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Decreto flussi. Quale è la procedura per verificare l’indisponibilità di lavoratori già in Italia? Le risposte del Ministero del Lavoro

Roma, 4 novembre 2024 – La legge italiana prevede che il datore di lavoro che intende assumere un lavoratore straniero nell’ambito delle quote previste dal decreto flussi, deve effettuare attraverso il Centro per l’impiego, la preventiva verifica di indisponibilità di lavoratori già presenti sul territorio nazionale disponibili a ricoprire il posto di lavoro per cui si ha intenzione di assumere il lavoratore che si trova all’estero (cd Labour market test)

Quale è la procedura da seguire per verificare che non vi siano lavoratori già presenti in Italia disponibili per l’offerta di lavoro per la quale si vuole presentare domanda nell’ambito dei flussi?
Il datore di lavoro  prima dell’invio della richiesta di nulla osta al lavoro deve effettuare una ricerca di personale attraverso Centro per l’Impiego competente  in relazione alla provincia di residenza, domicilio o sede legale del datore di lavoro o dell’azienda richiedente, mediante l’invio di un  l’apposito modulo predisposto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il modulo da inviare richiede di indicare:

a) i dati del datore di lavoro b) la qualifica da ricoprire e le mansioni, facendo riferimento alla nomenclatura e classificazione delle unità professionali dell’Istat; c) i requisiti richiesti; d) il luogo e l’orario di lavoro; e) la tipologia contrattuale; f) la durata del contratto di lavoro; g) la retribuzione prevista o i riferimenti al contratto collettivo nazionale applicato.

A seguito della verifica della completezza del modulo, il Centro per l’Impiego procede a pubblicizzare l’offerta di lavoro per la   permettere ai lavoratori in possesso dei requisiti richiesti di candidarsi.

Quando si può considerare la ricerca di altri lavoratori presenti sul territorio nazionale effettuata con esito negativo?
La verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio si intende esperita con esito negativo , ovvero senza successo, se:

–         il Centro per l’impiego non comunica la disponibilità di lavoratori entro 8 giorni dalla ricezione della domanda corretta.Tali giorni si intendono di calendario, comprensivi quindi delle domeniche, delle festività e dei riposi infrasettimanali.

–         il lavoratore segnalato dal centro per l’impiego non è ritenuto per il datore di lavoro idoneo  al lavoro offerto;

–         il lavoratore inviato dal centro per l’impiego non si presenta, salvo giustificato motivo, al colloquio di selezione, decorsi almeno venti giorni lavorativi dalla data della richiesta.

Il verificarsi delle suddette circostanze dovrà risultare da un’autocertificazione (qui il modello) che il datore di lavoro dovrà allegare alla domanda di nulla osta al lavoro.

In quali casi non è necessaria la preventiva richiesta di indisponibilità ai Centri per l’impiego?
La preventiva verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale non è richiesta per i lavoratori stagionali e per i lavoratori formati all’estero sulla base dei programmi realizzati ai sensi dell’articolo 23 D.lgs n. 286/98.
La preventiva verifica di indisponibilità è necessaria anche per il settore del lavoro domestico.

È possibile evitare di ripetere  il passaggio al Centro per l’impiego in caso di domande identiche già presente a valere sui flussi 2024 e non accolte per mancanze di quote?
No, la circolare  interministeriale del 24 ottobre 2024, nel fornire i chiarimenti in merito ai flussi 2025,  non ha riconfermato la disposizione  contenuta nella circolare interministeriale del 29 febbraio 2024, che non riteneva in tali casi indispensabile ripetere il passaggio al centro per  l’impiego. Tale disposizione  era motivata  del fatto che si trattava di domande presentate solo tre mesi prima, mentre i click days per i flussi 2025 sono previsti a quasi un anno dai precedenti.

In considerazione del lasso tempo passato dalla precedente  domanda di nulla osta al lavoro il passaggio al Centro per l’impego è quindi  necessario, anche in caso di domande già presente gli anni passati e non accolte per mancanze di quote.

Riferimenti normativi:

Articolo 22, comma 2 bis del D.lgs. n. 286/98, come modificato dal decreto legge n. 145/2024,

Circolare interministeriale del 24 ottobre 2024

FONTE NEWS: Integrazione Migranti

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