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Cittadinanza per residenza. Cosa fare se la risposta non arriva?

Buongiorno. Sono passati 2 anni da quando ho presentato la domanda di cittadinanza per residenza, ma la pratica risulta ancora in fase di valutazione. Che posso fare?

 

19 luglio 2016 – Se sono trascorsi i 2 anni previsti dalla normativa per la conclusione della pratica, con esito positivo o negativo, l’interessato può inviare dei solleciti alla Pubblica Amministrazione per richiedere la conclusione della richiesta di cittadinanza.

Secondo la Legge 241/90 sulle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, entro l’anno da quando sono decorsi i 2 anni per il trattamento dell’istanza, se il richiedente non ha avuto ancora una risposta da parte delle Autorità, può inviare una lettera di diffida (QUI UN FACSIMILE) per avere un riscontro in merito.

L’interessato può preparare e inviare autonomamente questa lettera senza la necessità di rivolgersi ad un avvocato. Diverso è il caso in cui decida di rivolgersi al Tribunale, procedura per la quale è obbligatorio avere un legale che lo rappresenti.

Si rammenta che la circolare 6415/2011 del Ministero dell’Interno stabilisce che l’eventuale ritardo da parte della Prefettura nell’adottare un provvedimento di accoglienza o meno della domanda, non significa l’accoglienza o il rifiuto della domanda stessa, quindi non vige né il silenzio assenso né il silenzio rigetto per questo tipo di domanda. 

Si precisa, infine, che trattandosi di una richiesta di cittadinanza per residenza, cioè di un’istanza di naturalizzazione, il richiedente non può pretendere la concessione della cittadinanza italiana perché, secondo la normativa, non si tratta di un diritto acquisito ma bensì di una concessione a favore dei cittadini stranieri che hanno dimostrato di aver una buona condotta e un livello positivo di integrazione nel tessuto sociale, ma non solo. Anche la posizione reddituale e l’assolvimento dei conseguenti obblighi fiscali assumono un particolare rilievo al momento di richiedere la concessione della cittadinanza italiana. 

Per cui si conclude che l’emanazione del decreto di concessione, infatti, è subordinata a un’ampia valutazione, perché il possesso dei requisiti prescritti sono solo un presupposto necessario ma non sufficiente per l’emanazione di un provvedimento positivo. 

D.ssa Maria Elena Arguello

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