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Case popolari, la Consulta boccia il requisito della residenza pregressa in Friuli-Venezia Giulia

Roma, 12 maggio 2026 – La residenza prolungata sul territorio regionale non può essere richiesta come condizione per ottenere un alloggio di edilizia residenziale pubblica. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 70/2026, depositata il 7 maggio, dichiarando illegittime alcune disposizioni della legge del Friuli-Venezia Giulia che subordinavano l’accesso agli alloggi di edilizia sovvenzionata alla residenza anagrafica pregressa nella regione.

La questione era stata sollevata dal Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia nell’ambito del ricorso presentato da una persona alla quale l’ATER di Pordenone aveva negato l’assegnazione di un alloggio. Il rifiuto era stato motivato con la mancanza del requisito previsto dalla normativa regionale allora vigente: almeno cinque anni di residenza, anche non continuativi, negli otto anni precedenti la domanda. Il ricorrente aveva vissuto in Friuli-Venezia Giulia dal 1996 al 2012 e poi nuovamente dal luglio 2020, ma non soddisfaceva il criterio temporale richiesto al momento della presentazione dell’istanza.

Secondo la Consulta, un requisito di questo tipo è irragionevole perché non ha un legame effettivo con la finalità dell’edilizia sociale, che è quella di rispondere al bisogno abitativo delle persone in condizioni di fragilità economica o sociale. La durata della precedente permanenza in una regione, ha ribadito la Corte, non dice nulla sulla reale situazione di disagio del richiedente e non può quindi diventare un filtro per l’accesso a una prestazione destinata a tutelare il diritto all’abitazione.

La decisione colpisce sia la norma applicata al caso concreto, che richiedeva cinque anni di residenza negli ultimi otto, sia la versione successiva della legge regionale, modificata nel 2024, che aveva ridotto il requisito a due anni. Anche questa soglia, secondo i giudici costituzionali, resta illegittima perché conserva lo stesso meccanismo: subordinare l’accesso alla casa popolare a una residenza pregressa e protratta nel territorio regionale.

La Corte ha sottolineato che l’edilizia residenziale pubblica è un servizio sociale rivolto prioritariamente ai soggetti economicamente deboli. Per questo, i criteri di accesso devono essere collegati alla condizione di bisogno, non alla maggiore o minore anzianità di residenza. Diversamente, si rischia di creare una disparità di trattamento tra persone che si trovano nella stessa situazione di fragilità, escludendone alcune per ragioni non coerenti con la funzione del servizio.

Con la sentenza n. 70/2026 viene quindi eliminato dalla normativa regionale impugnata il requisito della residenza pregressa e protratta per l’assegnazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata. La decisione si inserisce in un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza costituzionale, che ha più volte censurato norme regionali o locali capaci di ostacolare l’accesso alle case popolari sulla base della durata della residenza, anziché sulla reale condizione di bisogno abitativo.

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