Roma, 14 gennaio 2021 – “Prima di emettere una decisione di rimpatrio nei confronti di un minore non accompagnato, uno Stato membro deve accertarsi che nello Stato di rimpatrio sia disponibile un’accoglienza adeguata per il minore”.
Questo quanto stabilito dalla Corte di giustizia della Ue in una sentenza.
“Inoltre, se al momento dell’allontanamento non è più garantita un’accoglienza adeguata, lo Stato membro non potrà eseguire la decisione di rimpatrio”, sottolineano i giudici.