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Cittadinanza: iscritti all’anagrafe con la dichiarazione di presenza

I discendenti degli italiani possono utilizzarla per prendere la residenza e quindi presentare domanda di cittadinanza. Circolare del Ministero dell’Interno

ROma – L’abolizione dei permessi per turismo non è più un problema per i discendenti di italiani che vogliono chiedere la cittadinanza. Anche con la semplice dichiarazione di presenza potranno comunque prendere la residenza in Italia e presentare qui la loro domanda.

Per acquistare la cittadinanza per "diritto di sangue" ci sono due strade: i residenti all’estero devono presentare domanda attraverso la rete consolare, quelli residenti in Italia possono invece farlo in Comune.

Nel primo caso i tempi sono più lunghi, dal momento che i nostri consolati sono intasati dalle domande, specialmente nei Paesi sudamericani che nei secoli scorsi hanno catalizzato l’emigrazione italiana e oggi vivono una situazione economica difficile. "A volte ci vogliono due anni solo per presentare la domanda. Molti quindi preferiscono venire in Italia e iniziare l’iter da qui" racconta l’avv. Mascia Salvatore.

Una delle strade più seguite è arrivare in Italia come turisti. "Fino a quando esisteva il permesso di soggiorno per turismo, – spiega l’avvocato – bastava esibirlo in Comune insieme ad altri documenti che servono per la richiesta di cittadinanza e si veniva iscritti all’anagrafe. Diventati residenti, si presentava quindi la domanda di cittadinanza".

Quando però i permessi per turismo sono stati aboliti e sostituiti dalle dichiarazioni di presenza (semplici autocertificazioni timbrate dalla Questura o dalla Polizia di Frontiera) sono iniziati i problemi. "Alcuni lettori ci hanno segnalato che nei loro Comuni l’ anagrafe non riconosceva le ricevute delle dichiarazioni di presenza come documento utile per l’iscrizione. Quindi, non potendo prendere la residenza, i lettori non sapevano più come presentare qui la domanda di cittadinanza".

A risolvere la situazione è arrivata la scorsa settimana una circolare del Ministero dell’Interno che dà pieno valore alla ricevuta della dichiarazione di presenza. "Si ritiene che [la ricevuta n.d.r.] possa costituire titolo utile ai fini dell’iscrizione anagrafica di coloro che intendono avviare in Italia la procedura per il riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis" spiega la circolare. "La dichiarazione, infatti, è l’adempimento che consente agli stranieri di soggiornare regolarmente in Italia per un periodo di tre mesi o per il minor periodo eventualmente stabilito nel visto d’ingresso".

Ma che succede a chi nei mesi scorsi aveva chiesto alle Poste il permesso per turismo (che non gli arriverà mai)? Può comunque prendere la residenza perché, come spiega ancora il Viminale, "la ricevuta di presentazione della istanza rilasciata dall’Ufficio Postale può costituire idoneo documento al fine di ottenere l’iscrizione anagrafica tesa al riacquisto della cittadinanza".

Una volta presentata la domanda si avrà diritto a un permesso di soggiorno per attesa cittadinanza, documento valido per rimanere in Italia fino alla conquista del passaporto tricolore.

Leggi
Ministero dell’Interno. Circ. 32/2007 : Legge 28 maggio 2007, n. 68. Soppressione del permesso di soggiorno per turismo. Iscrizione anagrafica dei discendenti di cittadini italiani per nascita. (Archivio Briguglio)

(21 giugno 2007)

 

Elvio Pasca

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