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I penalisti: “Sulle navi-Cie si rispetta la legge?”

L’Unione camere penali italiane sul trasferimento dei migranti da Lampedusa al porto di Palermo. “È conforme alla Costituzione, alla normativa europea ed alla disciplina interna  dei rimpatri?”
Roma – 27 settembre 2011 – Per i migranti trasferiti da Lampedusa sui tre traghetti ormeggiato a Palermo sono state  “messe in atto misure restrittive della libertà personale, e  del tutto atipiche, come il trattenimento in una nave, senza il vaglio dell’autorità giudiziaria, e l’assistenza effettiva di difensori?”.

Lo chiede l’Unione camere penali italiane, in un’interrogazione urgente  al ministro dell’Interno.      
Secondo quanto segnalato dalla Camera Penale di Palermo ‘Conca  d’Oro’, rileva l’Ucpi, “in tale circostanza, sarebbero state messe in  atto misure restrittive della liberta’ personale, e del tutto  atipiche, come il trattenimento in una nave, senza il vaglio  dell’autorita’ giudiziaria, e l’assistenza effettiva di difensori. Se  quanto denunciato dalla locale Camera Penale rispondesse al vero – si  fa notare in un documento – i motivi di allarme per tale procedura  sarebbero molteplici e gravi”.

I penalisti, in particolare chiedono al ministro se il  trattenimento a bordo di un’imbarcazione “possa ritenersi conforme  alla Costituzione, alla normativa europea ed alla disciplina interna  dei rimpatri, in particolare nelle parti che obbligano lo Stato a  garantire al migrante un trattamento che salvaguardi la dignita’  dell’individuo”.

Non solo: si chiede se sia stato rispettato il  disposto dell’art.13 comma 5 bis del decreto legislativo 286/1998, che in applicazione dell’art.13 comma 3 della Costituzione, impone la  convalida, previa audizione dell’interessato, delle misure  interdittive della libertà personale, quali i trattenimenti e gli  accompagnamenti coattivi alla frontiera disposti dal questore; se il  questore abbia notificato l’ordine di accompagnamento coattivo alla  frontiera e l’ordine di trattenimento all’interessato, e poi trasmesso entro 48 ore i provvedimenti al giudice di pace competente per la  convalida; se i giudici di pace abbiano, nelle 48 ore successive,  provveduto alla convalida, sentito l’interessato.

Ma anche se sia stato garantito il diritto di difesa, informando adeguatamente i migranti della possibilita’ di essere assistiti da un  difensore di fiducia, ovvero, in mancanza, da un difensore di ufficio. E ancora, se comunque vi sia stata la presenza, nelle eventuali  udienze di convalida, di un difensore di ufficio o di fiducia.

La Giunta dell’Unione delle Camere Penali Italiane “non puo’ non rilevare come, se a tali domande non dovesse essere dato un immediato  e rassicurante riscontro – si legge nel documento – ci troveremmo di  fronte una dilatazione, senza controlli, di poteri di limitazione  della liberta’ personale, assegnata agli organi di Polizia, in  conflitto con il chiaro dettato costituzionale e con la normativa,  europea e nazionale, di settore.

Pertanto, preso atto di quanto  segnalato dalla Camera Penale di Palermo ‘Conca d’Oro’ – concludono i  penalisti – si chiede al Ministro dell’Interno, nonche’ al ministro  della Giustizia e ai procuratori della Repubblica di Palermo ed  Agrigento, di chiarire, ognuno per le rispettive funzioni e  competenze, gli interrogativi posti dalla vicenda e di verificare se  nel caso denunciato siano state rispettate le procedure a garanzia del diritto di difesa”.

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