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Cittadinanza. All’estero per un anno, posso ancora chiederla?

Salve, volevo presentare la domanda per la cittadinanza ma sono stato all’estero per quasi un anno. Questo potrebbe pregiudicare il requisito della residenza?

4 aprile 2014 – La legge sulla cittadinanza n. 91/92 ha introdotto il concetto di residenza legale come requisito  fondamentale per gli stranieri che richiedono la cittadinanza per residenza ai sensi dell’art. 9 della medesima legge. Infatti, secondo l’art. 1 del D.P.R. n. 572/93, si considera legalmente residente in Italia lo straniero che adempie la normativa prevista per il permesso di soggiorno e l’iscrizione anagrafica nel Comune.

Grazie all’orientamento giurisprudenziale, attualmente si ritiene che i brevi periodi di allontanamento per giustificati motivi (esigenze lavorative oppure di studio nonché assistenza alla famiglia di origine) non pregiudicano il requisito di residenza legale se lo straniero dimostra di aver mantenuto la propria iscrizione anagrafica presso il Comune ed era in possesso di un valido titolo di soggiorno per il periodo nel quale è stato assente dal territorio nazionale.

Per poter usufruire di questo orientamento, il richiedente dovrà allegare alla domanda, se richiesto dalle autorità competenti, l’idonea documentazione che dimostra il valido motivo dell’allontanamento temporaneo dal territorio italiano e il conseguente mantenimento della propria residenza legale in Italia.

Si rammenta, infine, che la concessione della cittadinanza ai sensi dell’art. 9 delle Legge n. 91/92 è ampiamente discrezionale. Una volta trascorso il biennio dalla data in cui è stata depositata la domanda, lo straniero può, entro un anno, inviare una lettera di diffida alla pubblica amministrazione per avere un riscontro in merito alla pratica, chiedendone l’accesso agli atti (legge 241/90 sulle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Per questa procedura non c’è la necessità di rivolgersi ad un avvocato, a meno che non si decida di rivolgersi al Tribunale.

 

D.ssa Maria Elena Arguello

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