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Permesso di soggiorno in attesa: si può assumere uno straniero anche prima del rilascio definitivo

Roma, 18 maggio 2026 – È possibile assumere un cittadino straniero che è ancora in attesa del rilascio, del rinnovo o della conversione del permesso di soggiorno. A chiarirlo è il portale Integrazione Migranti, che ha pubblicato un approfondimento aggiornato a maggio 2026 con le risposte alle domande più frequenti sul tema del lavoro durante la fase di attesa del titolo di soggiorno.

Il principio di riferimento è contenuto nell’articolo 5, comma 9-bis, del Testo unico sull’immigrazione, modificato da ultimo dal decreto-legge n. 146/2025, convertito nella legge n. 179/2025. La norma riconosce la piena legittimità del soggiorno e il godimento dei relativi diritti, compreso quello di svolgere attività lavorativa, per tutta la durata della procedura di rilascio, rinnovo o conversione del permesso.

La finalità è evitare che i tempi burocratici possano tradursi in lavoro irregolare o in una perdita ingiustificata dell’occupazione. Per questo motivo, la ricevuta che attesta l’avvenuta presentazione della domanda di permesso è considerata prova sufficiente della regolarità della richiesta. Non è indicato un modello unico di ricevuta: ciò che conta è che il documento dimostri l’avvenuta presentazione dell’istanza.

Per procedere all’assunzione, il datore di lavoro, o un intermediario abilitato come un consulente del lavoro o un’agenzia, deve inviare il modello UNILAV al Centro per l’Impiego competente entro le ore 24 del giorno precedente l’inizio del rapporto. Nel campo relativo al titolo di soggiorno è possibile indicare “in attesa di rilascio” oppure “in rinnovo”. La comunicazione telematica assolve anche gli obblighi verso INPS, INAIL, altre forme previdenziali e Prefettura.

Regole specifiche valgono anche per il lavoro domestico. In questo caso, il rapporto può essere instaurato tramite comunicazione all’INPS entro le 24 ore precedenti l’assunzione. Se il lavoratore straniero è in attesa del rilascio del permesso, nel campo relativo al titolo di soggiorno va indicato “in attesa di permesso”, senza inserire una data di scadenza.

Un altro punto importante riguarda la scadenza della ricevuta. Dal novembre 2024, in base alla circolare del Ministero dell’Interno 400/B/2024, sulle ricevute delle domande di permesso elettronico viene indicata una data di scadenza, calcolata automaticamente con un termine massimo di nove mesi dall’accettazione della domanda. Tuttavia, il rapporto di lavoro può proseguire anche oltre tale data, se il ritardo non dipende dal lavoratore. Quest’ultimo dovrà poi presentare il titolo definitivo una volta rilasciato e rimanere reperibile per gli adempimenti presso la Questura.

La possibilità di lavorare riguarda anche i richiedenti protezione internazionale. Il permesso per richiesta asilo consente infatti di svolgere attività lavorativa trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda, purché il procedimento non sia ancora concluso e il ritardo non sia imputabile al richiedente. In caso di ricorso contro il diniego della Commissione Territoriale, se presentato nei termini, il permesso viene rinnovato o prorogato e il richiedente può continuare a lavorare.

Il chiarimento riguarda anche chi ha chiesto la conversione di un permesso da lavoro stagionale a lavoro non stagionale. In attesa della conclusione della procedura, lo straniero può iniziare la nuova attività subordinata non stagionale, con invio del modello UNILAV, oppure, nel caso di lavoro domestico, tramite denuncia del rapporto all’INPS.

Infine, il portale ricorda che lo straniero entrato regolarmente in Italia per motivi di lavoro, dopo il rilascio del nulla osta, può iniziare a lavorare anche prima della sottoscrizione del contratto di soggiorno. La semplificazione si applica al lavoro subordinato, anche stagionale, e ad alcune ipotesi fuori quota, come Blue Card, trasferimenti intra-societari e altri ingressi particolari. Resta però sempre necessario che il datore di lavoro rispetti gli obblighi di comunicazione obbligatoria di assunzione.

Se la domanda di rilascio, rinnovo o conversione del permesso viene respinta, il diritto a lavorare viene meno immediatamente. Fino a quel momento, però, la ricevuta della richiesta consente di instaurare o proseguire un rapporto di lavoro regolare.

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