Roma, 8 maggio 2026 – La Corte di Giustizia dell’Unione europea ha stabilito che il requisito dei dieci anni di residenza in Italia, previsto dalla normativa sul reddito di cittadinanza, costituiva una discriminazione indiretta nei confronti dei beneficiari di protezione internazionale. La decisione riguarda una norma oggi non più in vigore, poiché il reddito di cittadinanza è stato abrogato dal 1° gennaio 2024 e sostituito, in parte, dall’assegno di inclusione.
La pronuncia è arrivata nell’ambito della causa C-747/22, nata da un rinvio pregiudiziale del Tribunale ordinario di Bergamo. Il giudice italiano aveva chiesto alla Corte Ue di verificare la compatibilità con il diritto europeo del requisito che imponeva almeno dieci anni di residenza sul territorio nazionale per poter accedere al beneficio.
Il caso riguardava un cittadino straniero titolare di protezione sussidiaria in Italia. L’uomo aveva ottenuto il reddito di cittadinanza, ma il beneficio gli era stato successivamente revocato dopo un controllo amministrativo, perché non risultava in possesso del requisito della residenza decennale. L’interessato ha contestato il provvedimento davanti al giudice italiano, sostenendo che quel requisito fosse discriminatorio, perché molto più facile da soddisfare per i cittadini italiani rispetto agli stranieri, anche quando regolarmente presenti e titolari di protezione internazionale.
Secondo la Corte di Giustizia, il reddito di cittadinanza aveva una doppia natura: da un lato rappresentava una misura di accesso all’occupazione, collegata a un percorso di inserimento lavorativo; dall’altro costituiva una prestazione sociale essenziale, sotto forma di reddito minimo. In entrambi i casi, ha precisato la Corte, ai beneficiari di protezione internazionale deve essere garantita la parità di trattamento rispetto ai cittadini nazionali.
Il requisito dei dieci anni di residenza, pur essendo formalmente applicato allo stesso modo a cittadini italiani e beneficiari di protezione internazionale, finiva quindi per incidere soprattutto sugli stranieri. Per questo, secondo i giudici europei, esso configurava una discriminazione indiretta, in linea di principio vietata dal diritto dell’Unione.
La Corte ha respinto anche la giustificazione avanzata dal governo italiano, secondo cui il reddito di cittadinanza comportava un rilevante onere economico e amministrativo e poteva quindi essere riservato alle persone maggiormente integrate nella comunità nazionale. Secondo i giudici, infatti, la concessione di una prestazione sociale comporta gli stessi costi per l’amministrazione, indipendentemente dal fatto che il beneficiario sia un cittadino italiano o una persona titolare di protezione internazionale.
Inoltre, il diritto dell’Unione riconosce ai beneficiari di protezione internazionale un diritto alla parità di trattamento per quanto riguarda l’accesso all’occupazione e alle prestazioni sociali essenziali. Gli Stati membri, ha chiarito la Corte, non possono introdurre requisiti ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa europea. Tra questi requisiti non figura la durata della residenza sul territorio nazionale.
La decisione della Corte Ue interviene su una misura ormai abrogata. Dal 1° gennaio 2024 il reddito di cittadinanza non è più in vigore ed è stato sostituito, solo in parte, dall’assegno di inclusione. La pronuncia resta tuttavia rilevante perché chiarisce i limiti entro cui gli Stati membri possono fissare condizioni di accesso alle prestazioni sociali quando sono coinvolti beneficiari di protezione internazionale.


