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Decreto flussi 2020: ecco le quote per i lavoratori stagionali

Roma, 12 ottobre 2020 – Ecco il testo contenuto nella Circolare interministeriale con i dati riguardanti le quote per i lavoratori stagionali del decreto flussi 2020.

– Sono inoltre ammessi in Italia, in via di programmazione transitoria dei flussi
d’ingresso dei lavoratori non comunitari per l’anno 2020, per motivi di lavoro
subordinato stagionale
, i cittadini non comunitari residenti all’estero entro una quota di 18.000 unità, da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (art. 6 DPCM 7 luglio 2020).
La quota di cui al comma 3 dell’articolo 6, riguarda i lavoratori subordinati
stagionali non comunitari cittadini di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador,
Etiopia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Mali, Marocco,
Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Repubblica di
Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina (art. 3,
comma 1, lett.a) del decreto).
Nell’ambito della quota indicata al comma 1 del citato articolo, è riservata una
quota di 1.000 unità per i lavoratori non comunitari, cittadini dei Paesi indicati al
comma 2, che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato
stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti e per i quali il datore di
lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato
stagionale. Come già chiarito dalla circolare del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali del 16.12.2016, la collocazione temporale sarà determinata sulla base del contratto di soggiorno per lavoro offerto dal datore di lavoro e non necessariamente corrispondente a quella usufruita dal lavoratore nel periodo precedente.

Inoltre, nell’ambito della medesima quota per lavoro subordinato stagionale, per
il solo settore agricolo, è riservata – a titolo di sperimentazione ed al fine di
prevenire forme d’intermediazione illecita – una quota di 6.000 unità ai lavoratori non comunitari dei Paesi di cui all’art.3, comma 1, lett.a), le cui istanze di nulla osta siano presentate, in nome e per conto dei datori di lavoro, dalle seguenti organizzazioni professionali dei datori di lavoro:

  • Cia
  • Coldiretti
  • Confagricoltura
  • Copagri
  • Alleanza delle cooperative (comprende Lega cooperative e Confcooperative).

Tali organizzazioni sono state individuate, in accordo con il Ministero delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali, tra quelle maggiormente rappresentative per numerosità delle istanze inviate agli Sportelli nell’anno precedente.
Le istanze che perverranno dalle Associazioni datoriali, per conto ed in nome
dei datori di lavoro, saranno identificate sul sistema SPI e riconoscibili dagli
Ispettorati Territoriali del Lavoro.
La quota di 6.000 unità sarà ripartita a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali agli Ispettorati Territoriali del Lavoro, sulla base dei dati che il Ministero dell’Interno fornirà, relativi alle istanze inviate in ordine cronologico dalle sei associazioni. Con apposita direttiva del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali all’Ispettorato Nazionale del Lavoro saranno date indicazioni sull’istruttoria di tali istanze.
Come previsto dal citato articolo 3, co. 1 lett. a), in capo a tale associazioni c’è
l’impegno di sovraintendere alla conclusione del procedimento, fino alla sottoscrizione del contratto di soggiorno e alla comunicazione di assunzione agli Enti competenti.
Il ruolo delle Associazioni datoriali non si limiterà, infatti, all’inoltro delle istanze
per conto del datore di lavoro, ma potranno procedere, per conto del datore di
lavoro, alla trasmissione dell’eventuale documentazione richiesta dallo Sportello Unico ad integrazione di quanto dichiarato e, con apposita delega del datore di lavoro e documento di legittimazione alla rappresentanza dell’Associazione, alla successiva stipula del contratto di soggiorno con attivazione della comunicazione obbligatoria di assunzione. Copia di detta comunicazione verrà data al lavoratore, che dovrà inserirla nel plico postale per la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno.
Da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sarà successivamente effettuato un monitoraggio del comportamento delle associazioni datoriali, sulla base dei dati relativi ai rapporti di lavoro effettivamente attivati (attraverso controlli con il sistema delle comunicazioni obbligatorie).
La restante quota di 12.000 unità (di cui 1.000 riservate per richieste di nulla
osta stagionale pluriennale) sarà ripartita sempre a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali agli Ispettorati Territoriali del Lavoro con apposita circolare, sulla base del fabbisogno scaturito dalle consultazioni effettuate a livello locale anche con le Regioni, parti sociali e organizzazioni sindacali.
Al riguardo si precisa che, nell’ambito delle medesime quote, è confermata la
possibilità di presentazione di domande a favore di lavoratori che siano già entrati in Italia per lavoro stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti (anche appartenenti a nazionalità non comprese nell’elenco indicato nell’art. 3 – comma 1, lett.a) del decreto in oggetto). Tali cittadini, infatti, maturano, in base a quanto previsto dall’articolo 24, comma 9 del T.U.I. un diritto di precedenza per il rientro in Italia per ragioni di lavoro stagionale presso lo stesso o altro datore di lavoro, rispetto a coloro che non hanno mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro, ove abbiano rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e siano rientrati nello stato di provenienza alla scadenza del medesimo.

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