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Matrimoni senza permesso. Cancellieri alla Lega Nord: “No a divieti incostituzionali”

Il ministro dell’Interno alla Camera. “Nel Testo Unico sull’Immigrazione ci sono già gli strumenti per contrastare le unioni di comodo senza ledere diritti fondamentali”

 

Roma – 30 maggio 2012 – La Lega Nord si rassegni. I mezzi per contrastare i matrimoni di comodo già ci sono, non servono altre norme incostituzionali di maroniana memoria. Ha usato certo parole diverse, ma questo è il succo delle messaggio del ministro dell’interno Anna Maria Cancellieri, che oggi pomeriggio in Aula alla Camera ha risposto a un’interrogazione dei deputati del Carroccio.

Alle camice verdi (il caso di Chiari ne è l’esempio lampante) continua a non andare giù che un immigrato irregolare possa sposarsi in Italia. Chiedevano quindi come far quadrare diritti fondamentali e contrasto dei matrimoni di comodo dopo che la scorsa estate la Corte costituzionale ha cancellato l’obbligo, per i promessi sposti stranieri, di esibire il  permesso di soggiorno. Era stato introdotto nel 2009, nella legge sulla sicurezza tanto voluta dall’allora  ministro dell’interno Roberto Maroni.

Cancellieri ha semplicemente ricordato che la Consulta ha dichiarato quella norma illegittima, ritenendola “inammissibile restrizione di un diritto fondamentale” , che “eccede la necessità, che comunque rimane ferma, di verificare che la celebrazione delle nozze non sia volta a dissimulare intenti puramente strumentali”. La stessa sentenza, ha sottolineato il ministro,  “indica nelle disposizioni già presenti nel testo unico sull’immigrazione strumenti ed istituti idoneii a contrastare i cosiddetti matrimoni di comodo”.

Il ministro dell’Interno ha fatto riferimento agli articoli 29 e 30 del Testo Unico. Questi prevedono “la revoca del permesso di soggiorno quando si è  accertato che al matrimonio non è seguita l’effettiva convivenza ovvero quando si è accertato che il matrimonio è avvenuto allo scopo esclusivo di permettere all’interessato di soggiornare nel territorio dello Stato”.

“Sono norme – ha aggiunto – che consentono attraverso controlli ex post di incidere con una certa efficacia sul fenomeno denunciato dagli interroganti, senza tuttavia incorrere nei rilievi espressi dalla Corte Costituzionale”. Questi, tra l’altro, “si rifanno a un preciso orientamento della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo secondo il quale non è consentito introdurre divieti generalizzati e automatici che prescindano da una preventiva indagine riguardo ala genuinità delle intenzioni matrimoniali”.

Elvio Pasca

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