Il cittadino straniero residente in Italia con regolare permesso di soggiorno ha diritto all’assistenza sanitaria assicurata dal Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.), con parità di trattamento e uguaglianza di diritti rispetto ai cittadini italiani.
ASL, Aziende Sanitarie Locali
Per ottenere l’assistenza sanitaria il cittadino straniero deve iscriversi al SSN direttamente presso l’Azienda Sanitaria Locale (ASL) della zona in cui abita.
Le ASL sono i punti di contatto tra la rete sanitaria e il cittadino e occorre rivolgersi a loro per:
– scegliere il medico di famiglia e il pediatra,
– ottenere certificati medici e richieste per esami e visite specialistiche,
– richiedere l’assistenza a domicilio,
– eseguire vaccinazioni obbligatorie.
Tessera sanitaria
La tessera sanitaria è il documento che dimostra l’iscrizione al Sistema Sanitario Regionale e viene rilasciata dall’ASL.
Per ottenerla occorre presentare:
– copia del permesso di soggiorno,
– copia del codice fiscale,
– il certificato di residenza o l’autocertificazione,
–
In caso di smarrimento e furto della tessera sanitaria è necessario recarsi in uno sportello della propria ASL e compilare l’apposita denuncia per ottenere una nuova tessera sanitaria.
ISCRIZIONE AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
Esistono due tipi di iscrizione al servizio sanitario: l’iscrizione obbligatoria e l’iscrizione facoltativa.
ISCRIZIONE OBBLIGATORIA AL SSN
Devono chiedere obbligatoriamente l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale presso il presidio territoriale della ASL del Comune di residenza o di dimora gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per uno dei seguenti motivi:
-lavoro subordinato
-lavoro autonomo
-motivi familiari
-asilo (ai sensi della Convenzione di Ginevra)
-motivi umanitari
-per richiesta asilo (ai sensi della Convenzione di Ginevra)
-per attesa adozione
-per attesa affidamento
-per attesa acquisto della cittadinanza
L’assistenza sanitaria spetta anche ai familiari che convivono con il richiedente e che risultano a suo carico, sempre che siano in regolarmente presenti in Italia.
In questi casi per la loro l’iscrizione occorrerà presentare l’autocertificazione dello stato di famiglia e quella attestante la condizione di familiare a carico.
Si ha diritto all’iscrizione al SSN anche nel caso di rinnovo del permesso di soggiorno.
Documenti necessari per l’iscrizione:
– autocertificazione di residenza oppure in mancanza una dichiarazione di effettiva dimora così come risulta sul permesso di soggiorno;
– permesso di soggiorno in corso di validità o richiesta di rinnovo dello stesso;
– codice fiscale o autocertificazione;
– dichiarazione nella quale ci si impegna a comunicare ogni variazione delle proprie qualità personali;
– se si è disoccupati anche l’autocertificazione dell’iscrizione all’Ufficio di collocamento.
Nel caso in cui la Questura subordini il rilascio del permesso di soggiorno all’iscrizione al SSN, il cittadino straniero potrà richiedere alla Asl, al momento del primo ingresso, l’iscrizione provvisoria della durata di tre mesi, sulla base del cedolino rilasciato dalla Questura. Appena ottenuto il rilascio del permesso di soggiorno il cittadino interessato dovrà presentarlo alla Asl per formalizzare l’iscrizione che avrà validità dalla data di ingresso in Italia fino alla scadenza del permesso stesso.
I cittadini stranieri detenuti
A decorrere dal 1° Gennaio 2000 tutti i detenuti sono iscritti automaticamente al SSN per il periodo di detenzione, siano essi regolari o clandestini e sono esclusi dal pagamento del ticket.
Sono iscritti anche i detenuti in semilibertà o coloro che vengono sottoposti a misure alternative alla pena.
ISCRIZIONE VOLONTARIA
Se il cittadino straniero non rientra nelle categorie per le quali è obbligatoria l’iscrizione deve comunque assicurarsi contro il rischio di malattie e infortuni. Può scegliere di stipulare o una polizza sanitaria con una compagnia assicurativa oppure iscriversi al SSN.
Le categorie che possono iscriversi volontariamente al servizio SSN sono le seguenti:
– i dirigenti di una società aventi sede in Italia,
– i dipendenti di società con sedi principali all’estero,
– giornalisti tenuti a pagare le imposte qui in Italia,
– i titolari di permessi di soggiorno di durata superiori a tre mesi (es. per affari, lavoro artistico, ecc.).
L’iscrizione volontaria si estende anche ai familiari a carico e conviventi.
Anche il cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno per studio può richiedere l’iscrizione volontaria anche se il permesso ha durata inferiore ai tre mesi. In questi casi però l’iscrizione volontaria non sarà valida per i familiari a carico.
Documenti necessari per l’iscrizione
– autocertificazione di residenza oppure in mancanza una dichiarazione di effettiva dimora così come risulta sul permesso di soggiorno;
– permesso di soggiorno in corso di validità o richiesta di rinnovo dello stesso;
– codice fiscale o autocertificazione;
– dichiarazione nella quale ci si impegna a comunicare ogni variazione delle qualità personali;
– ricevuta del versamento su conto corrente postale intestato al fondo sanitario regionale della somma dovuta;
– per il cittadino studente, autocertificazione di iscrizione al corso di studio.
VALIDITA’ DELL’ISCRIZIONE
L’iscrizione obbligatoria o volontaria al S.S.N. è valida per tutta la durata di validità del permesso di soggiorno.
Qualora il permesso di soggiorno copra l’intero anno solare, la tessera viene emessa con scadenza al 31 dicembre.
In caso di scadenza del permesso di soggiorno nel corso dell’anno, la tessera sanitaria viene rilasciata fino alla data di scadenza del permesso; a fronte del rinnovo dello stesso può essere emessa una successiva tessera fino al 31 dicembre, sempre usufruendo del contributo annuale versato.
STRANIERI CHE NON POSSONO ISCRIVERSI AL SSN
Il cittadino straniero titolare di un permesso di soggiorno non superiore a tre mesi può accedere alle prestazioni ed ai servizi offerti dal SSN dietro pagamento del ticket il cui importo viene determinato dalle Regioni e dalle Province autonome.
Il pagamento del ticket non è dovuto se tra lo stato di provenienza del cittadino straniero e lo stato italiano esiste una convenzione che prevede il riconoscimento dell’assistenza sanitaria. In tal caso il cittadino straniero, prima di effettuare la prestazione dovrà esibire il modello specifico rilasciato dall’autorità sanitaria competente del suo Paese.
QUANTO COSTA ISCRIVERSI AL SSN
Per l’iscrizione al SSN è previsto il pagamento un contributo pari a 388.00 Euro.
Tutti coloro che pagano le imposte attraverso la dichiarazione dei redditi non devono versare il contributo dovuto per l’iscrizione poiché il pagamento delle imposte comprende anche quello per il SSN. In tal caso sarà sufficiente presentare alla Asl di appartenenza, oltre ai documenti richiesti, unna copia del quadro RV del modello della dichiarazione dei redditi.
Il cittadino straniero soggiornante per motivi di studio deve versare, invece, un contributo minore pari a 149.77 .
In tal caso deve effettuare un pagamento su conto corrente postale ( da ritirare presso la propria ASL di appartenenza) intestato alla Regione di residenza o dimora e consegnare la ricevuta del pagamento al momento dell’iscrizione.
L’iscrizione al SSN è gratuita se il cittadino straniero :
– è disoccupato con permesso di soggiorno e iscritto alle liste di collocamento;
– è rifugiato con regolare certificato attestante lo status di rifugiato e richiedente asilo;
– è coniugato ed è a carico di un cittadino italiano;
– è minore con genitore residente in Italia e appartenente ad una delle categorie sopraelencate.
STRANIERI IRREGOLARMENTE PRESENTI
Il cittadino straniero non in regola con le norme relative all’ingresso e al soggiorno perché sprovvisto di un permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto da oltre 60 giorni, hai diritto comunque alle cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o essenziali, anche se continuative, per malattia ed infortunio, nelle strutture pubbliche o convenzionate.
Per ricevere le cure mediche è necessario richiedere presso qualsiasi Asl un tesserino, chiamato STP, valido 6 mesi ma rinnovabile.
Il rilascio del tesserino è subordinato ad una dichiarazione di indigenza nella quale si attesta di non possedere risorse economiche sufficienti.
Non è necessario esibire un documento di identità ma è sufficiente una dichiarazione delle proprie generalità. E’ anche possibile chiedere che il tesserino sia rilasciato senza l’indicazione del nome e del cognome.
L’accesso alle strutture sanitarie non può comportare alcun tipo di segnalazione alle pubbliche autorità.
Esistono dei casi però in può essere richiesto il referto, a parità di condizione con i cittadini italiani, da parte della Pubblica Autorità. Questo accade, ad esempio, per motivi di ordine pubblico o se la prestazione sanitaria si è resa necessaria in relazione a reati penali (es. ferita da arma).
Con il tesserino S.T.P. si ha diritto all’assistenza sanitaria di base, ai ricoveri urgenti e non e in regime di day-hospital.
In particolare si ha diritto alle seguenti prestazioni:
– cure ambulatoriali ed ospedaliere, urgenti o comunque essenziali, anche se continuative, per malattie o infortunio.
Per CURE URGENTI si intendo le cure che non possono essere rimandate senza pericolo per la vita o danno della persona.
Per CURE ESSENZIALI si intendono le prestazioni sanitarie, diagnostiche e terapeutiche, relative a patologie non pericolose nell’immediato e nel breve termine, ma che nel tempo potrebbero determinare maggiore danno alla salute o complicanze o aggravamenti.
– Interventi di medicina preventiva e prestazioni di cura ad essi legati, a tutela della salute individuale o collettiva come la tutela della gravidanza e della maternità, la tutela della salute del minore, le vaccinazioni, gli interventi di profilassi internazionale, diagnosi e cura delle malattie infettive, la prevenzione, la cura e la riabilitazione di stati di tossicodipendenza.
CESSAZIONE ISCRIZIONE SSN
L’iscrizione cessa nel caso in cui il permesso non è stato rinnovato ovvero se è stato revocato o annullato o anche nel caso di espulsione. In questi casi, si può comunque beneficiare ancora dell’iscrizione esibendo la documentazione che prova la pendenza di un ricorso contro i suddetti provvedimenti.
LA SCELTA DEL MEDICO
Dopo l’iscrizione al SSN, è necessario scegliere un medico generico, detto "medico di famiglia" consultando gli elenchi di medici disponibili nella propria ASL. E’ sempre possibile modificare la scelta.
Medico di Famiglia e Pediatria
Medico e Pediatria sono fondamentali nella tutela della salute dei cittadini.
A loro spetta il compito di effettuare la diagnosi e fornire la cura più indicata
Per le cure dei bambini dalla nascita fino ai 14 anni bisogna scegliere il Pediatra. Al compimento dei 14 anni, l’ASL procede ad una revoca d’ufficio comunicando alla famiglia del bambino, la necessità di provvedere alla scelta del Medico di famiglia. Esistono però particolari motivi che vanno comunicati prima della scadenza, per i quali i genitori del bambino possono chiedere di non revocare il Pediatra ma fino al 16° anno di età.
Le visite nello studio e le visite a domicilio
Il medico di famiglia o il Pediatra riceve nel suo ambulatorio in orari e in giorni stabiliti ma se necessario può effettuare visite a domicilio.
La visita a domicilio si effettua quando le condizioni di salute del paziente non gli consentono di recarsi dal Medico.
In caso di chiamate urgenti la visita deve essere eseguita nel più breve tempo possibile.
CERTIFICATI MEDICI
Il Medico e il Pediatra possono rilasciare, su richiesta dell’interessato, certificati medici.
Per alcuni tipi di certificati, al momento del rilascio, deve essere versata una somma di denaro. Altri, invece, devono essere rilasciati gratuitamente.
Le tariffe dei certificati sono scelte dal Medico o dal Pediatra ma sulla base di tariffe stabilite a livello nazionale.
I certificati
Non si paga il:
– certificato di malattia, infortunio o altro motivo di incapacità temporanea al lavoro,
– certificato per l’astensione dal lavoro del genitore in caso di malattia del bambino,
– certificati per lo svolgimento di attività sportive non agonistiche in ambito scolastico.
Si paga il:
– certificato scolastico agonistico e sportivo,
– certificato per la domanda di invalidità,
– certificato a uso assicurativo.
IMPEGNATIVE (c.d. RICETTE)
Per acquistare medicinali o effettuare esami o visite mediche, è necessario richiedere al Medico o al Pediatra, l’impegnativa, che deve essere rilasciata gratuitamente.
Con l’impegnativa del medico è anche possibile prenotare una visita specialistica o esame diagnostici presso la struttura sanitaria prescelta.
Per l’acquisto dei medicinali e per l’effettuazione di visite, è previsto il pagamento di una somma prestabilita dal Governo, il c.d. ticket.
Anche per la richiesta di protesi o ausili, l’assistito deve presentare, personalmente o delegando un familiare, l’impegnativa del Medico specialistico all’Ufficio assistenza protesica nell’ASL di residenza.E’ previsto, il pagamento del ticket anche in questo caso.
Il ticket invece non deve essere pagato da:
– invalidi civili, per servizio, non vedenti e sordomuti,
– minori di anni 18 con invalidità permanente,
– persone che hanno subito l’asportazione di un organo,
– diabetici, per l’ottenimento di ausili specifici (siringhe, aghi penna, strisce reattive).
Ticket sui farmaci
Come regola generale è previsto che ognuno paghi un ticket di 2 euro per confezione, con un massimo di 4 euro per ricetta.
Non si applica questa regola per pazienti malati cronici o affetti di malattie rare o per invalidi civili o invalidi al lavoro con invalidità superiore a 2/3. In questo caso il pagamento dovuto è pari a 1 euro per confezione, 3 euro per 3 confezioni.
Esistono delle categorie di persone che sono esenti dal pagamento del ticket sui farmaci. Queste sono:
– invalidi civili al 100%, vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, ciechi e sordomuti, titolari di pensione sociale, pazienti sottoposti a terapie dolorose, i titolari di pensioni al minimo di oltre 60 anni e i familiari a loro carico sempre che il reddito lordo del nucleo familiare non superi 8.263,31. Se il coniuge è a carico, il reddito non deve superare gli 11.362,05 euro, che si elevano di 516,45 euro per ogni figlio a carico, gli invalidi civili con invalidità superiore ai 2/3, o con assegno di accompagnamento.
Ticket per prestazioni specialistiche
L’importo del ticket da pagare per effettuare visite specialistiche o esami clinici dipende dal tipo di esame o visita che si richiede.
Esiste comunque una categoria di persone che non devono pagare il ticket.
Sono esenti dal pagamento:
– i cittadini di oltre 65 anni di età o meno di 6 , se appartengono a un nucleo familiare con reddito complessivo lordo non superiore a 36.151,98 euro, nell’anno precedente,
– i titolari di pensioni sociali e i familiari a carico,
– i disoccupati, i titolari di pensioni al minimo di oltre 60 anni e i familiari a loro carico sempre che il reddito lordo del nucleo familiare non superi 8.263,31. Se il coniuge è a carico, il reddito non deve superare gli 11.362,05 euro, che si elevano di 516,45 euro per ogni figlio a carico,
– gli invalidi civili con invalidità superiore ai 2/3, o con assegno di accompagnamento,
– gli infortunati sul lavoro e tutte le categorie di cittadini esenti per patologia o condizioni individuate da leggi speciali.
Alcune prestazioni mediche non sono soggette al pagamento del ticket, anche se il cittadino non rientra in una delle categorie sopra elencate. Queste sono:
– prestazioni per la diagnosi precoce dei tumori (mammografie, paptest, ecc),
– prestazioni finalizzate alla tutela della maternità,
– prestazioni finalizzate alla promozione delle donazioni di sangue, organi e tessuti, vaccinazioni non obbligatorie per i bambini fino a 14 anni.
I Consultori Familiari
Presso ogni Asl sono presenti, inoltre, i consultori familiari.
Per legge sono tenuti a fornire assistenza gratuita.
Non è necessaria la richiesta del medico di famiglia per la richiesta delle prestazioni mediche da effettuarsi presso il Consultorio.
Nei consultori vengono svolte attività di assistenza ed informazioni relative ai problemi della tossicodipendenza, del disagio mentale, della tutela della maternità e dell’infanzia, all’effettuazione di vaccinazioni, di controlli preventivi, ecc.
I consultori familiari sono inoltre, tenuti ad assistere gratuitamente tutte le donne incinte, anche sprovviste di permesso di soggiorno, nonché i loro figli fino alla maggiore età. Nel consultorio si svolgono attività di assistenza alla salute della donna in gravidanza, alla donna che decide di interrompere la gravidanza, assistenza ginecologica, prevenzione e diagnosi dei tumori dell’apparato genitale femminile, mediazione familiare, informazioni su adozioni e affidamenti, vaccinazioni contro la rosolia nelle donne in età fertile, ecc.
In molte ASL sono predisposti consultori per situazioni specifiche:
– Consultori droga e Consultori AIDS, dove è possibile dialogare con personale per richieste di chiarimenti e di aiuto sull’uso di sostanze stupefacenti o sugli accertamenti medici,
– Consultori per problemi psicologici e sociali, in cui è disponibile uno psicologo oppure un assistente sociale per colloqui su problemi personali o sociali o relativi a rapporti interpersonali.
L’ASSISTENZA SANITARIA IN CASO DI GRAVIDANZA
L’assistenza sanitaria è riconosciuta pienamente alla donna in stato di gravidanza.
La cittadina straniera in stato di gravidanza ha diritto all’esenzione dal pagamento del ticket per tutti gli accertamenti di diagnostica strumentale e di laboratorio e per tutte le prestazioni specialistiche ai fini della tutela della maternità.
La legge italiana prevede, inoltre, la possibilità di interrompere in ogni caso la gravidanza entro 90 giorni dal concepimento. Trascorsi 90 giorni si può decidere di interrompere la gravidanza solo se si versa in grave pericolo di vita a causa della gravidanza stessa o se il bambino che deve nascere presenta malformazioni che mettono in pericolo la salute fisica o psichica della madre. Per l’interruzione della gravidanza è necessario rivolgersi ad un medico di fiducia o ad un consultorio familiare o ad un’Asl.
LE VACCINAZIONI
I vaccini sono farmaci concepiti per la prevenzione delle malattie infettive.
La vaccinazione è il modo più sicuro ed efficace per ottenere la protezione da alcune gravi malattie.
Esistono diversi tipi di vaccinazioni.
Le vaccinazioni dell’infanzia rappresentano una serie di vaccinazioni di routine che vengono somministrate durante l’infanzia per la prevenzione delle malattie che costituiscono una minaccia per i bambini. In Italia sono obbligatorie la antidifterica, l’ antitetanica, l’ antipoliomielitica e l’ antiepatite virale B. Sono vivamente raccomandate, anche se non obbligatorie, le vaccinazioni contro la pertosse, il morbillo, la parotite, la rosolia e contro l’Haemophilus influenzae di tipo b.
(INSERIRE TABELLA)
Le vaccinazioni per adulti sono facoltative e dovrebbero essere fatte da tutte le persone di 65 o più anni di età per prevenire l’influenza, lo pneumococco e il tetano. Tutti gli adulti dovrebbero essere vaccinati per il tetano. Alcuni adulti, anche se di età inferiore ai 65 anni, appartenenti a gruppi ad alto rischio, dovrebbero fare il vaccino contro l’epatite B, l’influenza o lo pneumococco.
URGENZE ED EMERGENZE
Nelle situazioni in cui non è possibile consultare il proprio Medico, o nelle situazioni gravi, si può ricorrere a uno dei servizi appositamente predisposti:
Guardia Medica, 118, Pronto Soccorso
GUARDIA MEDICA
La Guardia Medica è un servizio gratuito di assistenza sanitaria che si richiede telefonicamente per i casi di urgenza quando non è possibile contattare il proprio Medico di famiglia o il Pediatra, nelle ore notturne o nei giorni festivi.
Chiamando al numero, che varia da città a città, risponde un Medico che consiglia su quello da fare, e se necessario, si reca dal paziente per una visita a domicilio. Dopo la visita e le eventuali prime cure, il Medico di guardia può prescrivere farmaci, rilasciare certificati di malattia, proporre il ricovero ospedaliero.
118: IL NUMERO DI EMERGENZA
In caso di malori gravi, incidenti, pericolo di vita, infarti si può chiamare il 118.
Il 118 è un servizio pubblico di emergenza attivo tutto l’anno, 24 ore su 24, che in situazione di emergenza garantisce l’invio immediato di mezzi di soccorso sanitario per un eventuale ricovero ospedaliero. La telefonata al 118 è gratuita da ogni apparecchio telefonico, fisso o mobile.
PRONTO SOCCORSO
In presenza di urgenze gravi, emergenze, il cittadino può recarsi al Pronto Soccorso presso le strutture ospedaliere presenti in ogni città.
Nel Pronto Soccorso vengono prestate le prime cure nei casi di urgenza e di emergenza. Il servizio è organizzato per dare la precedenza non secondo l’ordine di arrivo ma secondo la gravità.
Il grado di urgenza di ogni paziente è rappresentato da un colore assegnato al momento dell’ingresso.
IN PRONTO SOCCORSO PRECEDENZA AI CASI PIU’ GRAVI
CODICE 1 ROSSO
EMERGENZA – Pericolo di vita immediato, priorità assoluta
CODICE 2 GIALLO
URGENZA – Lesione grave, urgenza elevata, massimo impegno per ridurre l’attesa del paziente
CODICE 3 VERDE
URGENZA MINORE – Nessun pericolo di vita, cure prestate dopo i casi più urgenti.
RICOVERI
Chi decide il ricovero e come si procede
Se il ricovero è urgente, il Medico di Pronto soccorso gestisce l’intera procedura.
Se il ricovero non è urgente, il Medico di famiglia o il Pediatra rilascia una richiesta di ricovero che va presentata presso la struttura sanitaria prescelta dal cittadino.
Il ricovero si paga?
Le spese per i ricoveri sono sostenute dal Servizio Sanitario.
L’assistito deve essere informato dal personale sanitario circa tutti i rischi connessi a interventi chirurgici, anestesie, ecc. e sulle eventuali alternative.
Prima di sottoporsi all’intervento o alla prestazione dovrà firmare il Consenso Informato o rifiutare.