Considerando le indecisioni sul futuro dei neomaggiorenni, il Viminale dispone la possibilità di ottenere un titolo di soggiorno per motivi familiari. Scarica la direttiva
Roma – 2 aprile 2008 – Fino a pochi giorni fa, spente le 18 candeline sulla torta, l’extracomunitario non poteva più fare affidamento su mamma e papà. Avrebbe dovuto attivarsi per convertire il proprio permesso di soggiorno da quello per motivi familiari ad uno per studio, accesso al lavoro o per esigenze sanitarie.
Guai insomma a non avere le idee chiare sul proprio futuro, ai maggiorenni immigrati con cittadinanza extra Ue non era permesso il lusso di fare i “bamboccioni”. In mancanza dei presupposti previsti dalla legge avrebbero dovuto salutare familiari e amici e tornare nel proprio paese d’origine. Ma ora a quei teenager potrà essere concesso il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari per la stessa durata di quello del genitore, purché quest’ultimo soddisfi le condizioni di reddito e di alloggio richieste per il ricongiungimento familiare.
E’ questa la novità più importante apportata dal Ministro dell’interno con una direttiva del 28 marzo, intenta a uniformare e migliorare gli ordinamenti concernenti gli immigrati che, soggiornanti per motivi familiari, compiono in Italia la maggiore età. Il testo ammette finalmente che anche al giovane straniero, divenuto maggiorenne “può accadere di avere incertezze sul proprio futuro di studio o lavorativo”. E dunque, “anche potendo rimanere a carico dei genitori, non sia in grado di soddisfare i requisiti per il rilascio di uno dei permessi citati”.
La decisione di modificare in questa direzione la normativa vigente scaturisce dal concetto, più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, che “fin quando il giovane non abbia raggiunto una propria indipendenza economica e una appropriata collocazione nel contesto sociale, i suoi genitori hanno l’obbligo di mantenerlo”. Orientamento questo che si inquadra nel più generale dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, stabilito dall’art. 30 della Costituzione e riconosciuto dalla Corte Costituzionale quale diritto fondamentale della persona e, in quanto tale, spettante anche ai cittadini stranieri.
La direttiva del 28 marzo sottolinea inoltre che lo stesso Testo Unico, all’art. 5, comma 5, impone anche di tutelare l’unità, l’integrità e la salvaguardia della famiglia e dei suoi legami. Ed il più recente D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 5 prevede che ai fini del diniego di un permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare, ovvero dell’espulsione della persona già ricongiunta, si debba tenere conto “della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato” oltre che “della durata del suo soggiorno sul territorio nazionale”.
Al Ministero preme inoltre la corretta applicazione dell’articolo 31, comma 2, del D.Lgs 25 luglio 1998, n. 286: compiuti i quattordici anni, al minore straniero, iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno del genitore o dello straniero affidatario, dev’essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino alla maggiore età, ovvero una carta di soggiorno.
La direttiva precisa che in questi casi le questure dovranno rilasciare un permesso autonomo per motivi familiari “subordinandolo alla sola verifica degli accertamenti già effettuati in occasione della precedente iscrizione nel titolo di soggiorno del genitore”.
Infine, il documento va a ribadire le norme contenute nell’art. 32, comma 1, del D.Lgs. 25.7.1998, n. 286. Questo prevede che, oltre ai minori stranieri regolarmente conviventi con il genitori o sottoposti all’affidamento familiare, anche i minori stranieri “comunque affidati ai sensi dell’art. 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184”, al compimento della maggiore età, possano ottenere un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, nonché per esigenze sanitarie o di cura.
Le questure potranno rilasciare al minore sottoposto a un provvedimento formale di affidamento o di tutela, al compimento della maggiore età, uno di tali permessi di soggiorno indipendentemente dalla durata della sua presenza sul territorio nazionale e dalla frequentazione di un progetto di integrazione o dal provvedimento del Comitato minori stranieri di “non luogo a procedere al rimpatrio”.
Nell’ipotesi in cui a un minore straniero che, al compimento del diciottesimo anno di età, risulti inserito in progetti di durata almeno biennale gestiti dagli Enti locali e sia presente da almeno tre anni sul territorio nazionale, potrà essere rilasciato un permesso di soggiorno a prescindere dalla sottoposizione o meno del minore stesso ad un provvedimento di affidamento o tutela. Resta fermo che, in entrambi i casi il rilascio del titolo sarà subordinato all’accertamento della sussistenza degli ulteriori requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti per lo specifico tipo di permesso richiesto.
Antonia Ilinova