Roma, 14 aprile 2023 – I cittadini stranieri con patente di guida rilasciata da un Paese comunitario o extra-UE potranno continuare a guidare in Italia con il proprio titolo estero solo a certe condizioni.
Nello specifico, le patenti comunitarie dovranno essere convertite se riportano una scadenza diversa da quanto previsto dalla direttiva 2006/126/CEE (10 o 5 anni a seconda della categoria del mezzo).
Quanto alle patenti rilasciate invece da Paesi terzi, occorre distinguere a seconda che siano stati o meno firmati accordi bilaterali con l’Italia.
Paesi terzi che hanno firmato accordi bilaterali con l’Italia: possono essere convertite entro un anno dall’iscrizione della residenza. E’ il caso di: Albania, Algeria, Argentina, Brasile, El Salvador, Filippine, Giappone, Israele, Libano, Macedonia, Marocco, Moldova, Principato di Monaco, Repubblica di Corea, Repubblica di San Marino, Serbia, Sri Lanka, Svizzera, Taiwan, Tunisia, Turchia, Ucraina, Uruguay;
Paesi che invece non hanno firmato alcun accordo con l’Italia: i documenti di guida rilasciati da tali Stati non potranno essere convertiti, quindi il titolare dovrà conseguire la patente di guida secondo le norme italiane
Dove e come presentare la richiesta di conversione:
La domanda di conversione della patente di guida dovrà essere presentata all’Ufficio motorizzazione civile, producendo, se cittadini extra-comunitari, il permesso di soggiorno originale in visione e in fotocopia.
Se l’interessato è in attesa del rinnovo per scadenza o del primo rilascio del permesso di soggiorno, saranno sufficienti la fotocopia documento d’identità e la ricevuta della richiesta di rinnovo / ricevuta di prima richiesta.
Articolo realizzato per Stranieri in Italia da: Federica Merlo, avvocato