IL SISTEMA SCOLASTICO ITALIANO
Come cambia la scuola – Riforma Moratti
Il sistema scolastico italiano è cambiato in maniera sostanziale dopo l’entrata in vigore della Legge n.53/2003, meglio conosciuta come “legge Moratti”, per la completa realizzazione della riforma sono state previste diverse tappe.
Cambia prima di tutto la durata dell’obbligo scolastico: il D.M. n. 139/07 assicura l’obbligo alla frequenza per almeno 10 anni, periodo che comprende il biennio iniziale degli istituti del secondo grado, con la possibilità di accedere, in alternativa, ai percorsi sperimantali di istruzione e formazione professionale.
Il passaggio al sistema dei crediti, la previsione di una pluralità di percorsi di istruzione e formazione in grado di assecondare le attitudini e le scelte di vita dei ragazzi e di ofrire un sup-porto allo studente nel passaggio dallo studio al mondo del lavoro rappresentano soltanto alcune delle novità più significative introdotte dalla riforma.
La scuola d’infanzia
Il nuovo sistema di istruzione ha introdotto anche la scuola d’infanzia che anticipa la scuola per i bambini e le bambine che compiono tre anni entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento. Detto percorso di durata triennale non fa parte del ciclo scolastico e non è obbligatorio. In questa fase non c’è un obbligo all’iscrizione dei bambini, piuttosto questa vuole rappresentare un opportunità in più per genitori e figli.
Un vero e proprio diritto-dovere allo studio inizia dalla scuola primaria ed è qui che ci saranno i primi elementi di istruzione uguali per tutti i bambini, sia per quelli provenienti dalla scuola di infanzia sia per quelli che accedono per la prima volta a scuola.
L’iscrizione alla scuola d’infanzia avviene di norma nel mese di gennaio dell’anno di riferimento, in ogni caso i comuni nella loro autonomia determinano i termini precisi entro i quali fare l’iscrizione.
scuola primaria e dalla scuola secondaria di primo grado, con una durata complessiva di otto anni. Questo primo ciclo è obbligatorio e gratuito.
Hanno l’obbligo di iscriversi alla scuola primaria le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31 agosto dell’anno in corso. Il termine entro il quale procedere con l’iscrizione è stabilito con circolare del Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e in linea di massima è il 31 gennaio per l’anno di riferimento.
La scuola primaria, della durata di cinque anni, è articolata in un primo anno, e in due periodi didattici biennali.
Il genitore che iscrive il proprio figlio alla scuola primaria dovrà fare richiesta tramite apposita modulistica indirizzata all’istituto scolastico prescelto, indicando oltre i dati anagrafici suoi e dell’alunno anche altre preferenze. Ad esempio, l’insegnamento o meno della religione cattolica al proprio figlio, se intende o meno usufruire al servizio di mensa, a quello di trasporto scolastico, oppure ai servizi pre/post-scuola.
I genitori, in accordo con i propri figli, hanno anche la possibilità di scegliere il totale delle ore si frequenza settimanale. Per quanto riguarda la scuola primaria deve essere garantito un minimo di 30 ore e si arriva fino a un massimo di 40 ore di frequenza settimanali.
Il passaggio alla scuola secondaria di primo grado avverrà automaticamente, senza dover sostenere l’esame di Stato e senza dover procedere ad una nuova iscrizione quando l’alunno continua il percorso nello stesso istituto scolastico in un terzo anno. Il monte ore minimo garantito per la frequenza settimanale è di 33 ore.
A questo punto, dopo otto anni di scuola, per passare al secondo ciclo degli studi, che rappresenta anche un livello superiore di istruzione, lo studente dovrà sostenere l’esame di Stato.
Il Secondo ciclo
Superato l’esame di Stato si accede al secondo ciclo per il quale sono previsti tasse di iscrizione.
Di norma si passa al secondo ciclo di studi all’età di 14 anni. Questo momento rappresenta anche la prima scelta importante nella vita scolastica dei ragazzi visto che prima di entrare al secondo ciclo dovranno scegliere tra il sistema del liceo e quello della istruzione e formazione professionale.
I licei, di durata quinquennale, si sviluppano in due bienni più il quinto ed ultimo anno che servirà per il completamento e l’approfondimento degli studi compiuti e per l’orientamento verso gli studi universitari.
I percorsi liceali si articolano in otto tipologie: il liceo classico, il liceo scientifico, il liceo linguistico e il liceo delle scienze umane, il liceo economico (indirizzo istituzionale e aziendale), il liceo tecnologico (indirizzo Meccanico e meccatronico, Elettrico ed elettronico, Informatico e comunicazione, Chimico e materiali, Produzioni biologiche e biotecnologie alimentari, Costruzioni, ambiente e territorio, Logistica e trasporti, Tecnologie tessili e dell’abbigliamen-to), il liceo artistico (indirizzo Arti figurative, Architettura design ambiente, Audiovisivo multimedia scenografia) e infine liceo musicale e coreutico (sezioni Musicale, Coreutica).
Il sistema dell’istruzione e della formazione professionale, invece, è di durata triennale. Entrambe le scelte, il sistema del liceo o il sistema dell’istruzione e della formazione professionale, si concludono con un secondo esame di Stato, il cui superamento sarà necessario per l’accesso all’università.
Sia i programmi dei licei che quelli delle scuole di istruzione e formazione sono strutturati in modo tale da poter permettere allo studente il passaggio da un indirizzo all’altro, nonché di passare dal sistema dei licei a quello dell’istruzione e della formazione professionale e viceversa.
La possibilità di cambiare indirizzo è assicurata anche dal nuovo sistema di valutazione con l’introduzione dei debiti formativi e dei crediti scolastici.
Il debito formativo è attribuito allo studente che giunge al termine dell’anno scolastico con una o più insufficienze che ritiene però di poter recuperare. In questo modo lo studente potrà es-sere promosso alla classe successiva con una sufficienza virtuale e con l’impegno di saldare il debito, in caso contrario sarà soggetto a bocciatura. Al fine di supportare questo percorso “parallelo” le scuole organizzano i corsi di recupero.
Per gli studenti che abbiano superato gli standard richiesti attraverso la partecipazione – anche individuale o di gruppo – a progetti ed attività integrative ed opzionali della scuola sono previsti i cosiddetti crediti scolastici. Il credito ottenuto dallo studente durante l’anno potrà es-sere valutato in punti traducibili, in un secondo momento, in voto.
I crediti cosi ottenuti e certificati possono es-sere fatti valere sia in un eventuale cambiamento di indirizzo che ai fini di una ripresa degli studi eventualmente interrotti.
Un ulteriore novità introdotta dalla riforma è anche la diversificazione delle ore e del programma di studio in percorsi obbligatori e facoltativi. Infatti il percorso di studi è articolato in attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo e attività obbligatori a scelta dello studente (nel senso che è obbligatorio un totale di crediti ma è possibile scegliere la materia di studio).
Come detto anche sopra, alla fine dei percorsi sia di quello liceale che di quello formativo bisognerà superare un esame di stato per approdare in un livello superiore di studio qual è quello dell’Università.
L’ISCRIZIONE SCOLASTICA PER LO STRANIERO
Il diritto all’istruzione è garantito al cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia a parità di condizione con il cittadino italiano.
Il diritto all’istruzione scolastica dei minori stranieri
I minori stranieri presenti sul territorio italiano hanno diritto all’istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione del loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.
L’obbligo scolastico, integrato nel concetto di diritto-dovere all’istruzione e alla formazione (così come previsto anche dalla L. 53/03) riguarda anche i minori che abbiano tra i 15 e i 18 anni indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al soggiorno in Italia, per-tanto anche per questi alunni l’iscrizione scolastica potrà avvenire in ogni momento dell’anno scolastico.
Tuttavia l’iscrizione scolastica del minore irregolarmente presente in Italia non comporta assolutamente la regolarizzazione della posizione di soggiorno né del minore né tanto meno del genitore.
La mancanza dei documenti, non esime l’isti-in particolare le modalità e i criteri di riferimento per l’iscrizione nelle scuole dei minori stranieri presenti nel territorio italiano.
L’iscrizione dell’alunno straniero nelle classi della scuola può avvenire in ogni momento del-l’anno e quindi anche quando l’anno scolastico è iniziato.
Quando il minore straniero è sprovvisto di documentazione anagrafica uno dei genitori o chi è responsabile del minore dichiara, sotto la propria responsabilità i dati anagrafici del minore. In questo caso l’iscrizione alla scuola avviene con riserva ma questa non pregiudica il conseguimento e il rilascio dei titoli conclusivi dei corsi di studio.
In mancanza di accertamenti negativi sul-l’identità del soggetto il titolo di studio finale viene rilasciato con i dati identificativi acquisiti al momento dell’iscrizione.
Inserimento degli alunni nelle classi
In merito ai criteri a cui deve fare riferimento il corpo docenti per procedere all’individuazio-ne della classe di inserimento dello studente, la legge indica in via prioritaria il criterio dell’età anagrafica dell’alunno. Il corpo docenti può in ogni caso fare riferimento anche ad altri requisiti ed elementi differenti quali:
-l’ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell’alunno;
-l’accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione;
- il corso di studi eventualmente seguito dal-l’alunno nel Paese di provenienza;
- il titolo di studio eventualmente posseduto dall’alunno o la certi·cazione di frequenza dell’anno in corso.
Vaccinazioni
L’iscrizione dei minori stranieri va accolta anche in difetto di certificazione sanitaria relativa alle vaccinazioni compiute. Il documento attestante le vaccinazioni obbligatorie effettuate dall’alunno straniero anche nel proprio paese d’origine deve essere tradotto in italiano. Quando il minore è ne privo, la scuola procederà comunque all’iscrizione avvisando però l’Asl di competenza.
Il mediatore culturale
Per rendere effettivo il diritto all’istruzione e per favorire l’integrazione dei minori stranieri la legge prevede che lo Stato, le Regioni e gli Enti locali si attivino per promuovere e favorire iniziative volte all’accoglienza, all’inserimento nel contesto sociale italiano ma anche alla tutela della cultura e della lingua d’origine.
Il corpo docenti formula proposte in merito alla ripartizione degli alunni stranieri preferendo la presenza nelle classi di più alunni stranieri provenienti dallo stesso Paese in modo tale da facilitare il lavoro dei mediatori culturali nel-l’insegnamento della lingua italiana e nelle attività volte all’apprendimento della cultura del Paese di provenienza degli alunni.
DIRITTO DI ISTRUZIONE PER GLI ADULTI
Il diritto allo studio è riconosciuto anche ai cittadini stranieri adulti.
In particolare la legge 286/’98 prevede espressamente che le istituzioni scolastiche, nel quadro di una programmazione territoriale degli interventi, anche sulla base di convenzioni con Regioni e enti locali promuovono l’accoglienza degli stranieri adulti regolarmente soggiornanti mediante l’attivazione di varie attività inerenti lo studio e lo scambio interculturale.
Tali attività affrontano le varie esigenze e/o lacune in materia scolastica che possono avere gli stranieri adulti che soggiornano in Italia.
Una prima esigenza, per molti stranieri è quella di imparare la lingua italiana. A questo scopo molti centri scolastici attivano corsi di alfabettizzazione che di solito si articolano su diversi livelli (base, intermedio, avanzato). Ovviamente lo straniero verrà inserito al livello che corrisponde al grado di conoscenza della lingua italiana dopo una preliminare verifica. In tal modo potranno appunto conseguire la licenza elementare.
Gli adulti stranieri che desiderano conseguire la licenza media in Italia, devono fare domanda di ammissione al preside dell’istituto scolastico, specificando i loro dati anagrafici, gli studi compiuti e la posizione lavorativa. In questi casi è richiesta una buona conoscenza della lingua italiana e il possesso di un regolare permesso di soggiorno.
Coloro che hanno già frequentato la scuola dell’obbligo e desiderano proseguire gli studi per conseguire il diploma di scuola media superiore, possono iscriversi direttamente ai corsi di istruzione superiore.
Altro problema riscontrabile nei cittadini stranieri emigrati in Italia è anche un percorso di studio spesso lasciato a metà, ecco perché molte istituzioni scolastiche predispongono dei percorsi integrativi degli studi sostenuti nei paesi di provenienza dello straniero.
Il termine per le iscrizioni è fissato al 31 maggio 2008.
In via generale l’attuazione del progetto di educazione permanente degli adulti è stata affidata ai Centri Territoriali Permanenti per l’edu-cazione degli adulti (Ctp) che sono distribuiti su tutto il territorio nazionale ed hanno la funzione di accogliere la domanda di istruzione e di formazione degli adulti.
L’UNIVERSITA’
Universitari stranieri in Italia
L’articolo 39 del Testo Unico sull’Immigra-zione prevede l’accesso all’università italiana agli stranieri regolarmente soggiornanti a parità di condizioni con i cittadini italiani. È necessario aver studiato globalmente 10 anni. Spetta comunque alle singole università la competenza a valutare l’idoneità dei titoli per l’iscrizione. La domanda di iscrizione si presenta direttamente presso la facoltà prescelta e si allega tutta la documentazione, il cui elenco è presente sul sito del Ministero degli Affari Esteri (www.esteri.it). L’attuale legge in materia di immigrazione, la Bossi-Fini, sancisce la parità tra studenti stranieri ed italiani quanto ad accesso all’università e diritto di studio, ma il suo il regolamento di attuazione pone forti limiti: dalla programmazione annua dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per motivi di studio, all’incertezza del rinnovo annuale di questi permessi, ai requisiti economici per l’ingresso del nostro paese, al difficile meccanismo di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all’estero, alle questioni legate all’assistenza sanitaria e all’accesso degli stranieri al diritto allo studio.
L’ iter burocratico
Ecco a cosa deve essere preparato uno studente residente all’estero intenzionato a studiare in Italia.
In primo luogo deve rivolgersi all’amba-sciata italiana del suo Paese per il rilascio del visto per studio. Il numero di visti concessi è stabilito in base alla disponibilità di posti dei singoli atenei. Entro il 31 dicembre di ogni anno, le singole università comunicano il numero dei posti riservati ai cittadini straneri al Ministero degli Affari Esteri che, sulla base di creto il cittadino straniero interessato ad iscriversi nelle università italiane potrà fare richiesta di pre-iscrizione all’Università prescelta presso il consolato italiano del proprio paese d’origi-ne. Completata la fase di prescrizione (pratica che manda avanti il Consolato stesso) bisognerà procedere con il rilascio del visto per studio.
A tal fine lo straniero dovrà presentare apposita richiesta, fotografia formato tessera, documento di viaggio in corso di validità, dimostrazione della disponibilità in Italia dei mezzi di sostentamento, dichiarazione circa la disponibilità in Italia di un idoneo alloggio, nonché della somma occorrente per il rimpatrio, eventual-mente comprovabile anche con l’esibizione di un biglietto aereo di ritorno, copertura assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedalieri, dimostrabile mediante polizza assicurativa in mancanza di accordi tra il paese d’origine e l’Italia in materia Sanitaria.
I requisiti economici
L’accesso all’Università è consentito solo a coloro che dimostrino di avere la disponibilità dei mezzi di sussistenza sufficienti per tutta la durata del soggiorno e per il ritorno nel paese di origine. Occorre avere a disposizione oltre 350 euro per ogni mese di durata del permesso di soggiorno. Poiché il visto solitamente dura un anno, lo studente deve dimostrare di avere a disposizione circa 4500 euro. Per chi non ha tale disponibilità economica esiste la possibilità di ricevere garanzie economiche da parte di enti italiani, iscritti all’albo della Presidenza del Consiglio, che nel loro statuto prevedano l’erogazione di borse di studio. E se fino a poco tempo fa la garanzia economica poteva essere iniziare le pratiche di immatricolazione negli atenei italiani.
Una volta entrato in Italia lo studente ha l’ob-bligo di chiedere, entro otto giorni dal proprio ingresso, il permesso di soggiorno che lo accompagnerà soltanto per la prima fase dell’im-matricolazione nella facoltà prescelta e normal-mente è valido fino a dicembre.
Ai fini dell’immatricolazione lo studente dovrà, prima di tutto, superare con esito positivo l’esame di italiano che si svolge presso ogni facoltà i primissimi giorni di settembre. Per l’iscrizione nelle Facoltà a numero chiuso (es. la Facoltà di Medicina) lo studente dovrà inoltre superare anche un test di accesso.
Superato l’esame di italiano, e quello eventuale di accesso, svolte le altre pratiche ai fini della immatricolazione, lo studente straniero potrà ottenere un permesso di soggiorno di du-rata annuale. Questo permesso è rinnovabile per tutta la durata del corso di studio, in presenza di determinati requisiti. La legge prevede infatti il rinnovo soltanto se lo studente abbia superato una verifica nel primo anno e due verifiche nei successivi anni di università e comunque che non sia iscritto oltre il terzo anno fuori corso (salvo forza maggiore). In mancanza di tali requisiti il permesso di soggiorno non potrà esse-re rinnovato.
Si ricorda inoltre che il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio permette di lavorate per un monte ore annuale di 1054 ore, ed è inoltre convertibile, nel rispetto delle quote previste dal decreto flussi.
Vi è però una importante novità: gli studenti che si laureano in Italia potranno convertire il loro permesso di soggiorno (in presenza dei requisiti richiesti) in ogni momento del-l’anno, quindi anche se il decreto flussi non sia stato ancora emanato oppure se le quote siano terminate. In questo caso le quote del decreto flussi dell’anno successivo saranno decurtate del numero di quote usate per le conversioni.
Abilitazione all’esercizio della professione
Lo straniero residente all’estero che ha conseguito il diploma di laurea presso una Università italiana può richiedere un visto di ingresso e un permesso di soggiorno temporaneo al fine di poter espletare gli esami di abilitazione all’eser-cizio professionale. Il superamento dell’esame, contestualmente all’adempimento di tutte le altre condizioni richieste dalla legge, consente di iscriversi negli albi professionali.
L’iscrizione avviene nell’ambito delle quote, per cui l’aver soggiornato regolarmente in Italia da almeno 5 anni è titolo di priorità rispetto ad altri cittadini stranieri.
Benefit e borse di studio
Il Testo Unico sull’immigrazione prevede la parità di trattamento tra studenti italiani e stranieri in materia di contributi a sostegno dello studente. Tali contributi consistono in assegnazione di borse di studio, posti di alloggio op-pure contributi sull’affitto, buoni mensa ecc. La materia del riconoscimento e di assegnazione dei benefit è stata demandata alle regioni che insieme alle Università, nella loro autonomia, possono prevedere anche altri benefit, quali l’assegnazione di premi per tesi di laurea, sostegno allo studio e al perfezionamento all’estero, borse di collaborazione ecc.
IL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO
I titoli accademici conseguiti all’estero non hanno valore legale in Italia, pertanto il cittadino straniero che abbia conseguito titoli o qualifiche in altri paesi dell’Unione Europea, oppure in paesi Extra UE, dovrà necessariamente fare il riconoscimento del proprio titolo di studio se vuole esercitare la stessa professione in Italia.
Il Regolamento di attuazione n.394/99 indica diverse modalità di riconoscimento dei titoli di studio. In particolare è previsto il riconoscimento ai fini della prosecuzione degli studi (riconoscimento accademico), ai fini dell’eserci-zio della professione in Italia, (riconoscimento professionale) ed il riconoscimento delle le professioni sanitarie.
Riconoscimento dei titoli ai fini della prosecuzione dei studi
La competenza per il riconoscimento dei titoli di studio ai fini della prosecuzione degli studi è attribuita alle Università. In questi casi bisogna presentare apposita richiesta al Rettore dell’Università prescelta, corredata dalla documentazione comprovante il grado di istruzione e il titolo eventualmente conseguito nel paese di origine. I documenti da allegare sono: il diploma conseguito all’estero in originale, i certificati degli esami svolti e il programma di studio affrontato, dichiarazione di valore del proprio titolo di studio, tutto debitamente tradotto e legalizzato.
La dichiarazione di valore del proprio titolo di studio attesta la validità del titolo, la durata degli studi effettuati per conseguire quel determinato diploma, la facoltà a cui dà accesso; deve essere richiesta preliminarmente alle autorità consolari italiane del proprio paese d’ori-gine.
Le singole Università, discrezionalmente, possono richiedere allo studente ulteriore documentazione integrativa.
Nella maggior parte dei casi l’Università convalida alcuni esami e procede all’iscrizione dello studente alla Facoltà competente per il completamento degli studi. to preposto dalla legge corredata dalla documentazione necessaria: il diploma conseguito all’estero tradotto in italia-no, elenco degli esami conseguiti ed eventuali esperienze lavorative. Nel caso in cui non ci sia completa parificazione tra i programmi di studio (quello italiano e quello straniero) ai professionisti viene richiesto il superamento di una misura compensativa, consistente in un tirocinio o in una prova attitudinale. In questi casi il riconoscimento del titolo professionale consente di iscriversi agli albi e di esercitare le professioni entro i limiti e le modalità previste dal Testo Unico e quindi dal decreto flussi.
La stessa procedura è prevista anche per i titoli conseguiti da parte dei cittadini del-l’Unione Europea. Per lo svolgimento delle professioni per le quali non esistono albi professionali o altro tipo di regolamentazione, non è necessario fare il riconoscimento dei diplomi e/o titoli di studio.
Infatti, recependo la normativa Europea in materia, gli Stati Membri hanno l’obbligo di eliminare qualsiasi ostacolo all’esercizio della professione e quindi alla libera circolazione dei professionisti.
Le professioni sanitarie
Per il riconoscimento dei titoli di studio sanitari e l’abilitazione allo svolgimento delle professioni sanitarie è competente il Ministero della Salute.
Sono professioni sanitarie le attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione. Per l’esercizio di tali attività è richiesto specifico titolo abilitante.
In materia sanitaria il riconoscimento può essere richiesto sia che lo straniero sia residente all’estero sia che risieda già in Italia.
Lo straniero che risiede all’estero dovrà inoltrare la relativa richiesta tramite la rappresentanza diplomatica del proprio paese d’origine oppure da una persona munita di apposita delega. In tutte e due i casi la domanda di riconoscimento del titolo dovrà essere presentata al Ministro della Sanità.
Anche lo straniero regolarmente soggiornante in Italia potrà fare richiesta di riconoscimento del proprio titolo, direttamente oppure tramite il proprio datore di lavoro.
I documenti da allegare alla richiesta di riconoscimento sono:
-Titolo di studio specifico per, l’attività richiesta;
-Eventuale titolo di abilitazione necessario per l’esercizio dell’attività;
-Copia del programma di studi e certificazione degli esami conseguiti;
-Certificazione dell’iscrizione all’Albo del proprio paese d’origine (eventuale);
-Dichiarazione di valore;
-Attestazione di non esistenza di impedimenti di tipo penale o professionale per l’attività che si intende svolgere.
n.b. Tutti i documenti redatti in lingua straniera dovranno essere tradotti e legalizzati.
All’istanza dovrà essere altresì allegato anche un documento di riconoscimento del richiedente ed eventuale delega (qualora l’istanza non sia presentata direttamente dall’interessato).
Alcune Regioni (Calabria, Lazio, Umbria, Campania, Liguria, Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Valle d’Aosta) e le provinceAutonome di Trento e Bolzano curano autonomamente l’istruttoria delle domande di riconoscimento dei titoli di infermiere e tecnico sanitario di radiologia medica conseguiti in Paesi extracomunitari. Pertanto, coloro che intendono lavorare in tali Regioni, devono inviare le richieste presentando i documenti agli Uffici Regionali e Provinciali competenti.
IL MONDO DEL LAVORO
I primi passi per entrare nel mondo del lavoro. I corsi di formazione professionale
Poniamo che lo studente straniero una professione non ce l’abbia ancora e voglia accedere ai corsi di formazione professionale organizzati dalle Regioni italiane. La formazione professionale è infatti sempre più strategica per mondo produttivo in quanto ne asseconda le richieste. Il Fondo Sociale Europeo cofinanzia, insieme a Regioni e Province, corsi di formazione organizzati da centri di formazione professionale pubblici, da enti privati convenzionati e da imprese. I corsi vengono organizzati a tutti i livelli: postscuola dell’obbligo, post-diploma e diploma universitario, post-laurea (corsi e master). Sono quasi sempre gratuiti. Il Fondo Sociale Europeo incentiva anche la «formazione continua», intesa come adeguamento dei lavoratori – in particolare quelli minacciati dalla disoccupazione, in cassa integrazione o in mobilità – alle trasformazioni industriali e all’evoluzione dei sistemi produttivi. La formazione continua si svolge in azienda o presso enti di formazione. I corsi non escludono la presenza di cittadini immigrati sui loro banchi. Infatti se diamo un’occhiata ai destinatari dei corsi di formazione professionale sul sito del Ministero alle Politiche Sociali e il Welfare, troviamo anche gli stranieri. Gli “extracomunitari” (così vengono definiti) appaiono in una categoria in compagnia di “portatori di handicap, ex detenuti, tossicodipendenti, chiedono la dichiarazione di valore dei dieci anni di scolarizzazione globale.
Centri per l’impiego
E se il lavoro ancora non arrivasse? Non resta che l’ultima spiaggia dell’iscrizione nei Centri per l’impiego, istituiti a livello provinciale. A questo scopo è sufficiente la traduzione in italiano del proprio titolo di studio, asseverata dal Tribunale della città. Per poter essere iscritti come disoccupati in possesso di diploma di scuola superiore è necessario aver studiato globalmente 12 anni. In alcuni paesi (per lo più Paesi dell’America Latina), il ciclo di stu-di globale è di 11 anni: è opportuno in questo caso iscriversi ad un istituto di scuola superiore e concludere il ciclo di studi. Questo conviene sia per iscriversi al Centro per l’impiego, sia niera o italiana esperta nella lingua straniera da tradurre.
Delle opportunità di lavoro per gli stranieri in Italia si occupa anche il Ministero per le Politiche Sociali e il Welfare: spetta alla Direzione Generale per l’Immigrazione il coordinamento delle politiche per l’integrazione sociale degli stranieri immigrati e delle iniziative volte a contrastare il fenomeno del razzismo. Fra le altre cose, la DG ha competenze nel campo della gestione delle risorse per le politiche migratorie, coordina le iniziative relative ai flussi migratori per ragioni di lavoro, sostiene la cooperazione internazionale per le attività di prevenzione e di studio sulle emergenze sociali ed occupazionali, è promotore di iniziative relative ai flussi migratori per ragioni di lavoro.