Roma, 6 ottobre 2020 – Il Consiglio dei ministri ha approvato una modifica dei cosiddetti “decreti sicurezza” voluti precedentemente da Matteo Salvini.
Le modifiche riguardano gli articoli 131-bis e 588 del codice penale e intervengono sulle regole che erano state imposte alle navi delle ONG impegnate nelle operazioni di soccorso dei migranti nel Mediterraneo. Il provvedimento del governo non elimina le multe per le ONG ma prevede che il divieto di ingresso nelle acque territoriali si applicherà solo se le navi impegnate nei soccorsi non avranno comunicato alle autorità italiane e a quelle del paese di appartenenza le loro operazioni; le multe massime non potranno superare i 50mila euro e sono state eliminate le sanzioni amministrative che erano state introdotte, compresa la confisca della nave. È rimasto, per chi violerà il divieto di ingresso, il rischio di reclusione fino a 2 anni «nel caso in cui ricorrano i motivi di ordine e sicurezza pubblica o di violazione delle norme sul traffico di migranti via mare».
Riguardo l’assistenza ai migranti arrivati in Italia, le modifiche volute dal governo reintroducono la “protezione umanitaria” che era stata cancellata dai decreti di Salvini.
Il nuovo decreto stabilisce che sono convertibili in permesso di soggiorno per motivi di lavoro i permessi di soggiorno per protezione speciale e i permessi per calamità, per residenza elettiva, per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, per attività sportiva, per lavoro di tipo artistico, per motivi religiosi e per assistenza minori. La conversione era da anni una richiesta delle associazioni che si occupano dei diritti di migranti e richiedenti asilo.
I richiedenti asilo potranno anche tornare ad accedere al sistema di accoglienza diffusa – ex SPRAR, ora SIPROIMI, giudicati molto più efficaci dei centri più grandi per gestire l’integrazione dei nuovi arrivati – che invece i decreti promossi da Salvini avevano riservato alle persone che hanno già una forma di protezione, rendendoli di fatto inutili.
Viene reintrodotto il divieto di respingimento ed espulsione in stati in cui lo straniero rischi di essere sottoposto “a trattamenti inumani o degradanti e se ne vieta l’espulsione anche nei casi di rischio di violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare”. I richiedenti asilo potranno iscriversi di nuovo all’anagrafe comunale – una possibilità che era stata sospesa coi “decreti sicurezza” – e ottenere una carta di identità valida per tre anni. Il testo prevede anche che il periodo massimo nei centri per i rimpatri passi da 180 a 90 giorni, e riduce il termine massimo dei procedimenti per il riconoscimento della cittadinanza da 48 a 36 mesi.