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Stessi diritti agli stranieri vittime di incidenti stradali

Sentenza della Corte della Cassazione equipara gli stranieri e i loro parenti per il risarcimento dei danni derivanti da incidenti stradali.

Roma – 12 gennaio 2011- Pari tutela ai familiari di vittime di incidenti stradali, siano essi italiani o immigrati che vivono nel luogo d’origine.

I familiari di extracomunitari vittima di incidenti della strada nel nostro Paese devono, infatti, essere risarciti anche se vivono nel luogo d’origine.

E’ quanto stabilito ieri dalla Corte di Cassazione che ha accolto il ricorso di una madre di un immigrato di origini albanesi che, nel dicembre del 1996, era stato investito da un auto vicino Caserta e alla quale era stato negato il risarcimento per i danni subiti dal figlio.

Per la Suprema Corte, "il diritto alla salute e all’integrità fisica sono costituzionalmente garantiti" e devono essere garantiti a prescindere dalla condizione di reciprocità.

La Cassazione ha inoltre sottolineato che i parenti hanno diritto all’azione diretta anche se al momento dell’incidente si trovavano all’estero e che hanno senz’altro diritto al danno non patrimoniale e quindi anche a quello morale.

Con questa decisione è stato inoltre superato il vincolo imposto dalla legge 40 del 1998,  con cui era possibile il risarcimento ai famigliari delle vittime di incidenti stradai solo se residenti in Italia.

Infine per la sentenza  di ieri della Corte, se l’incidente stradale avviene per colpa di un guidatore non identificato, i parenti della vittima hanno lo stesso diritto degli italiani di rivolgersi al “Fondo di garanzia per le vittime della strada”  per l’eventuale risarcimento.

Marco Iorio

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