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Decreto sicurezza, punto per punto cosa cambia sull’immigrazione

Roma, 7 novembre 2018 – Ecco una breve guida per capire meglio cosa cambia in tema d’immigrazione col decreto sicurezza appena approvato in Senato.

Nuovi permessi di soggiorno “tipizzati”
L’articolo 1 punta anche a rendere quindi eccezionali le ipotesi di protezione umanitaria, sostituendo i permessi di soggiorno per motivi umanitari con cinque tipi di permessi di soggiorno molto più “tipizzati”. Si tratta dei permessi per “protezione speciale” (1 anno, rinnovabile); “per calamità” (6 mesi, rinnovabile); “per cure mediche” (1 anno, rinnovabile); “per atti di particolare valore civile” (rilasciabile su indicazione del ministro dell’Interno); “per casi speciali” (nelle altre ipotesi in cui fino ad oggi era rilasciato un permesso per motivi umanitari).

Nuovi paletti per la revoca della protezione internazionale
Il decreto Sicurezza e immigrazione(all’articolo 7) amplia poi i reati che, in caso di condanna definitiva, comportano la revoca della protezione internazionale accordata ai rifugiati: le new entry sono violenza sessuale, spaccio di droga, rapina ed estorsione. La lista dei reati di «particolare allarme sociale» comprende anche la mutilazione dei genitali femminili, la resistenza a pubblico ufficiale, e le lesioni personali gravi e il furto aggravato dal porto di armi o narcotici. Per i richiedenti asilo che compiono gravi reati é prevista la sospensione dell’esame della domanda di protezione ed é possibile l’obbligo di lasciare il territorio nazionale.

Stop al permesso di soggiorno umanitario
La novità più rilevante consiste nell’abrogazione dell’istituto del permesso di soggiorno per motivi umanitari (articolo 1), che finora poteva essere concesso dal Questore nei casi in cui ricorrano «seri motivi» (soprattutto di carattere umanitario) o quando la competente commissione territoriale respinga la domanda di protezione internazionale ma confermi comunque la sussistenza di «gravi motivi di carattere umanitario». Tale permesso aveva la durata di 2 anni e consentiva l’accesso al lavoro, al servizio sanitario nazionale, all’assistenza sociale e all’edilizia residenziale.

Più tempo per l’accertamento della nazionalità
Il Dl sicurezza (articolo 2) prolunga poi la durata massima del trattenimento degli stranieri nei Centri di permanenza per il rimpatrio dagli attuali 90 a 180 giorni, dal momento che le procedure per l’accertamento dell’identità e della nazionalità e per l’acquisizione di documenti di viaggio dello straniero richiedono mediamente 5 mesi di tempo per essere completate.

Revoca protezione e rientri in patria
L’articolo 8 dispone la revoca della protezione umanitaria ai profughi che rientrano nel paese di origine – e da cui presumibilmente erano fuggiti per timore di una persecuzione politica, razziale o religiosa – una volta presentata richiesta di asilo. In altre parole, il rientro nel paese d’origine viene considerato in radicale contraddizione con i requisiti connotanti lo status di protezione internazionale: l’impossibilità di un rientro in patria se non a rischio di pesanti persecuzioni.

Superamento dell’accoglienza Sprar
Il “pacchetto immigrazione” del decreto prevede poi (articolo 12) il ridimensionamento dell’accoglienza del Sistema “diffuso” di protezione per richiedenti asilo e rifugiati in Italia (lo Sprar, gestito con i Comuni), che in futuro sarà riservato esclusivamente ai titolari di protezione internazionale e ai minori non accompagnati i progetti di integrazione ed inclusione sociale.I richiedenti asilo troveranno invece accoglienza solo nei centri ad essi dedicati: i Cara (Centri di accoglienza per richiedenti asilo). Il provvedimento comprende anche una serie di misure collaterali per velocizzare le procedure di registrazione e gestione dei migranti, come l’istituzione a partire dal 1° gennaio 2019 di 10 nuove Commissioni territoriali per lo smaltimento delle domande di asilo pendenti. Il Viminale è anche autorizzato ad assumere 172 funzionari per la gestione delle pratiche di immigrazione arretrate.

Disposizioni su monitoraggio migranti e cooperative
Il maxiemendamento del Governo che ha accompagnato la richiesta della fiducia conferma (articolo 12-bis) l’avvio di un monitoraggio sull’andamento dei flussi migratori a fini di chiusura di strutture di accoglienza emergenziale temporanea e l’obbligo, per le cooperative sociali che si occupano di accoglienza degli stranieri a pubblicare trimestralmente sui propri siti o portali digitali l’elenco dei soggetti a cui vengano versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale.

Revoca della cittadinanza italiana più facile
Con alcune modifiche alla legge 91/1992 sulla cittadinanza il decreto sicurezza (articolo 14) prevede poi la revoca della cittadinanza italiana per reati con finalità di terrorismo o eversione dell’ordinamento costituzionale e il raddoppio dei tempi (da 2 a 4 anni) della concessione della cittadinanza per matrimonio e per residenza. Stesso termine per il riconoscimento della cittadinanza avviato dall’autorità diplomatica o consolare.

Per cittadinanza obbligatorio conoscere l’italiano
Sempre sul fronte delle modifiche alla legge sulla cittadinanza il maxi emendamento del Governo subordina l’acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio e per concessione di legge al possesso da parte dell’interessato di un’adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello 81 (rectius B1) del Quadro Comune Europeo di Rifermento per le Lingue (QCER).

No al gratuito patrocinio per i ricorsi inammissibili
Esclusa anche la possibilità del gratuito patrocinio (articolo 15) nei casi in cui il ricorso sia dichiarato improcedibile o inammissibile: se un migrante fa ricorso contro il diniego e il tribunale lo dichiara inammissibile, le spese per la difesa legale non saranno più a carico dello Stato.

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