti sociali dei cittadini extra-UE arriva dall’INPS, che si adegua all’orientamento espresso dalla giurisprudenza e apre all’accesso di Assegno Unico e Universale (AUU) e Bonus Asilo Nido anche ai titolari di permesso di soggiorno per attesa occupazione.

La novità è contenuta nel messaggio INPS n. 205 che recepisce le indicazioni dei Tribunali, in particolare la sentenza n. 121/2023 del Tribunale di Trento e la sentenza n. 2359/2025 del Tribunale di Torino.

Il nodo giuridico: la natura del permesso per attesa occupazione

Al centro della questione vi è la qualificazione giuridica del permesso per attesa occupazione.
Secondo i giudici, dopo un’accurata ricostruzione del quadro normativo nazionale ed europeo, non vi è alcun dubbio che tale titolo rientri tra i “permessi unici di lavoro”.

Il permesso per attesa occupazione, infatti, abilita allo svolgimento di un’attività lavorativa per almeno un anno, a decorrere dall’iscrizione nelle liste di collocamento, e garantisce quindi la parità di trattamento nell’accesso alle prestazioni di sicurezza sociale.

Per questo motivo, i Tribunali hanno ordinato all’INPS di modificare la circolare n. 23/2022, includendo esplicitamente i titolari di questo permesso tra i beneficiari dell’assegno unico e disponendo la revisione dei provvedimenti di rigetto già adottati.

L’adeguamento dell’Inps nonostante il ricorso in Cassazione

Pur non condividendo l’interpretazione dei giudici, tanto da aver presentato ricorso in Cassazione, l’INPS ha chiarito che l’esecutività delle sentenze impone un adeguamento immediato.

Di conseguenza, il permesso di soggiorno per attesa occupazione è ora considerato titolo idoneo per l’accesso alle prestazioni spettanti ai titolari di permesso unico di lavoro, almeno fino a un eventuale diverso pronunciamento della Suprema Corte.

Cosa cambia concretamente per gli utenti

Le indicazioni operative fornite alle sedi territoriali INPS introducono novità rilevanti.

Per le nuove domande, i titolari di permesso per attesa occupazione possono presentare richiesta di Assegno Unico e Bonus Nido: in presenza degli altri requisiti di legge, le istanze saranno accolte.

Per le domande già presentate, le pratiche attualmente in evidenza presso le sedi territoriali verranno sbloccate e lavorate con esito positivo.

Chi ha ricevuto un diniego in passato esclusivamente a causa del titolo di soggiorno potrà presentare una istanza di riesame in autotutela presso la struttura INPS competente.

Attenzione alla riserva di ripetizione

Un aspetto cruciale riguarda la riserva di ripetizione indicata dall’INPS.
L’Istituto ha precisato che l’erogazione dei benefici avverrà con riserva: qualora la Corte di Cassazione dovesse ribaltare l’attuale orientamento giurisprudenziale, l’INPS potrà richiedere la restituzione delle somme erogate nel frattempo.

Una precisazione che invita alla prudenza, ma che non ridimensiona la portata di un provvedimento che rappresenta, allo stato attuale, un passo avanti significativo in termini di parità di trattamento e accesso ai diritti sociali.

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