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Assegni nucleo familiare all’estero: si possono recuperare gli arretrati anche dopo l’abolizione? E per quali parenti rimangono?

Roma,19 gennaio 2023 – Come noto dal 1° marzo 2022 è stato introdotto l’assegno unico, che tuttavia è una misura di sostegno alle famiglie che hanno figli a carico.

Quindi, ne consegue che tale misura si sostituisce solo parzialmente agli assegni familiari che invece sono previsti anche in relazione ad altri membri del nucleo familiare (coniuge, fratelli / sorelle e nipoti) che siano a carico e soddisfino certe caratteristiche.

Per tali familiari rimane pertanto la possibilità di richiedere gli assegni familiari, e alla luce della circolare dell’Inps del 22 agosto 2022, potranno essere richiesti e riconosciuti anche nel caso di trovino all’estero.

Invece, gli assegni familiari in relazione ai figli a carico che non siano ancora stati riconosciuti dall’Inps, proprio perché residenti all’estero, potranno essere recuperati, ma solo fino a quanto maturato al 28 febbraio 2022. Infatti l’assegno unico non fa venire meno il diritto agli assegni familiari che sia maturato prima dell’ingresso della nuova misura.

E’ utile infatti sapere che il diritto a tale misura economica si prescrive, e quindi gli assegni familiari possono essere richiesti, entro 5 anni.

Quindi:

  • E’ possibile ancora richiedere gli assegni familiari per i parenti diversi dai figli (coniuge, fratello/sorella, nipoti), purchè  a carico e anche residenti all’estero;
  • Per i figli a carico, è ancora possibile solo richiedere gli arretrati maturati fino al 28 febbraio 2022, entro il termine di 5 anni.

Articolo realizzato per Stranieri in Italia da: Federica Merlo, avvocato

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