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La Corte UE e il caso dei richiedenti asilo siriani: chiarimenti sul regolamento Dublino III

Roma, 19 dicembre 2024 – La Corte di Giustizia dell’Unione Europea (Corte UE) ha recentemente affrontato un caso cruciale riguardante l’interpretazione del regolamento Dublino III, pilastro del sistema di gestione dell’asilo nell’UE. Il caso coinvolge due cittadini siriani che hanno presentato domanda di asilo in Germania, nonostante il Paese di primo ingresso fosse l’Italia.

Il Contesto

L’Italia, in risposta a una crisi di accoglienza dovuta all’insufficienza di posti nelle strutture, aveva emesso una circolare invitando gli altri Stati membri a sospendere temporaneamente i trasferimenti di richiedenti asilo verso il proprio territorio. Questo intervento, di natura unilaterale, aveva sollevato interrogativi sulla presenza di “carenze sistemiche” nel sistema di accoglienza italiano, elemento che avrebbe potuto giustificare il blocco dei trasferimenti secondo il regolamento Dublino III.

Un giudice tedesco, di fronte a questo scenario, ha chiesto alla Corte UE di chiarire se tali circostanze configurino carenze sistemiche tali da impedire i trasferimenti di richiedenti asilo verso l’Italia.

La Decisione della Corte UE

La Corte ha stabilito che la sospensione unilaterale delle prese in carico da parte di uno Stato membro non costituisce, di per sé, una prova sufficiente di carenze sistemiche. Secondo la Corte, “il fatto che uno Stato membro abbia sospeso unilateralmente le prese in carico dei richiedenti asilo non è tale da giustificare la constatazione di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale”.

Il regolamento Dublino III prevede due condizioni cumulative per dichiarare l’impossibilità di trasferire un richiedente protezione internazionale verso lo Stato membro competente:

  1. La presenza di carenze sistemiche.
  2. Il rischio che queste comportino un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’articolo 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea.

La Corte ha sottolineato che, nell’ambito del sistema europeo comune di asilo, si presume che il trattamento riservato ai richiedenti protezione internazionale in ciascuno Stato membro sia conforme ai requisiti della Carta dei Diritti Fondamentali, della Convenzione sullo Status dei Rifugiati e della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo.

Un’Analisi Concreta

L’esistenza di carenze sistemiche deve essere accertata tramite un’analisi concreta, basata su elementi oggettivi, attendibili, precisi e aggiornati. Tale valutazione spetta al giudice che esamina il ricorso contro una decisione di trasferimento. In questo processo, il giudice può avvalersi di documenti prodotti da organizzazioni internazionali.

Il Caso Specifico

Nel caso in esame, i cittadini siriani RL e QS avevano presentato domanda di asilo in Germania. Le autorità tedesche, individuando l’Italia come Stato membro competente, avevano richiesto a quest’ultima di prendere in carico i due richiedenti. Tuttavia, la domanda è rimasta senza risposta. Successivamente, le autorità tedesche hanno dichiarato inammissibili le domande di asilo, ordinando il trasferimento degli interessati verso l’Italia.

Durante i procedimenti d’appello, l’unità Dublino italiana ha inviato due circolari alle altre unità Dublino europee. La prima invitava a sospendere temporaneamente i trasferimenti verso l’Italia per motivi tecnici; la seconda confermava la mancanza di strutture di accoglienza adeguate, attribuendola all’elevato numero di arrivi e all’insufficienza di posti disponibili.

Le Implicazioni

Questo caso rappresenta un momento di chiarimento fondamentale sul funzionamento del regolamento Dublino III. La Corte UE ha ribadito che una sospensione unilaterale non è sufficiente per dichiarare l’esistenza di carenze sistemiche e che ogni caso deve essere valutato sulla base di prove concrete. Tale approccio mira a garantire un trattamento dignitoso per i migranti, nel rispetto dei principi fondamentali dell’Unione Europea.

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