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Auto straniera in Italia, targa nuova e immatricolazione?

 A breve mi trasferirò in Italia e volevo portare qui la mia macchina. Posso circolare con la targa estera o devo prendere una targa italiana con l’immatricolazione?

 

6 settembre 2016 – Per trasferire in Italia la propria macchina acquistata all’estero occorre immatricolarla all’ufficio provinciale della Motorizzazione Civile (UMC) e iscriverlo al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) entro 12 mesi dalla data di arrivo. Superato quel periodo, infatti, la macchina non può più circolare in Italia con la targa straniera, ma ha bisogno di una targa italiana.

Il primo passo è quello di verificare presso l’UMC l’idoneità della documentazione tecnica e la regolarità degli adempimenti fiscali (con particolare riguardo all’assolvimento degli obblighi IVA). Solo se il veicolo ha le caratteristiche tecniche previste per la circolazione e il proprietario dimostra di aver assolto gli obblighi IVA, si può procedere con l’immatricolazione. Tutte le spese previste dalla procedura si pagano tramite i bollettini reperibili gratuitamente presso gli uffici provinciali della Motorizzazione Civile. Il costo totale varia a seconda della provincia di residenza e del tipo di targa ma rimangono invariati i costi fissi e le imposte di bollo.

Tutti i documenti redatti in lingua straniera utili per l’immatricolazione del veicolo, devono essere legalizzati e tradotti in lingua italiana (tranne il caso in cui esiste un accordo internazionale oppure l’esenzione è stabilita dalla legge), con successiva legalizzazione della Rappresentanza italiana competente o da un traduttore giurato.

La procedura a seguire cambia se si tratti di un veicolo proveniente da un Paese dell’Unione Europea oppure da uno Stato al di fuori dell’Unione Europea. Infatti, ci sono due differenti metodi per l’immatricolazione:

1. Sportello Telematico dell’Automobilista (STA): presente negli uffici di provincia dell’ACI, del Pubblico Registro Automobilistico (PRA), della Motorizzazione Civile (UMC) e nelle delegazioni degli Automobile Club e studi di consulenza automobilistica (agenzie pratiche auto).

2. Quando non è possibile utilizzare lo STA, come nel caso di un veicolo proveniente da un Paese extracomunitario, bisogna prima provvedere all’immatricolazione presso l’ufficio provinciale della Motorizzazione Civile (UMC) e poi, entro 60 giorni dalla data di rilascio della carta di circolazione, fare l’iscrizione del veicolo al Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

 

Veicolo proveniente da un Paese dell’Unione Europea

È necessario fare la distinzione tra veicolo nuovo oppure usato.

• Veicolo nuovo: S’intende un veicolo nuovo quando è nuovo di fabbrica di provenienza UE mai immatricolato oppure già immatricolato in un Paese UE ma che non ha circolato più di 6.000 chilometri o che è stato ceduto entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione all’estero. In questo caso bisogna presentare:

o documento d’identità dell’acquirente, dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza dell’acquirente, qualora la residenza non sia riportata sul documento presentato (se l’acquirente è un cittadino extracomunitario residente in Italia deve allegare copia del titolo di soggiorno in corso di validità; se risulta scaduto bisogna allegare anche la copia della ricevuta postale della richiesta di rinnovo oppure di primo rilascio); 

o atto di vendita con la firma del venditore autenticata da un notaio e redatto in bollo; 

o dichiarazione di conformità (c.d. certificato di conformità europeo) con omologazione italiana o certificato di conformità europeo accompagnata dalla dichiarazione di immatricolazione rilasciata dalla Casa Costruttrice. 

• Veicolo usato: Un veicolo s’intende usato quando è già immatricolato in un Paese UE che ha percorso più di 6000 chilometri e ceduto da oltre 6 mesi dopo la data di prima immatricolazione estera. In questo caso, oltre ai suddetti documenti, bisogna presentare la carta di circolazione estera in originale e fotocopia. Se la proprietà del veicolo risulta nella carta di circolazione estera, può essere presentata una dichiarazione di proprietà con la firma autenticata dal notaio o dal comune o dai titolari o dai dipendenti delegati di uno Sportello Telematico dell’Automobilista (STA).

 

Veicolo proveniente da un Paese extra UE

L’immatricolazione e l’iscrizione al PRA di veicoli di provenienza extra UE nuovo o usato non può essere presentate allo Sportello Telematico dell’Automobilista (STA). Infatti, come descritto sopra, la domanda si presenta all’ufficio provinciale della Motorizzazione Civile (UMC) ed entro 60 giorni dalla data di rilascio della carta di circolazione, si procede con l’iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

In aggiunta alla documentazione dettagliata per i veicoli provenienti da Paesi UE, occorre presentare il certificato di residenza dell’acquirente o la dichiarazione sostitutiva di certificazione, anche se l’acquirente è un cittadino italiano residente all’estero e iscritto all’AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero). I cittadini dell’Unione Europea possono presentare la fotocopia dell’attestato di soggiorno o la richiesta di iscrizione all’anagrafica rilasciata dal Comune. 

 

D.ssa Maria Elena Arguello

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