Ho avuto una denuncia penale e devo chiedere il rinnovo del permesso di soggiorno. Avrò problemi per il rinnovo?
16 ottobre 2015 – Il Testo Unico per l’Immigrazione, il D. Lgs. 286/98, prevede che possono soggiornare nel territorio dello Stato i cittadini stranieri che non risultino una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.
Possono altresì soggiornare quelli che non siano stati condannati per i reati previsti dall’art. 380 commi 1 e 2 e dall’art. 407 comma 2 lettera a) del codice di procedura penale oppure per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, lo sfruttamento della prostituzione e di minori da impiegare in attività illecite.
Questa distinzione è importante perché non tutti i reati impediscono il rinnovo del permesso di soggiorno ma solo quelli citati dal testo unico sull’immigrazione.
Negli ultimi anni è stato ampliato l’elenco dei reati ostativi al rinnovo del permesso di soggiorno per cui molte ipotesi rappresentano comunque validi motivi di rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno. Per di più, dal 2012, con l’introduzione dell’accordo di integrazione, la condanna per alcuni reati qui non richiamati, può comportare la decurtazione dei punti dal permesso di soggiorno fino ad arrivare all’azzeramento e quindi ad un valido motivo di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno.
I reati di particolare gravità richiamati dall’art. 380 comma 1 sono quelli per i quali la legge stabilisce la pena dell‘ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.
Il successivo comma 2, invece, elenca altri reati per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza, anch’essi ostativi alla permanenza nello Stato dello straniero e quindi al rinnovo del permesso di soggiorno:
-devastazione e saccheggio;
– rapina e estorsione;
– resistenza a pubblico ufficiale;
– false informazioni al pubblico ministero;
– favoreggiamento personale;
– contraffazione e uso pubblico di sigilli contraffatti [es: contraffazione del contrassegno che attesta l’avvenuto pagamento della tassa di circolazione, falsificazione targhe automobilistiche, contraffazione stemma della repubblica Italiana sui moduli delle carte di identità];
– violenza o minaccia a pubblico ufficiale;
– bigamia;
– maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli: (omicidio / infanticidio in condizioni di abbandono; – lesione personale grave o gravissima (solo se intenzionale);
– abbandono di minori o incapaci;
– riduzione in schiavitù;
– sequestro di persona;
– prostituzione e pornografia minorile;
– violenza sessuale;
– violenza privata;
– violazione di domicilio aggravata (commessa con violenza sulle persone o sulle cose);
– furto aggravato;
– truffa aggravata;
– usura;
– ricettazione;
– riciclaggio; – maltrattamenti in famiglia.
I reati principali richiamati dall’art. 407 suindicato sono l’omicidio, la costituzione, promozione, ecc. di associazioni a delinquere anche straniere, le stragi, il terrorismo.
E’ importante tener presente però, che solo la condanna definitiva per i reati tassativamente previsti e richiamati dal Testo Unico è ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno.
Fino alla pronuncia di condanna, quindi, il cittadino extracomunitario, per il quale è in corso un procedimento penale, non deve temere che la Questura gli neghi il rinnovo del permesso di soggiorno.
In alcuni casi poi, in presenza di eccezionali condizioni personali, anche lo straniero condannato per uno dei reati previsti dal Testo Unico può ottenere comunque il rinnovo del permesso di soggiorno.
La Questura, infatti, è tenuta a valutare caso per caso l’esistenza di particolari condizioni che potrebbero consentire comunque il rilascio del permesso di soggiorno (per stretti vincoli familiari in Italia per esempio).
Avv. Mascia Salvatore