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Si può lavorare in un altro Stato Ue con un permesso per lungo soggiornanti rilasciato in Italia? La guida del Ministero del Lavoro

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Roma, 6 dicembre 2021 – Ogni cittadino extraUE, in possesso di un permesso di soggiorno di lungo periodo, può liberamente circolare nell’Unione Europea anche per periodi superiori a 90 giorni. Se intende, però, lavorare in uno Stato appartenente all’Unione Europa, deve verificare preventivamente quali siano le “regole” interne, emanate proprio da quello Stato. Per informarsi sulle modalità operative per la permanenza in un altro Paese membro, è consigliabile contattare il competente Ufficio Stranieri, l’autorità consolare o visitare i siti istituzionali del paese di destinazione. Di regola, il nuovo stato rilascia secondo proprie modalità e procedure un permesso di soggiorno per lavoro senza ritirare il precedente permesso che resta quindi valido.

È possibile lavorare in Italia con un permesso di soggiorno per lungo soggiornanti rilasciato da altro Stato Ue?
In Italia il cittadino extraUE titolare di un permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da un altro Stato membro può svolgere attività lavorativa per un periodo superiore a 90 giorni dietro nulla osta preventivo da parte dello Sportello Unico. Tali nulla osta sono soggetti a delle limitazioni numeriche: il decreto flussi prevede ogni anno un numero massimo di permessi di soggiorno per lavoro che possono essere rilasciati ai titolari dei permessi di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo. Una volta ottenuto il nulla osta dallo Sportello Unico, lo straniero può richiedere il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Con il rilascio del nuovo permesso di soggiorno per lavoro viene ritirato il permesso per lungo periodo rilasciato nell’altro Stato membro?
No, la Questura non ritira il permesso Ue posseduto e il cittadino straniero, con il rilascio del nuovo permesso di soggiorno per lavoro e lo straniero mantiene lo status di soggiornante di lungo periodo nello Stato membro di provenienza. Tale status può essere revocato solo in caso di assenza dal territorio dell’Unione Europea per un periodo di dodici mesi consecutivi o di sei anni dal territorio nazionale, o di acquisto dello status di lungo soggiornate in Italia.

FONTE NEWS: Integrazione Migranti – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

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