Roma, 14 maggio 2019 – Chi si vede negato lo status di rifugiato in un Paese europeo per motivi di sicurezza ha diritto a conservare tale status se ha il fondato timore di venire perseguitato nel Paese d’origine.
Lo ha stabilito una sentenza della Corte Ue di Giustizia che rileva che “fintanto che il cittadino di un paese extra-UE o un apolide abbia un fondato timore di essere perseguitato nel suo paese di origine o di residenza, questa persona deve essere qualificata come rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra e ciò indipendentemente dal fatto che lo status di rifugiato le sia stato formalmente riconosciuto”.