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Cittadinanza per matrimonio. Quando si può presentare la domanda?

Sono una cittadina turca sposata da un anno con un cittadino italiano. Quando potrò richiedere la cittadinanza?

 

 

8 febbraio 2013 – I termini per la richiesta per la cittadinanza italiana, legata al matrimonio con un cittadino italiano, variano in base al luogo di residenza. Se i coniugi sono residenti in Italia, il periodo richiesto è di 2 anni di residenza dopo il matrimonio; se, invece, sono residenti all’estero devono trascorrere 3 anni dalla data del matrimonio. Nel caso ci siano dei figli, nati o adottati dalla coppia, i termini vengo ridotti della metà.

Presentazione della domanda
La domanda si presenta alla Prefettura competente o, nel caso si risieda all’estero, all’Autorità Diplomatico – Consolare.
In Italia, a seconda della città in cui si vive, la domanda può essere presentata alla Prefettura previo appuntamento che, in alcuni casi può essere effettuato solo telematicamente.

Cittadinanza per matrimonio. Che documenti servono? 

Termine della procedura e decreto
Il termine per la conclusione del procedimento è di 730 giorni e decorre dalla presentazione della domanda e di tutti i documenti necessari. Come precisato dalla circolare del Ministero dell’Interno n° 6415/2011, una volta decorso il biennio, il richiedente diventa titolare di un diritto soggettivo pieno all’acquisto della cittadinanza italiana, essendo impossibile rigettare l’istanza oltre i 730 giorni ai sensi dell’art. 8, comma 2 della legge n° 91/92 sulla cittadinanza. Il richiedente, quindi, può far valere questo diritto davanti al giudice ordinario per richiedere la cittadinanza italiana, previa verifica dei requisiti di legge, se il Ministero non ha adottato il decreto di riconoscimento o di rifiuto della cittadinanza entro i termini stabiliti.

Si ricorda che dal 1 giugno 2012, la competenza ad adottare provvedimenti in materia di concessione o diniego della cittadinanza nei confronti di cittadini stranieri coniugi di cittadini italiani è del Prefetto, per cui tutte le richieste di informazione in merito dovranno essere indirizzate alla Prefettura di competenza e non al Ministero dell’Interno.

La competenza è, invece, del capo del dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, qualora il coniuge straniero abbia la residenza all’estero, e del Ministro dell’Interno nel caso sussistano ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica.

L’acquisto della cittadinanza italiana è subordinato al giuramento da effettuarsi entro 6 mesi dalla notifica del decreto presso il Comune di residenza, se si risiede in Italia, o presso l’Autorità diplomatico-consolare se si risiede all’estero. Trascorsi i 6 mesi il decreto non sarà più valido e l’interessato dovrà ripresentare una nuova domanda.

 

D.ssa Maria Elena Arguello

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