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Coesione familiare. Sono arrivata in Italia come turista, ho mia sorella che ha la cittadinanza italiana: come posso fare per rimanere in Italia?

Roma, 13 maggio 2022 – Premesso che, generalmente, il ricongiungimento familiare prevede la richiesta di apposito nullaosta della Prefettura e rilascio del visto di ingresso per motivi familiari, ai cittadini italiani – oltre che ai cittadini stranieri con permesso di almeno un anno -è ammessa la cosiddetta coesione familiare, ovvero una sorta di ricongiungimento al contrario, volta a mantenere e quindi non perdere l’unione familiare con persone del proprio nucleo che già siano regolarmente soggiornati in Italia ad altro titolo, tra cui possono essere ricompresi anche i soggetti presenti in Italia con visto turistico, o entro il termine di 90 giorni se provenienti da Paesi esenti da visto.

Tale procedura permette di fatto ai cittadini stranieri – extra-UE – che abbiano eventualmente perso i requisiti del permesso in proprio possesso, di continuare a soggiornare in Italia considerando che l’ingresso sia avvenuto comunque dapprima in maniera regolare, e che quindi siano già stati effettuati i controlli da parte delle Autorità consolari.

In questo caso, quindi, il permesso del familiare potrà essere convertito in permesso per motivi familiari ma rimangono i requisiti richiesti dalla legge per il ricongiungimento e quindi anche in questo caso dovrà essere dimostrato: reddito minimo determinato dalla legge ogni anno (per il 2022 non inferiore a 6.079,45 euro), alloggio idoneo e dimostrazione del rapporto di parentela con il cittadino straniero.

Quanto ai cittadini di Paesi terzi che siano giungi in Italia come turisti, con o senza visto se esenti, pur essendo stato sostituito il permesso per turismo con la dichiarazione di presenza, ciò non toglie che possano essere equiparato agli altri soggetti regolarmente soggiornanti ai fini della richiesta del permesso ai senti dell’art. 30 del T.U. Immigrazione che, per l’appunto, richiede semplicemente la regolarità del soggiorno in capo al cittadino per cui si richiede il permesso.

Importante inoltre sapere che tale permesso (sia esso di conversione o a seguito di ingresso per turismo) deve essere richiesto entro un anno dalla scadenza del precedente titolo e quindi anche dall’ingresso in Italia, accertabile nel caso di persone entrate inizialmente per motivi di turismo, tramite timbro di ingresso alla frontiera italiana o tramite dichiarazione di presenza, se l’ingresso è avvenuto tramite frontiera di altro Stato Schengen.

Articolo realizzato per Stranieri in Italia da: Federica Merlo, avvocato

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