Ho presentato a Roma, nel marzo 2006, la richiesta di autorizzazione al lavoro per i flussi 2006 per assumere una colf filippina. Mi sono recato più volte allo Sportello Unico per avere informazioni in merito alla mia richiesta e ogni volta mi comunicano che la Questura ha dato un parere positivo e che manca l’approvazione della Direzione Provinciale del Lavoro. Come posso sbloccare la mia pratica? Il rilascio del nulla osta al lavoro da parte dello Sportello Unico per l’Immigrazione è il risultato di un procedimento complesso che vede coinvolti diversi “attori” tenuti a valutare l’esistenza delle condizioni di legge. Senza dubbio, pari ruolo hanno la Questura e la DPL nell’esame delle domande e la procedura rimane sospesa fino a quando tali uffici non danno un parere (positivo o negativo), ma comunque, entro termini fissati dalla legge, lo Sportello Unico è obbligato a rilasciare o negare il nulla osta al lavoro.
Il testo unico sull’immigrazione prevede, in tal senso, che lo Sportello Unico provveda a concludere l’esame all’istanza presentata dal datore di lavoro entro 40 giorni dall’invio della richiesta.
Se non provvede entro il termine suddetto, è possibile tentare di accelerare l’esame della propria istanza inviando un sollecito scritto allo Sportello Unico, all’attenzione del Responsabile, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. È consigliabile inviare il sollecito anche e soprattutto via fax poiché le comunicazioni pervenute in tal modo vengono esaminate più celermente.
Se, dopo un breve lasso di tempo (20 giorni circa) la situazione ancora non si è sbloccata allora
occorre armarsi, non più di pazienza, ma di forte determinazione e scrivere una “diffida ad adempiere” notificata a mezzo A/R (e anticipata via fax).
La diffida è un atto formale con il quale si intima il responsabile del procedimento (quindi il Dirigente dello Sportello Unico) a compiere l’atto del suo ufficio e ad esporre le ragioni del ritardo entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. E’ consigliabile anche inviare la stessa diffida, per conoscenza, alla DPL (o alla Questura se la pratica è ferma anche lì).
Il responsabile del procedimento, è infatti tenuto a provvedere e in caso di omissione, risponde del reato previsto dall’art. 328 comma 2 codice penale per omissione d’atti d’ufficio. Di fronte al rischio di una denuncia penale, il Responsabile dell’Ufficio, sicuramente provvederà a “sbloccare” la richiesta spingendo per una rapida definizione.
Qualora, però, l’Ufficio non risponda per ulteriori 30 giorni, sarà possibile presentare ricorso Tribunale Amministrativo Regionale competente per ottenere una sentenza che obblighi lo Sportello Unico ad emettere un provvedimento di diniego o di rilascio del nulla osta al lavoro. Contestualmente si potrà denunciare alla competente autorità giudiziaria il dirigente dello Sportello Unico per omissione d’atti d’ufficio.
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