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Bonus lavoratori stagionali 2021, domani iniziano i pagamenti

Roma, 7 aprile 2021 – Quando arrivano i bonus del 2021 destinati ai lavoratori stagionali? Domani. A partire da giovedì 8 aprile, infatti, prenderanno il via i pagamenti automatici dell’indennità una tantum pari a 2.400 euro prevista dal Decreto Sostegni. Come sappiamo, questa misura è destinata a tutti i lavoratori stagionali che hanno cessato, ridotto o sospeso involontariamente il rapporto di lavoro a causa della pandemia.

Bonus lavoratori stagionali 2021, al via i pagamenti

Tutti i lavoratori stagionali che hanno già ricevuto il bonus di 1.000 euro previsto dal Dl Ristori, per ottenere quello del 2021 non devono presentare una nuova domanda, ma riceveranno l’indennizzo in modo automatico. Coloro invece che, al contrario, non hanno beneficiato di alcun assegno, devono presentare la domanda all’Inps entro la fine del mese, quindi il 30 aprile 2021. In generale, questa volta è stato indirizzato non solo ai lavoratori stagionali del turismo, ma anche ad altri settori. Inoltre, è stato alzato il tetto massimo di reddito annuo dei lavoratori dello spettacolo da 50mila a 75mila euro.

Il bonus stagionali non concorre alla formazione del reddito. E per il periodo di fruizione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare

A chi è rivolto il bonus

Vediamo però, nello specifico, quali sono i lavoratori che hanno diritto al bonus stagionali 2021:

  • lavoratori stagionali dipendenti del settore turismo e degli stabilimenti termali, compresi i lavoratori in somministrazione che hanno cessato involontariamente il rapporto tra il 1 gennaio 2021 e l’entrata in vigore del decreto. Questa categoria, però, per ottenerli non deve percepire la Naspi, la pensione o un altro reddito. Inoltre, deve aver svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nello stesso periodo.
  • lavoratori stagionali dipendenti e in somministrazione appartenenti ad altri settori che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto. E che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo.
  • lavoratori intermittenti che hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate lavorative tra il 1 gennaio 2019 e l’entrata in vigore del decreto.
  • lavoratori autonomi occasionali senza partita Iva e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Anche in questo caso, nel periodo tra il 1 gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto devono essere stati titolari di contratti autonomi occasionali. Ed è necessario che non avessero un contratto in essere nel giorno successivo all’entrata in giro del decreto alla Gestione separata.
  • lavoratori incaricati alle vendite a domicilio iscritti alla Gestione separata, con un reddito nel 2019 proveniente dalle stesse attività e non superiore a 5.000 euro. Queste persone devono essere inoltre titolari di partita Iva attiva e non devono essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
  • lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, che siano titolari nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali. La durata di questi contratti deve essere pari ad almeno 30 giornate. Inoltre, non devono essere titolari di pensione o di rapporto di lavoro dipendente.
  • titolari, nel 2018, di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nello stesso settore di durata complessiva pari ad almeno 30 giorni.
  • lavoratori dello spettacolo iscritto al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo. Per ottenere il bonus stagionali 2021, devono avere almeno 30 contributi gionalieri dal 1 gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del decreto. Inoltre, devono avere, per il 2019, un reddito non superiore a 75mila euro. Infine non devono essere titolari di pensione o di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
  • lavoratori con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1 gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del decreto. Eon un reddito nel 2019 non superiore a 35mila euro.

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