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Aumenta il contributo per l’iscrizione volontaria al SSN: riguarda solo le categorie di stranieri non iscritte già obbligatoriamente al Servizio Sanitario Nazionale

Roma, 17 ottobre 2023 – Il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e il bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 e l’aggiornamento del Documento programmatico di bilancio (DPB).

Il comunicato di fine seduta, illustrando le misure relative alla Sanità, anticipa che “per i residenti stranieri, cittadini di Paesi non aderenti all’Unione europea, si prevede la possibilità di iscrizione negli elenchi degli aventi diritto alle prestazioni del SSN, versando un contributo di 2.000 euro annui. L’importo del contributo è ridotto per gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio o per quelli collocati alla pari”.

Come precisa il Ministero della Salute in una nota, “la norma contenuta nella manovra finanziaria 2024 si riferisce a specifiche categorie, non aventi diritto all’iscrizione obbligatoria, che possono iscriversi volontariamente al Servizio sanitario nazionale attraverso il pagamento di un contributo forfettario annuale come disciplinato dal Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 attualmente vigente. La norma si limita ad aggiornare l’ammontare del contributo forfettario previsto. Sul sito del Ministero della Salute sono presenti tutte le informazioni relative all’assistenza sanitaria ai cittadini dei Paesi extra Ue in Italia”.

Il riferimento è, quindi, solo all’iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Nazionale, che riguarda alcune categorie di cittadini stranieri in Italia: 

-gli studenti e le persone alla pari anche per periodi inferiori a tre mesi
-coloro che sono titolari di permesso di soggiorno per residenza elettiva e non svolgono alcuna attività lavorativa,
-il personale religioso (non iscrivibile obbligatoriamente)
-il personale diplomatico e consolare delle Rappresentanze estere operanti in Italia, con esclusione del personale assunto a contratto in Italia per il quale è obbligatoria l’iscrizione al SSR
-dipendenti stranieri di organizzazioni internazionali operanti in Italia
-stranieri che partecipano a programmi di volontariato
-genitori ultra sessantacinquenni con ingresso in Italia per ricongiungimento familiare, dopo il 5 novembre 2008
-tutte le altre categorie individuate per esclusione rispetto a coloro che hanno titolo all’iscrizione obbligatoria.

La nuova norma, quindi, non riguarda gli stranieri iscritti obbligatoriamente al Servizio Sanitario Nazionale, e cioè:

– titolari di un permesso di soggiorno (o in attesa del rinnovo) per lavoro subordinato o autonomo, per attesa occupazione o per motivi familiari, per richiesta asilo, per asilo, per protezione sussidiaria, per protezione temporanea, per protezione speciale, per cure mediche/gravidanza (articolo 19, comma 2, lettera d-bis del T.U.286/98), per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza.
-in attesa del primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per motivi familiari o per protezione temporanea
-i minori stranieri non accompagnati, anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, a seguito delle segnalazioni di legge dopo il loro ritrovamento nel territorio nazionale e comunque tutti i minori indipendentemente dallo stato di regolarità del soggiorno, con conseguente diritto al pediatra di base da 0 a 14 anni e al medico di medicina generale da 14 a 18 anni.

FONTE NEWS: Integrazione Migranti – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

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