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Assegni familiari: chi ne ha diritto. Possibile richiederlo anche per i familiari all’estero

Roma, 19 aprile 2021 – Gli assegni familiari, ora chiamati Assegni Nucleo Familiare (L. 153/1988, art. 12) sono uno strumento di sostegno economico riconosciuto al nucleo familiare di alcune categorie di lavoratori (al seguente link, tutte le categorie specifiche https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50091), al titolare di pensione per lavoro dipendente e della cosiddetta Naspi (Indennità di disoccupazione).

Da chi viene versato il contributo

Il contributo  viene versato generalmente direttamente dal datore di lavoro, mentre viene riconosciuto direttamente dall’Inps a lavoratori domestici, iscritti alla Gestione Separata, operai agricoli  con contratto a tempo determinato, lavoratori di ditte cessate o fallite.

Determinazione dell’importo dell’assegno:

Il contributo economico viene determinato e calcolato in base a indici che tengono conto della composizione del nucleo familiare (coniuge, figli minori, altri familiari con disabilità), del numero dei componenti e del reddito familiare che deve essere prodotto almeno per il 70% da lavoro dipendente.

Requisito principale è la disponibilità di un reddito annuale al di sotto di un limite, che viene determinato ogni anno per legge. Sulla base del reddito vengono poi stabiliti gli importi dell’assegno (a questo link, le tabelle per il 2021), che valgono dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno successivo.

Per quali familiari è possibile richiederlo? Anche la residenza all’estero non è più un problema
L’assegno per nucleo familiare può essere richiesto sia che i familiari risiedano in Italia, sia che vivano invece all’estero. Infatti, in seguito a due sentenze della Corte di Giustizia del 25 novembre 2020 (nelle cause C-302/2019 e C-303/2019), è possibile richiedere gli assegni familiari anche per i familiari cittadini extra-comunitari che non vivono in Italia, poiché tale beneficio viene accordato ai cittadini italiani (e quindi deve essere riconosciuto anche ai cittadini stranieri) indipendentemente dal luogo in cui i risiedano i loro familiari.

E’ stato infatti riconosciuto, per parità di trattamento, anche per il lavoratore che risiede in Italia richiedere gli assegni familiari anche per i membri della famiglia che continuino a vivere all’estero, magari nel Paese di origine.

Dove presentare la domanda:

La domanda di assegni familiari deve essere presentata:

al proprio datore di lavoro, nel caso in cui il richiedente svolga attività lavorativa dipendente, utilizzando il modello ANF/DIP (SR16). Il datore di lavoro deve corrispondere l’assegno per il periodo di lavoro prestato alle proprie dipendenze, anche se la richiesta è stata inoltrata dopo la risoluzione del rapporto

all’Inps se il lavoratore è addetto ai servizi domestici, operaio agricolo dipendente a tempo determinato, lavoratore iscritto alla gestione separata, ovvero abbia diritto agli assegni come beneficiario di altre prestazioni previdenziali.

In questo caso la domanda può essere presentata tramite il portale dell’Inps (con lo SPID), oppure con l’assistenza di un Patronato.

Attenzione: Gli assegni familiari possono essere richiesti fino a 5 anni dalla maturazione del diritto

CONSULTA LE TABELLE INPS

Articolo realizzato per Stranieri in Italia da: Federica Merlo, avvocato

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