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Il Tribunale di Catania respinge la convalida del trattenimento di sei migranti a Pozzallo

Decisione del giudice Rosario Cupri mette in discussione il decreto del governo e sottolinea l’importanza dell’esame immediato delle richieste di protezione internazionale

Roma, 9 ottobre 2023 – Il Tribunale di Catania ha emesso una significativa decisione riguardo al trattenimento di sei migranti a Pozzallo, respingendo la richiesta del Questore di Ragusa. Il provvedimento, adottato dal giudice Rosario Cupri, pone l’attenzione sulla necessità di esaminare tempestivamente le richieste di protezione internazionale e solleva dubbi sull’efficacia delle misure restrittive imposte dal governo.

Il giudice Cupri, in sei distinti provvedimenti, ha sottolineato la similitudine dei casi e ha evidenziato la sovrapponibilità delle decisioni, rafforzando così il suo punto di vista. Un caso specifico riguarda un 37enne tunisino sbarcato a Lampedusa il 3 ottobre e successivamente trasferito a Pozzallo.

Il giudice ha richiamato una decisione della Corte di giustizia dell’Unione europea, evidenziando come il trattenimento di un richiedente protezione internazionale costituisca una misura coercitiva che priva il soggetto della sua libertà di circolazione, isolandolo dal resto della popolazione. Questo implica che il trattenimento è legittimamente realizzabile solo in presenza delle condizioni giustificative previste dalla legge.

È stato rimarcato che la richiesta di protezione internazionale non è vincolata a una formula sacramentale e che, nel caso del 37enne tunisino, la sua domanda avrebbe dovuto essere esaminata al momento dell’ingresso a Lampedusa. Il giudice ha criticato il trattamento della richiesta a Ragusa, sottolineando che non può essere considerata una procedura di frontiera.

La decisione del Tribunale di Catania richiama anche una pronuncia della Corte di Cassazione che afferma che la normativa interna incompatibile con quella dell’Unione europea deve essere disapplicata dal giudice nazionale.

Inoltre, il giudice ha evidenziato che la garanzia finanziaria prevista dalla normativa non costituisce una misura alternativa al trattenimento, bensì un requisito amministrativo imposto al richiedente semplicemente perché chiede protezione internazionale.

La pronuncia del Tribunale di Catania solleva importanti questioni sulla conformità delle pratiche governative alle norme europee in materia di asilo e sottolinea l’importanza di garantire un esame immediato e accurato delle richieste di protezione internazionale per tutti i richiedenti.

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