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TAR Puglia Sentenza del 11 agosto 2008 Legittimo diniego rinnovo permesso di soggiorno

TAR Puglia Sentenza del 11 agosto 2008 Legittimo diniego rinnovo permesso di soggiorno
Tar Puglia Sentenza n. 1969 dell’11 agosto 2008 Legittimo diniego rinnovo permesso di soggiorno
Il Tribunale Amministrativo Regionale della  Puglia Sezione Seconda ha rigettato il ricorso avverso diniego di rinnovo del permesso di soggiorno presentato da un cittadino straniero. Il Questore di Bari con il provvedimento impugnato aveva ritenuto inammissibile l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentato dall’istante, in quanto lo straniero aveva già presentato istanza di rinnovo di permesso di soggiorno (mesi prima) per lavoro autonomo e tale istanza era stata respinta per la sussistenza della condizione ostativa di cui all’art. 26 co. 7 bis D.Lgs. 286/1998 (l’aver commesso reati in materia di diritto di autore).
Ebbene, l’art. 5 comma 5 d.lgs. n. 286 del 1998 prevede che «il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati quando vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello stato, fatto salvo quanto previsto dall’art. 22 comma 11, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili. Tuttavia, tali nuovi elementi, devono sopraggiungere necessariamente prima della conclusione del procedimento, pur se dopo la presentazione dell’istanza e, quindi, non possono valere a riaprire il procedimento di rinnovo se lo stesso sia già stato concluso.
Sulla base di ciò, il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia respinge il ricorso.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA

succintamente motivata ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
Sul ricorso numero di registro generale 987 del 2008, proposto da:
Mamadou Diop, rappresentato e difeso dagli avv. Uljana Gazidede, Giuseppe Iacobellis, con domicilio eletto presso Uljana Gazidede in Bari, via E.Mola N.22;
contro
Ministero dell’Interno in Persona del Ministro P.T., Questura di Bari in Persona del Questore P.T., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distr.le Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del provvedimento a firma del dirigente l’ufficio immigrazione della Questura di Bari, adottato il 19 maggio 2008, con cui è stato rifiutato al ricorrente il rinnovo del permesso di soggiorno richiesto per motivi di lavoro subordinato;
– di ogni altro atto ad esso presupposto, connesso e consequenziale;.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno in Persona del Ministro P.T.;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Questura di Bari in Persona del Questore P.T.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24/07/2008 il dott. Luca Cestaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Avvisate le stesse parti ai sensi dell’art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;

FATTO e DIRITTO
rilevato che:
• in data 15.05.2008 il ricorrente DIOP MAMADOU chiedeva alla Questura di Bari il rinnovo del permesso di soggiorno (originariamente rilasciato per motivi di lavoro autonomo) per motivi di lavoro subordinato;
• la Questura di Bari con il provvedimento impugnato riteneva l’inammissibilità dell’istanza in quanto lo straniero aveva già presentato istanza di rinnovo di permesso di soggiorno il 27.02.2007 per lavoro autonomo, tale istanza era stata respinta per la sussistenza della condizione ostativa di cui all’art. 26 co. 7 bis D.Lgs. 286/1998 (l’aver commesso reati in materia di diritto di autore) così come era stato, poi, respinto il ricorso contro l’originario provvedimento negativo (Sent. n.2728/2007 T.A.R. Puglia, Bari sez. II);
considerato che:
• l’art. 5 comma 5 d.lgs. n. 286 del 1998 prevede che «il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati […] quando vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello stato, fatto salvo quanto previsto dall’art. 22 comma 11, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili»;
• tali nuovi elementi, tuttavia, devono sopraggiungere necessariamente prima della conclusione del procedimento, pur se dopo la presentazione dell’istanza e, quindi, non possono valere a riaprire il procedimento di rinnovo se lo stesso sia già stato concluso;
• il principio generale è nel senso che si possano rinnovare atti solo qualora l’originario titolo non sia ancora scaduto o, comunque, altrimenti inefficace;
• ragionando diversamente, del resto, la delicata materia del rinnovo del permesso di soggiorno a stranieri extracomunitari – che involge anche un rilevante interesse collettivo alla tutela della sicurezza pubblica – resterebbe assoggettata a una condizione di permanente precarietà “ad libitum”, palesemente in contrasto con le esigenze di tutela della sicurezza pubblica sottostante la normativa di settore (T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. I, 18 ottobre 2006 , n. 2766);
considerato, altresì, che:
• né il mancato possesso dei requisiti essenziali per ottenere il permesso di soggiorno al momento della presentazione dell’originaria istanza, né tanto meno l’intervento del provvedimento finale di rigetto possono ricondursi alle mere irregolarità amministrative, come sostenuto da parte ricorrente;
• la normativa Italiana è stata riconosciuta pienamente compatibile con le disposizioni Costituzionali e le norme internazionali: le ragioni della solidarietà umana non possono essere sancite al di fuori di un bilanciamento dei valori in gioco operato dallo stesso legislatore: tra questi, vi sono indubbiamente la difesa dei diritti umani, la tutela dei perseguitati ed il diritto di asilo, ma altresì, di non minore rilevanza, il presidio delle frontiere (nazionali e comunitarie), la tutela della sicurezza interna del Paese, la lotta alla criminalità, lo stesso principio di legalità, per cui chi rispetta la legge non può trovarsi in una posizione deteriore rispetto a chi la elude (Corte costituzionale sentenza 21 novembre 1997 numero 353; cfr., ex multis, la recente Sentenza del C.d.S. sez. VI- 7 luglio 2008 numero 3350 );
• peraltro, il ricorrente conserva la possibilità, ove ne ricorrano i presupposti, di richiedere il permesso di soggiorno per lavoro subordinato “ex novo” (cfr. artt. 21 e ss. D.Lgs. 286/1998): consentire un’anomala riapertura del procedimento di rinnovo, al di fuori della specifica procedura per l’ingresso a fini di lavoro subordinato, sarebbe equivalso ad aggirare la normativa sui flussi contingentati di ingresso con potenziale nocumento recato ad altri soggetti interessati ad entrare nel nostro Paese per gli stessi motivi;
ritenuto, pertanto, che il ricorso sia manifestamente infondato e che, tuttavia, la particolare natura della questione relativa a diritti fondamentali della persona e il corretto contegno processuale delle parti, integri giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo regionale della Puglia, sede di Bari, sezione II, pronunziando sul ricorso n. 987/2008, proposto da DIOP MAMADOU, lo respinge.
Compensate le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 24/07/2008 con l’intervento dei Magistrati:
Pietro Morea, Presidente
Luca Cestaro, Referendario, Estensore
Gianluca Rovelli, Referendario
   
   
L’ESTENSORE  IL PRESIDENTE
   
   
   
   
   
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/08/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO

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IMMIGRAZIONE: LIVIA TURCO (PD), MESSAGGIO BOSSI INEFFICACE

IMMIGRAZIONE: PITTELLA (PD), RISORSA CULTURALE ED ECONOMICA