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Cittadinanza. Le proposte de L’Italia sono anch’io per migliorare la riforma 

Dal requisito del soggiorno legale alle norme transitorie per i maggiorenni. “Il testo è un passo avanti, ma alcuni aspetti ci preoccupano molto”

 

 

Roma – 5 ottobre 2015 – La riforma della cittadinanza per i figi degli immigrati, sulla quale da domani ricominceranno a confrontarsi in Aula i deputati, può diventare una “buona legge”. A patto, però, che si facciano alcune importanti modifiche al testo approvato in Commissione. 

A chiederlo è il Comitato promotore della Campagna L’Italia sono anch’io, costituito dalle principali organizzazioni nazionali impegnate nella promozione dei diritti dei migranti e forte di 200 mila firme raccolte in tutto il Paese per una proposta di legge popolare che voleva cambiare le regole per diventare italiani sia per le seconde generazioni che per gli adulti 

“Il testo approvato dalla Commissione Affari Costituzionali – scrive il Comitato – rappresenta certamente un passo avanti rispetto alla legislazione vigente. Tuttavia alcune previsioni ci preoccupano molto e ci preoccupa anche l’assenza di alcune modifiche urgenti alla legge n.91 del 1992”. 

Di qui l’auspicio che la Camera dei Deputati prenda in considerazione alcune proposte di modifica. Qui di seguito al sintesi, mentre qui trovate il testo completo.

“1. prevedere il requisito del soggiorno legale anziché il possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo da parte di almeno un genitore: quest’ultimo requisito, infatti, implicherebbe una definizione di cittadinanza “per censo”, per cui i bambini nati in Italia verrebbero distinti in base alla capacità economica delle loro famiglie, escludendo dal diritto di acquistare la cittadinanza italiana alla nascita tutti i figli di cittadini stranieri regolarmente soggiornanti che non riescano a soddisfare il requisito di reddito richiesto per l’ottenimento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; titolo di soggiorno che, inoltre, assai spesso viene illegittimamente negato anche in presenza dei requisiti previsti dalla legge;

2. attribuire il potere di effettuare la dichiarazione di volontà per l’acquisto della cittadinanza del minore ad entrambi i genitori anziché ad uno solo, trattandosi di una scelta particolarmente importante e delicata;

3. consentire, attraverso una norma transitoria, l’acquisto della cittadinanza italiana da parte di chi abbia maturato i requisiti soggettivi previsti dalle nuove norme di legge, ma abbia visto scadere, prima che fosse varata la riforma, i termini temporali da questa previsti, a condizione che ne faccia domanda entro due anni dall’entrata in vigore della nuova legge;

4. adottare una definizione del requisito della “residenza legale” che consenta una maggiore coerenza sistematica della normativa vigente e una semplificazione delle procedure di competenza degli ufficiali di stato civile, nel contempo evitando che un illegittimo rifiuto dell’iscrizione anagrafica abbia come conseguenza anche la perdita del diritto di acquistare la cittadinanza;

5. introdurre norme che consentano di superare gli ostacoli che oggi impediscono a molte persone con disabilità psichica l’acquisto della cittadinanza italiana, discriminandole gravemente, in violazione della Costituzione e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità”.

 

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