Salve, sono un cittadino ucraino titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, vorrei avviare un’attività autonoma. Posso? Come?
Roma – 10 luglio 2012 – Per poter esercitare un’attività autonoma, lo straniero già residente in Italia deve essere in possesso di un idoneo titolo di soggiorno. Tali possono essere ad esempio il permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale, il permesso per motivi di famiglia, i permessi di carattere umanitario come l’asilo politico e così via.
Altri permessi invece, come ad esempio il permesso per lavoro subordinato stagionale o per studio, non consentono di svolgere attività autonoma.
L’articolo 14 del D.P.R. 394 del 1999 consente allo straniero in possesso di permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato e per motivi familiari di svolgere attività di lavoro autonomo per il periodo di validità residuo. I titolari di tali permessi di soggiorno possono quindi, avviare un’attività autonoma pur non essendo in possesso di uno specifico titolo per lavoro autonomo.
I titoli abilitativi e le autorizzazioni
Nel momento in cui si decide di intraprendere un’attività autonoma, si consiglia innanzitutto di rivolgersi ai commercialisti che sapranno fornire, in maniera più dettagliata, tutte le informazioni necessarie ad avviare l’attività (informazioni sull’apertura della partita IVA, sul regime della contabilità ed eventualmente sulla struttura societaria migliore, ed informazioni di carattere fiscale).
L’attività autonoma è consentita previa acquisizione dei titoli abilitativi o autorizzatori che siano necessari, ed in presenza dei requisiti per l’esercizio dell’attività.
A seconda, infatti, dell’attività autonoma che si vuole avviare, potrà essere necessario essere in possesso di titoli abilitativi, rilasciati o riconosciuti dalle competenti Autorità italiane. Ad esempio, nel caso si intenda intraprendere la libera professione saranno necessari i titoli abilitativi all’esercizio della professione, le iscrizioni nei rispettivi albi e così via.
Se si intende avviare una’attività imprenditoriale, artigianale o commerciale, potrà essere necessaria la SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) da inoltrare presso i Comuni dove l’attività verrà esercitata (la SCIA non è necessaria in alcune ipotesi e si consiglia quindi, di rivolgersi presso gli Uffici dei propri Comuni per avere maggiori informazioni) e l’iscrizione presso la Camera di Commercio.
Nel caso di contratti di collaborazione ed in generale, per tutte quelle attività per le quali non è previsto il rilascio di alcuna autorizzazione o licenza o iscrizione ad albi, registri o elenchi abilitanti (come ad esempio le attività di consulenza, anche sulla base di contratto di collaborazione coordinata e continuativa o contratto a progetto), sarà necessaria una dichiarazione recente del datore di lavoro o del legale rappresentante della ditta che indica il tipo di contratto e la sua durata, (o in alternativa copia del contratto di collaborazione).
Per coloro che intendono svolgere attività autonoma come soci e/o amministratori di società o cooperative già in attività occorrerà una dichiarazione recente del legale rappresentante della società sulla permanenza del lavoratore in seno alla cooperativa.
Le risorse economiche
Al momento di rinnovare il permesso, questo, sarà rinnovato con un permesso relativo all’attività effettivamente esercitata allegando alla domanda, oltre ai documenti che attestano l’attività svolta, anche i documenti che attestano il possesso delle necessarie risorse economiche.
Per dimostrare il possesso delle risorse economiche, occorrerà presentare la dichiarazione dei redditi e le buste paga (nel caso dei collaboratori e dei soci/amministratori di società o cooperative) o, se l’attività è iniziata successivamente al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, la documentazione comprovante i precedenti e gli attuali redditi.
Per ogni ulteriore informazione sulla ulteriore documentazione necessaria, si consiglia di rivolgersi presso gli Uffici immigrazione delle Questure oppure a professionisti di settore.
Avv. Andrea De Rossi