Roma, 19 febbraio 2024 – Se un cittadino straniero maggiorenne viene adottato da un cittadino italiano ha la possibilità di ottenere la carta di soggiorno; dopo 5 anni di residenza in Italia a decorrere dall’adozione egli potrà presentare la domanda di cittadinanza italiana per residenza.
I requisiti
Nell’ordinamento italiano l’art. 291 del codice civile, che disciplina l’adozione, permette regolarmente anche l’adozione di un maggiorenne straniero.
L’adozione è permessa alle persone italiane che hanno compiuto trentacinque anni di età (in casi eccezionali trenta anni).
Tra l’adottante e l’adottato deve sussistere una differenza di età di almeno diciotto anni.
La persona adottata assume il cognome dell’adottante e lo antepone al proprio, salvo rari casi in cui le leggi dell’ordinamento dell’adottato non lo consentano.
Le condizioni per adottare un maggiorenne straniero sono simili a quelle per l’adozione del maggiorenne italiano.
Se il cittadino italiano che intende adottare uno straniero è sposato, lo straniero può essere adottato sia da entrambi i coniugi oppure da uno solo.
Il cittadino straniero può essere adottato anche se abita ancora nel suo Paese di origine.
Se lo straniero che deve essere adottato ha i genitori ancora in vita, deve ottenere il loro permesso scritto per essere adottato.
Se lo straniero è sposato, deve avere il consenso del proprio coniuge per farsi adottare.
Se l’italiano ha figli maggiorenni, oppure ha adottato altri figli precedentemente e costoro sono maggiorenni, deve avere il loro consenso.
In caso di eventuale rifiuto al consenso da parte del coniuge convivente dell’adottante o dell’adottato, l’adozione non potrà avere luogo.
Il rifiuto da parte dei figli maggiorenni, invece, se non motivato e se ingiustificato o se è contrario all’interesse dell’adottato, potrà non essere tenuto in conto dal Tribunale, che potrà procedere parimenti a dichiarare l’adozione.
Allo stesso modo il Tribunale può pronunziare l’adozione quando è impossibile ottenere l’assenso per incapacità o irreperibilità delle persone chiamate ad esprimerlo.
La presenza di figli minori dell’adottante non preclude l’adozione di maggiorenne.
Infine, l’adottando non deve essere già stato adottato da altra persona. Infatti, ai sensi dell’art. 294, comma 2, codice civile, nessuno può essere adottato da più di una persona, salvo che i due adottanti siano marito e moglie.
La procedura
La procedura giurisdizionale per ottenere il decreto di adozione di persona maggiorenne viene introdotta con ricorso al Presidente del Tribunale territorialmente competente ove risiede l’adottante.
È necessario produrre la certificazione anagrafica dell’adottante e dell’adottato (certificato di nascita, di famiglia, di residenza,di matrimonio o di stato libero di entrambi).
I documenti presentati dallo straniero devono essereprima legalizzati nello Stato di origine con le apostille oppure, se tale Stato non ha adottato le apostille, presso il Consolato italiano in quel Paese estero, e poi tradotti in italiano con traduzione giurata in un qualunque Tribunale italiano.
Il Tribunale provvederà a fissare una apposita udienza.
All’udienza dovranno partecipare:
- il cittadino italiano che vuole adottare il maggiorenne
- i suoi eventuali figli maggiorenni
- il suo eventuale coniuge
- l’eventuale “curatore speciale” (se ci sono figli minorenni dell’adottante).
il maggiorenne straniero da adottare; - il coniuge (se esiste);
- i genitori (se in vita).
Il Tribunale, verificata la regolarità della documentazione e ricevuti tutti i consensi richiesti dalla legge e sopra indicati, emetterà una sentenza con la quale dichiarerà avvenuta l’adozione.
Poiché spesso è difficile che i parenti dell’adottando possano recarsi in Italia per partecipare all’udienza, essi potranno esprimere il loro consenso all’adozione anche per procura, ovvero delegando con precisione un’altra persona, presente in Italia, a prestare il consenso davanti al giudice.
La procura speciale, autenticata da un notaio, tradotta e legalizzata presso l’Ambasciata d’Italia del luogo dove i familiari dall’adottando si trovano, viene depositata di fronte al giudice al quale si richiede di dichiarare l’adozione.
Il premesso di soggiorno dopo l’adozione
Come sopra anticipato, il cittadino straniero maggiorenne adottato da un cittadino italiano ha diritto ad ottenere la “carta di soggiorno per familiare di cittadino italiano” che conferisce il diritto al soggiorno in Italia ed ha una durata di 5 anni e rende inespellibile lo straniero adottato.
Per questa fase amministrativa, successiva alla già avvenuta adozione dichiarata con la sentenza, saranno necessari documenti reddituali:
dichiarazione di mantenimento del cittadino italiano a favore del cittadino straniero;
documenti attestanti il reddito del cittadino italiano e relativo contratto di lavoro se dipendente.
La documentazione reddituale è necessaria solo per la richiesta di permesso di soggiorno, e non per la precedente fase di adozione del maggiorenne.
Un ulteriore vantaggio nell’essere cittadino straniero adottato da cittadino italiano è quello di poter presentare la richiesta di cittadinanza dopo solo 5 anni di residenza (invece che gli ordinari 10 anni che occorrono per i cittadini stranieri extracomunitari) (art. 9 c. 1 L. 91/92).
Per detta richiesta occorrerà produrre un attestato di conoscenza della lingua italiana a livello non inferiore a b1, rilasciata da un istituto scolastico pubblico o parificato o da un ente certificatore stabilito dal Ministero.
Articolo realizzato per Stranieri in Italia da: Francesca Pia Testini, avvocato
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