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Guida alle novità sui permessi di soggiorno previste dal nuovo decreto sicurezza (prima parte)

Roma, 4 novembre 2020 – Il 22 ottobre è entrato in vigore il Decreto Sicurezza recante, tra le altre, importanti modifiche ai precedenti “Decreti Salvini” del 2018.
Diverse le novità sui seguenti profili: protezione speciale, permesso per cure mediche e per calamità naturali, conversione dei permessi di soggiorno, cittadinanza, iscrizione all’anagrafe dei richiedenti asilo.

In questa guida verranno esposte le novità sui permessi di soggiorno previste dal Nuovo Decreto

PROTEZIONE SPECIALE: NUOVE IPOTESI DI CONCESSIONE
Il D.L. 130/2020 ha inserito importanti modifiche in materia di protezione speciale, introdotta per la prima volta nel Decreto Salvini all’art. 19, co. 1 e 1.1., allargandone le maglie nonché la durata, che diventa biennale.
L’art. 19 disciplinava già il divieto di espulsione e respingimento di un cittadino straniero verso Paesi in cui quest’ultimo possa essere correre il rischio di persecuzione o tortura.
Di durata annuale e prorogabile da parte della Commissione se sussistevano ancora le condizioni che ne avevano giustificato il riconoscimento, non permetteva però la conversione in permesso di soggiorno per lavoro.
Il D.L. 130/2020 reca quindi le seguenti novità:

PROTEZIONE SPECIALE: NUOVE IPOTESI DI CONCESSIONE
Il D.L. 130/2020 ha inserito importanti modifiche in materia di protezione speciale, introdotta per la prima volta nel Decreto Salvini all’art. 19, co. 1 e 1.1., allargandone le maglie nonché la durata, che diventa biennale.
L’art. 19 disciplinava già il divieto di espulsione e respingimento di un cittadino straniero verso Paesi in cui quest’ultimo possa essere correre il rischio di persecuzione o tortura.
Di durata annuale e prorogabile da parte della Commissione se sussistevano ancora le condizioni che ne avevano giustificato il riconoscimento, non permetteva però la conversione in permesso di soggiorno per lavoro.
Il D.L. 130/2020 reca quindi le seguenti novità:

NUOVE IPOTESI DI CONCESSIONE: previsto il rilascio del permesso per protezione speciale anche nel caso di rischio di trattamenti inumani e degradanti e violazione del diritto al rispetto della propria vita privata.
Vengono quindi introdotti nuovi divieti di rimpatrio, espulsione ed estradizione verso un Paese in cui il cittadino straniero sarebbe esposto a tali pericoli.
Una nota particolare merita proprio la previsione del rischio di violazione della propria vita privata, motivo che potrebbe indurre la Commissione Territoriale a riconoscere un permesso per protezione speciale laddove l’allontanamento del cittadino straniero comporterebbe la perdita e il sacrificio, non giustificato da motivi di sicurezza per lo Stato italiano, della propria vita privata, spesso oramai radicata in Italia, con relazioni familiari e una certa stabilità che andrebbero compromesse.
La norma indica quali parametri di valutazione di tale pregiudizio: l’esistenza di vincoli familiari, l’inserimento sociale in Italia, la durata del soggiorno e l’esistenza di legami familiari, culturali o sociali nel proprio Paese di origine;

NUOVA MODALITA’ DI RICHIESTA E CONCESSIONE: Possibile presentare direttamente domanda al Questore
Novità importante riguarda proprio le modalità di richiesta della protezione speciale, non più agganciata esclusivamente al percorso per il riconoscimento della protezione internazionale, mediante domanda alla Commissione Territoriale. Sono infatti previsti due canali:

  1. Richiesta di protezione internazionale: in questo caso la Commissione Territoriale, se dovesse ritenere di non riconoscere lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria, potrà comunque riconosce la protezione speciale, anche nella nuova formulazione, trasmettendo gli atti al Questore per il rilascio del relativo permesso di soggiorno di durata biennale;
  2. Sarà possibile rivolgere domanda di protezione speciale direttamente alla Questura competente. Può quindi essere formulata richiesta principale fondata sui pericoli enunciati dalla norma: rischio di essere sottoposti nel Paese di origine a tortura, trattamenti inumani o degradanti, violazione dei diritti umani, violazione del diritto al rispetto della propria vita privata. La Questura dovrà comunque richiedere il parere della Commissione Territoriale.
    Non ci sono ancora indicazioni sulle modalità di richiesta in questa seconda ipotesi ma analogamente ai permessi per casi speciali, previsti dal D.Legge 113/2018, è presumibile che debba essere richiesto direttamente alla Questura mediante appuntamento con i canali dedicati.

DURATA BIENNALE: il permesso per protezione speciale riformato avrà validità di due anni anziché di un anno e rimane prorogabile, con nuova domanda alla Commissione Territoriale o al Questore, secondo le modalità descritte.

A COSA DA DIRITTO LA PROTEZIONE SPECIALE?

  • Permesso di soggiorno di due anni, rinnovabile se continuano ad esistere i requisiti;
  • possibilità di lavorare;
  • possibilità di conversione in un permesso per lavoro subordinato o autonomo alla sua scadenza;
  • iscrizione anagrafica;
  • assistenza sanitaria ed assistenza sociale;
  • ricongiungimento familiare.

CONVERSIONE IN PERMESSO PER LAVORO SUBORDINATO O AUTONOMO: a differenza del permesso per protezione speciale precedente, per questo nuovo titolo è ammessa la conversione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo, se si soddisfano i requisiti (Vedi guida alla conversione in permesso per lavoro).

DIVIETO DI CONVERSIONE IN PERMESSO PER LAVORO: rimangono esclusi da tale possibilità coloro che rientrano nelle ipotesi di esclusione e diniego della protezione internazionale previste agli articoli 10, co. 2, 12, co. 1, lett. b) e c) e art. 16, Decreto Legislativo 251/2007. Tali norme escludono il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria dei soggetti che si sono resi responsabili di reati di particolare gravità ( crimini di guerra, contro la pace e contro l’umanità) o che sono ritenuti pericolosi per l’ordine e la sicurezza dello Stato.

CONVERSIONE IN PERMESSO PER MOTIVI FAMILIARI: sul punto il D.Legge 130/2020 non prevede novità, quindi come qualsiasi altro permesso di soggiorno il titolare di permesso per protezione speciale potrà ancora richiedere la conversione in permesso per motivi familiari, se ne ha i requisiti, che qui si ricordano (vd. guida alla conversione in permesso per motivi familiari).

PERMESSO PER CALAMITA’ (art. 20bis T.U. Immigrazione): PARZIALMENTE MODIFICATA LA NORMA

Mentre il Decreto Salvini richiedeva che la calamità fosse CONTINGENTE ed ECCEZIONALE, limitando di molto la casistica (es: terremoti, alluvioni..), il nuovo Decreto la definisce GRAVE CALAMITA’.
Questo cambio può aprire al riconoscimento di questo particolare permesso a tutte quelle situazioni che, pur non essendo improvvise, sono però caratterizzate da una lunga durata, tale da essere definite calamità.

A COSA DA DIRITTO IL PERMESSO PER CALAMITA’?

  • Permesso di soggiorno di un anno, rinnovabile se continuano ad esistere i requisiti;
  • possibilità di lavorare;
  • possibilità di conversione in un permesso per lavoro subordinato o autonomo alla sua scadenza;
  • iscrizione anagrafica;
  • assistenza sanitaria ed assistenza sociale;
  • ricongiungimento familiare.

DURATA DEL PERMESSO:
Passa da 6 mesi ad un anno, con possibilità di rinnovo in caso di conferma della situazione di gravità

CONVERSIONE IN PERMESSO PER LAVORO:
È ammessa la conversione del permesso per calamità per motivi di lavoro, subordinato o autonomo (Vedi guida alla conversione in permesso per lavoro).

CONVERSIONE IN PERMESSO PER MOTIVI FAMILIARI: sul punto il D.Legge 130/2020 non prevede novità, quindi come qualsiasi altro permesso di soggiorno il titolare di permesso per calamità potrà ancora richiedere la conversione in permesso per motivi familiari, se ne ha i requisiti, che qui si ricordano (vd. guida alla conversione in permesso per motivi familiari).

PERMESSO PER CURE MEDICHE (art. 19, co.2, lett. d-bis T.U. Immigrazione) – PARZIALMENTE MODIFICATA LA NORMA
Le parole “condizione di salute di particolare gravità”, sono state sostituite da “gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie”.
Ne consegue che si potrà richiedere tale permesso anche in quelle situazioni:

  • in cui la gravità non è necessariamente “particolare”;
  • di malattie che hanno una durata nel tempo;
  • di malattie che interessano diverse sfere, anche quella psichica.

DURATA DEL PERMESSO:
Il titolo avrà la durata indicata dalla certificazione sanitaria su cui si basa, ma non superiore ad un anno. E’ però rinnovabile fino a che rimangono le condizioni.

CONVERSIONE IN PERMESSO PER LAVORO: NON AMMESSA
Questa tipologia di permesso non è ricoperta tra i titoli che ammettono la conversione, quindi il cittadino straniero sarà regolare fino a che necessita di cure.

CONVERSIONE IN PERMESSO PER MOTIVI FAMILIARI: sul punto il D.Legge 130/2020 non prevede novità, quindi come qualsiasi altro permesso di soggiorno si potrà ancora richiedere la conversione in permesso per motivi familiari, se ne ha i requisiti, tra qui si ricorda, che qui si ricordano (vd. guida alla conversione in permesso per motivi familiari).

A COSA DA DIRITTO QUESTO PERMESSO?

  • Permesso di soggiorno della durata indicata da attestazione sanitaria, rinnovabile se continuano ad esistere i requisiti;
  • iscrizione anagrafica;
  • assistenza sanitaria ed assistenza sociale;
  • ricongiungimento familiare.

PERMESSO PER CURE MEDICHE A SEGUITO DI VISTO DI INGRESSO (ART. 36, T.U. Immigrazione): POSSIBILITA’ DI LAVORARE
Il D.L. 130/2020 consente a chi si reca in Italia per sottoporsi a cure mediche, mediante visto apposito, di lavorare.
DURATA DEL PERMESSO:
Il titolo avrà la durata indicata dalla certificazione sanitaria su cui si basa. E’ però rinnovabile fino a che rimangono le condizioni.
CONVERSIONE IN PERMESSO PER LAVORO: NON AMMESSA
Questa tipologia di permesso non è ricoperta tra i titoli che ammettono la conversione, quindi il cittadino straniero sarà regolare fino a che necessita di cure.
CONVERSIONE IN PERMESSO PER MOTIVI FAMILIARI: sul punto il D.Legge 130/2020 non prevede novità, quindi come qualsiasi altro permesso di soggiorno si potrà ancora richiedere la conversione in permesso per motivi familiari, se ne ha i requisiti, tra qui si ricorda, che qui si ricordano (vd. guida alla conversione in permesso per motivi familiari).
A COSA DA DIRITTO QUESTO PERMESSO?

  • Permesso di soggiorno della durata indicata da attestazione sanitaria, rinnovabile se continuano ad esistere i requisiti;
  • iscrizione anagrafica;
  • possibilità di lavorare;
  • assistenza sanitaria ed assistenza sociale;
  • ricongiungimento familiare.

Articolo realizzato per Stranieri in Italia da: Federica Merlo, avvocato

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