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Disoccupati, sì al rinnovo del permesso per attesa occupazione

Dal Ministero dell’Interno nuove indicazioni alle Questure: “La legge non pone limiti. Per il reddito si conta anche quello dei familiari”. La circolare

 

Roma – 3 ottobre 2016 –  Sono solo due paginette, ma danno nuove speranze a centinaia di migliaia di immigrati vittime della crisi economica, che rischiavano di rimanere senza permesso di soggiorno.

Dopo il pressing dei sindacati, oggi il ministero dell’Interno ha inviato finalmente alla Questure chiarimenti fondamentali sui permessi per attesa occupazione, rilasciati a chi ha perso il posto di lavoro.  Per la prima volta, oltre a sottolineare ripetutamente che al primo rilascio questi documenti devono avere una validità minima “non inferiore a un anno”, un (timido e) indiretto invito a farli durare di più, il ministero ha detto che alla scadenza quei permessi possono anche essere rinnovati. 

La legge, sottolinea una circolare diramata oggi dalla Direzione Immigrazione del dipartimento di Pubblica Sicurezza, “non ha posto limiti all’eventuale rinnovo”, che è quindi possibile anche “nelle annualità successive alla prima concessione”. È un’apertura fondamentale, perché finora quel tipo di permesso è stato una sorta di ultima spiaggia: a chi non trovava un nuovo lavoro entro un anno (per le Questure il tempo minimo è diventata la norma), veniva negato il rinnovo e quindi il diritto di restare in Italia. 

Le Questure, premette il ministero, devono valutare caso per caso, facendo attenzione ai legami familiari, al numero di anni passati in Italia e ad eventuali precedenti penali dell’immigrato. Devono quindi tenere presente il suo livello di “inclusione sociale”,  cioè di integrazione. Questo presumibilmente potrebbe fare la differenza, ad esempio, sulla durata del permesso.

La legge dice poi che per il rinnovo serve comunque un reddito minimo uguale a quello previsto per i ricongiungimenti, quindi pari almeno all’importo dell’assegno sociale (meno di seimila euro l’anno) aumentato della metà per ogni familiare. Per determinarlo, ricorda la circolare, “si potrà tenere conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente”. Quindi, ad esempio, un disoccupato può rinnovare il permesso per attesa occupazione se ha una moglie che lavora. 

Infine, sempre riguardo all’accertamento del reddito minimo, il ministero ricorda una recente sentenza del Consiglio di Stato (qui trovate il testo e l’articolo che ne parla). Dice che le Questure non devono limitarsi a valutare quanto ha guadagnato un immigrato che ha appena trovato un nuovo lavoro, ma devono fare una previsione su quanto guadagnerà domani, basandosi su durata, orario e retribuzione previsti dal contratto di lavoro. 

Per cogliere l’enorme importanza di queste nuove indicazioni sui permessi di soggiorno per attesa occupazione, conviene dare un’occhiata all’ultimo rapporto sui “Migranti nel mercato del lavoro in Italia” pubblicato dal ministero del Lavoro, che nel 2015 ha contato 456 mila immigrati disoccupati. In particolare, tra gli extraue, c’era un tasso di disoccupazione del 16,7%, contro l’11,4% registrato tra gli italiani. 

Elvio Pasca

 

Scarica 

Circolare sul rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione

 

 

 

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