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Circ Min lav n.12/2002 flussi 2002 lavoro stagionale

Ministero del Lavoro e delle Politiche SocialiDirezione Generale per l’Impiego
Servizio per i problemi dei lavoratori immigrati extracomunitarie delle loro famiglie
Prot. n. 73/SDGI/02
CIRCOLARE N. 12/2002
Allegati n. 3
Roma, 27 febbraio 2002
Alle Direzioni Regionali del Lavoro
Settore Politiche del Lavoro
Settore Ispezione del Lavoro Loro Sedi
Direzioni Provinciali del Lavoro
Servizio Politiche del Lavoro
Servizio Ispezione del Lavoro Loro Sedi
Provincia Autonoma di Bolzano Rip. 19 – Uff.Lavoro – Isp.Lavoro Bolzano
Provincia Autonoma di Trento Dip.to Servizi Sociali Servizio Lavoro Trento
Regione Autonoma Friuli V.G. Agenzia Regionale per l’Impiego Trieste
Regione Siciliana Assessorato al Lavoro-Uff. Reg.le LavoroI spett. Reg.le Lavoro Palermo, p.c.Assessorati al lavoro Regionali e Provinciale e delle Province AutonomeLoro Sedi
Ministero degli Affari Esteri
Gabinetto del Ministro
Roma Ministero dell’Interno
Gabinetto del Ministro – Roma INPS –
Direzione Generale Roma
OGGETTO: misure di accompagnamento al decreto ministeriale del 4 febbraio 2002.
Al fine di accelerare le procedure relative ai 33.000 ingressi per lavoratori stagionali non comunitari, per l’anno 2002, previsti dal decreto ministeriale del 04/02/2002 e per attuare meccanismi che assicurino la certezza del rientro dei suddetti lavoratori alla scadenza del permesso di soggiorno, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Previdenziali, in collaborazione con il Ministero degli Esteri e il Ministero dell’Interno, ha individuato alcune misure di accompagnamento (vedi allegato) al suddetto decreto.
In particolare sono stati individuati strumenti di semplificazione amministrativa e modalità di trasferimento dei dati che conferiscono alle Direzioni Provinciali del Lavoro un ruolo decisivo nella gestione delle suddette misure di accompagnamento.
A tal fine si dispone quanto segue.
Le Direzioni Provinciali, nel ricevere la documentazione relativa alle richieste di autorizzazione al lavoro stagionale, devono:
1) assicurare completa attuazione all’istituto dell’autocertificazione (di cui al TU n.445 del 2000 sulla documentazione amministrativa);
2) accettare l’eventuale lista, su supporto informatico, contenente i nominativi dei lavoratori richiesti presentata in duplice copia dalle associazioni dei datori di lavoro o dai singoli imprenditori;
3) trasmettere immediatamente (prima della verifica della documentazione ai fini del rilascio delle autorizzazioni) uno delle due liste su supporto informatico alla Questura territorialmente competente per il rilascio del nulla osta provvisorio, per consentire l’esame in parallelo delle richieste di autorizzazione al lavoro e di nulla osta provvisorio.
Al momento del rilascio delle autorizzazioni al lavoro stagionale, le Direzioni Provinciali devono consegnare alle associazioni dei datori di lavoro o ai singoli imprenditori anche le relative liste su supporto informatico integrate con l’indicazione delle autorizzazioni concesse.
Le liste di cui sopra, aggiornate con i dati relativi ai nulla osta provvisori concessi dalla Questura, sono riconsegnate (a cura delle associazioni dei datori di lavoro o dei singoli imprenditori) alle Direzioni Provinciali che provvedono ad inoltrarle per via telematica al sistema informativo centrale della Direzione Generale per l’impiego del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e previdenziali.
firmato IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Lea Battistoni
Allegato1
Sveltimento delle procedure d’ingresso dei lavoratori stranieri stagionali e certificazione della loro uscita.
Allegato2
Misure di accompagnamento al Decreto ministeriale 4 febbraio 2002 (lavoratori stagionali extracomunitari

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