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Autocertificazione. I chiarimenti per gli immigrati

Ecco quando servono i certificati in originale, come quello di idoneità alloggiativa. Circolare congiunta Ministero Pubblica amministrazione e semplificazione e Ministero Interno del 17 aprile 2012 n.3/2012

 

Roma – 26 aprile 2012 – Dal 1 gennaio 2012 sono state introdotte importanti novità in materia di autocertificazione dei documenti da parte dei privati nei confronti dei pubblici uffici, regole che si applicano anche ai cittadini extraUe soggiornanti nel territorio italiano.

In sostanza è stato previsto che le Pubbliche Amministrazioni devono, d’ufficio, acquisire i certificati relativi a stati, fatti e qualità a cittadini privati che presentano delle istanze agli stessi uffici pubblici. I privati, cioè, hanno diritto ad autocertificare tali stati, qualità o fatti, nel momento in cui fanno una particolare richiesta ad una Pubblica Amministrazione, come ad esempio l’iscrizione alla scuola oppure la richiesta per essere autorizzati a svolgere attività autonome. Gli uffici addetti al rilascio dei certificati (sostanzialmente Comuni e Municipi), in virtù delle nuove regole, possono comunque rilasciare ancora i certificati (residenza, cittadinanza, stato famiglia, ecc.) ma apponendovi sopra la dicitura “il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.

Molti dubbi sono sorti circa l’applicabilità o meno delle nuove disposizioni in materia di immigrazione, anche perchè il DPR.445/2000 che disciplina le ipotesi di autocertificazione ne deroga l’applicabilità ai casi previsti da leggi speciali e il testo unico sull’immigrazione, il D. Lgs. 286/98, rientra nel novero delle leggi speciali.

La conseguenza è pertanto che, nei procedimenti aventi ad oggetto il rilascio o il rinnovo dei titoli di soggiorno, ad esempio, ovvero nelle richieste di ricongiungimento familiare le nuove regole sulla autocertificazione non trovano applicazione.

La circolare in oggetto chiarisce, quindi, i casi in cui possa essere usata da parte del cittadino extracomunitario l’autocertificazione e fino a quando tale regime viene applicato.

Si riassumono le principali regole.

COSA NON POSSONO AUTOCERTIFICARE I CITTADINI EXTRAUE

I cittadini extracomunitari non possono autocertificare fatti, stati o qualità personali (comunque accertabili dalle autorità italiane competenti ) tutte le volte in cui presentano una istanza inerente al loro permesso di soggiorno e ricongiungimento familiare. In questi casi, ad esempio per rinnovare un permesso di soggiorno per studio, per chiedere il permesso di soggiorno Ce soggiornanti di lungo  periodo per il coniuge, sarà necessario allegare alla domanda il certificato di iscrizione alla scuola e il certificato degli esami sostenuti nel primo caso, ovvero il certificato di stato di famiglia nel secondo caso. Gli uffici pubblici, addetti al rilascio di tali certificati, dovranno apporvi sopra espressamente la dicitura ” certificato rilasciato per i procedimenti disciplinati dalle norme sull’immigrazione”.

Questo varrà solo fino al 31 dicembre 2012 poichè, dal 2013 in poi, per tutti varranno le regole dell’autocertificazione previste dal DPR 445/2000.

MAI AUTOCERTIFICABILE L’IDONEITA’ ALLOGGIATIVA

Il certificato di idoneità alloggiativa, necessario per presentare la domanda di ricongiungimento familiare o di permesso di soggiorno ce soggiornante di lungo periodo anche per i familiari conviventi (coniuge o figli), non è e non sarà mai autocertificabile, poichè l’idoneità alloggiativa “rappresenta un’attestazione di conformità tecnica resa dagli uffici comunali” e che non ha natura di certificato.

E IN MATERIA DI CITTADINANZA?

Per tutti i procedimenti in materia di concessione della cittadinanza italiana valgono le regole generali sull’autocertificazione poichè la legge sulla cittadinanza (L. 91/92) non può considerarsi speciale rispetto al DPR 445/2000.

Potranno pertanto,in tale caso, essere presentate dai cittadini extracomunitari, le autocertificazioni relative, ad esempio alla residenza, allo stato di famiglia, ai carichi penali o pendenti e sarà l’amministrazione procedente (Prefetture e Comuni) a dover acquisire d’ufficio da altre pubbliche amministrazioni la documentazione.

Questi principi valgono dal 1 gennaio 2012.

Solamente atti, stati e qualità che le autorità italiane non possono verificare perchè riferibili ad eventi realizzatisi all’estero (es. nascita, matrimonio, certificati penali) non potendo essere autocertificati da parte del cittadino privato, dovranno essere dimostrati con idonea documentazione eventualmente tradotta e legalizzata/apostillata se proveniente dall’estero.

Avv. Mascia Salvatore

 

 

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